top of page
  • Immagine del redattoreSports Lex

Agente Sportivo e Avvocato: riflessioni sul rapporto tra le due figure

Aggiornamento: 8 lug 2021


Uno dei quesiti più frequenti nell’ambito dello svolgimento dell’attività di Agente Sportivo è: l’Avvocato può fare l’Agente Sportivo? (A cui va aggiunto un ulteriore quesito, ovvero: se si, l’Avvocato deve sostenere l’esame di abilitazione?). Oggetto del seguente approfondimento sarà cercare di fare chiarezza sul tema, basandosi sulle più recenti novità in materia. Per molti anni, infatti, il rapporto Avvocato/Agente Sportivo è stato caratterizzato da interpretazioni ondivaghe e si è optato per soluzioni provvisorie che tuttavia non hanno mai risolto in maniera definitiva la problematica del rapporto che intercorre tra le due figure professionali. Premesso ciò, per potere giungere ad una risposta al quesito posto poc’anzi, occorre anzitutto soffermarsi su un recente parere del Consiglio Nazionale Forense, precisamente del 13 febbraio 2019. Su richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, il C.N.F. è stato interrogato, con apposito quesito, al fine di comprendere se l’Avvocato regolarmente iscritto ad un albo territoriale possa essere o meno contemporaneamente iscritto anche nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi e, se eventualmente, la simultanea iscrizione sia compatibile con l’esercizio della professione forense.

Il C.N.F., ha così risposto al quesito: “alla contemporanea iscrizione dell’Avvocato iscritto all’Albo nel registro degli Agenti sportivi, a condizione che l’attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità”. Tale risposta, in primo luogo, conferma la compatibilità tra lo svolgimento delle due professioni ed in secondo luogo indica come rappresenterebbe una violazione deontologica solamente la circostanza per cui un Avvocato regolarmente iscritto ad un albo territoriale si limitasse a svolgere in maniera esclusiva l’attività di Agente Sportivo. Alla luce di quanto detto, è possibile affermare che l’Avvocato può iscriversi al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi e può, conseguentemente, svolgere l’attività di Agente Sportivo. Orbene, assodato che l’Avvocato può quindi esercitare la professione di Agente Sportivo, è necessario ora interrogarsi se egli debba sostenere o meno l’esame di abilitazione per il rilascio della licenza di Agente Sportivo. Per chiarire tale aspetto è utile riportare le FAQ (Frequently Asked Questions) introdotte di recente sul sito del Comitato Nazionale Olimpico (CONI), in particolare modo risultano rilevanti ai fini del tema in oggetto le FAQ n. 3, 21 e 22. — FAQ n. 3: Un Avvocato regolarmente iscritto presso un Ordine è abilitato a iscriversi presso il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi senza sostenere l’esame di abilitazione?

Ai sensi degli artt. 1, comma 373 L. 205/2017 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 23.03.2018 gli Avvocati e, in generale, tutti i soggetti che non siano muniti di titolo abilitativo rilasciato prima del 31 marzo 2015 devono superare l’esame di abilitazione ai fini dell’iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.

— FAQ n. 21: Le competenze professionali esercitate da un Avvocato, iscritto al relativo albo, possono intendersi incluse nelle competenze fatte salve dalla legge? E se sì, quali sono le competenze professionali che un Avvocato può legittimamente esercitare senza essere iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi?

L’art. 1, comma 373 della Legge 205/2017 e l’art. 7 del DPCM del 23.3.2018, facendo salve le competenze professionali riconosciute per legge nell’ambito del divieto di avvalersi di soggetti non iscritti al Registro, riconoscono agli Avvocati iscritti nel relativo albo di poter legittimamente intervenire alla conclusione dei contratti di cui all’art. 1, punti i) e ii) del Regolamento CONI Agenti Sportivi (ad oggi, con il nuovo Regolamento art. 2, punti i) e ii)), esercitando le competenze proprie dell’Avvocato e quindi assistendo e tutelando il proprio cliente nella redazione ed elaborazione del contratto da un punto di vista prettamente tecnico-giuridico. — FAQ n. 22: Un Avvocato iscritto all’albo, ai fini dell’ammissione alla prova generale dell’esame di abilitazione ad agente sportivo, deve possedere anche il requisito di cui all’art. 13, comma 1, lett. j) del Regolamento CONI Agenti Sportivi? E in particolare è tenuto, in assenza di tirocinio, a frequentare un corso di formazione di cui all’art. 15 del Regolamento CONI Agenti Sportivi?

Qualora un Avvocato intenda partecipare alla prova generale dell’esame di abilitazione ad Agente Sportivo è tenuto - qualora non abbia eseguito il tirocinio di cui all’art. 13, comma 1, lett. j) (primo punto) del Regolamento CONI Agenti Sportivi - a frequentare un corso di formazione di cui all’art. 15 del medesimo Regolamento.

Tenuto conto di quanto appena esposto, l’Avvocato che intende svolgere l’attività di Agente Sportivo dovrà quindi sostenere l’esame di abilitazione per conseguire la licenza. Tuttavia, anche un Avvocato non iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi potrà offrire servizi di assistenza e consulenza al suo atleta/cliente ma solamente per quanto concerne aspetti tecnico-giuridici contrattuali. Inoltre, ai fini dell’ammissione alla prova generale dell’esame di abilitazione, l’Avvocato dovrà o avere svolto un tirocinio presso un Agente Sportivo o aver frequentato un corso di formazione accreditato dal CONI.

Va infine fatto cenno alle possibili problematiche deontologiche che derivano dallo svolgimento dell’attività di Agente Sportivo da parte di un Avvocato.

Una prima problematica è rappresentata dal patto quota lite, derivante dal secondo comma dell’art. 25 del Codice Deontologico Forense, il quale prevede che “sono vietati i patti con i quali l’Avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”. Va infatti considerato che il compenso percepito dall’Agente Sportivo risulta essere una percentuale calcolata sul contratto concluso, in tale ottica, quindi, l’Avvocato/Agente Sportivo non potrebbe percepire un pagamento in tale misura.

Una seconda, forse ancor più rilevante, problematica concerne il conflitto di interessi che potrebbe venire a crearsi durante una trattativa. E’ infatti permesso agli Agenti Sportivi di curare gli interessi sia della società sportiva che dell’atleta. Per un Avvocato/Agente Sportivo, la problematica sorge dai commi 1 e 3 dell’art. 24 del Codice Deontologico Forense poiché quest’ultimi prevedono che “l’Avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale … Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico”.


L’Avvocato che svolge la professione di Agente Sportivo dovrà quindi anche tener conto di tali problematiche ed assumersi eventuali rischi. In conclusione andrebbe sicuramente auspicato un intervento del legislatore, al fine di porre una disciplina più chiara sul rapporto tra le due professioni.


Dott. Mario Piroli

© RIPRODUZIONE RISERVATA – in base alla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, si autorizza l’uso dei contenuti a condizione di citare l’autore come fonte.


Tag: avvocato agente sportivo, avvocato agente sportivo 2020, esame procuratore sportivo avvocato, diventare avvocato sportivo, agenzia agenti sportivi, la figura del procuratore sportivo, bando concorso agente sportivo, diritto sportivo, avvocato sportivo requisiti, riforma agenti sportivo, albo procuratori sportivi avvocati, regolamento coni agenti sportivi.

1.874 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page