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Agente sportivo non iscritto nel Registro ed attività diverse da quelle indicate dal Regolamento

Aggiornamento: 16 dic 2021


Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sez. Disciplinare — con decisione n. 46/2021-2022 — ha sancito il principio secondo cui non commette alcun illecito federale il calciatore che si fa assistere da un Agente sportivo non iscritto nel Registro Nazionale, se quest’ultimo svolge attività diverse da quelle riversate agli Agenti sportivi ai sensi del Regolamento FIGC Agenti.

Nella vicenda processuale de qua, la Procura Federale aveva deferito un calciatore per essersi avvalso delle prestazioni di un Agente sportivo straniero non iscritto nel Registro Nazionale Agenti sportivi. Nello specifico, la Procura evidenziava la violazione dell’art. 17.1 del Regolamento FIGC Agenti ai sensi del quale, “ove il calciatore intenda avvalersi dei servizi di un Agente sportivo, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2 del Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro Nazionale”.

Secondo il Tribunale Federale — il quale ha accolto le circostanze dedotte dal difensore del calciatore — il deferimento è infondato. Ciò perché l’Agente sportivo straniero non iscritto nel Registro Nazionale ha svolto un’attività di richiesta di pagamento, alla società con la quale il calciatore era tesserato, di oneri dovuti al calciatore e — si legge nella decisione — “la richiesta di oneri dovuti al calciatore non rientra nell’ambito delle attività riservate agli Agenti sportivi iscritti nel prefato Registro”.

Sul punto, in base al combinato disposto del già richiamato art. 17.1 e dell’art. 1, comma 2, del Regolamento Agenti FIGC, i calciatori devono rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto nel Registro Nazionale qualora intendono avvalersi dei servizi di un Agente sportivo per le attività individuate espressamente dal Regolamento, ovverosia:

  1. Conclusione, rinnovo o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionista di calciatori tesserati presso la FIGC;

  2. Trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC;

  3. Tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC.

Evidentemente — prosegue il Tribunale nella decisione — “il pagamento degli stipendi (rectius: la richiesta di corresponsione di importi assertivamente dovuti) non rientra nell’ambito dell’attività riservata agli Agenti sportivi FIGC”.

Alla luce di tale decisione, da un lato sembrerebbe dunque possibile affermare che l’Agente sportivo non iscritto nel relativo Registro possa assistere un calciatore, svolgendo delle attività diverse da quelle indicate espressamente dal Regolamento FIGC Agenti, quali ad esempio quella del caso in specie. Da un altro lato appare però opportuno porsi alcuni quesiti: a che titolo il soggetto che svolge attività diverse da quelle previste dal Regolamento FIGC Agenti può utilizzare la denominazione di “Agente sportivo”? Ed ancora: nel caso in cui una società sportiva affiliata alla FIGC, nei propri interessi e negli interessi di un proprio tesserato, si relazioni con un soggetto non autorizzato ad esercitare la propria attività nello Stato italiano, potrebbe incorrere nella violazione di norme statali nonché sportive?


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.

Dott. Mario Piroli


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