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Agenti sportivi: ragionevole la maggiore qualificazione professionale voluta dal Legislatore


Devono sottoporsi all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di Agente sportivo anche coloro che hanno svolto l’attività di procuratori sportivi successivamente al 31 marzo 2015 e fino al 31 dicembre 2017, cioè sino all’istituzione del Registro nazionale agenti sportivi del CONI, ex art. 1, comma 373 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e successivi DPCM.


Quanto sopra detto è stato stabilito dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 1929 del 17/02/2022, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato da alcuni procuratori sportivi che hanno esercitato la loro attività nel periodo tra il 31 marzo 2015 ed il 31 dicembre 2017, ossia quando era possibile essere procuratori senza il superamento della prova abilitativa indetta dalla FIFA fino al 2015, anno in cui è intervenuta la nota “deregulation” e l’abolizione dell’esame per i procuratori dei calciatori.


Com’è noto, l’art. 1, co. 373 della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018) ha introdotto la nuova figura professionale dell’Agente sportivo, individuando espressamente sia la tipologia di attività che egli può svolgere sia disciplinando l’accesso alla professione: ad oggi, è necessario, in primo luogo, il superamento di una prova generale di abilitazione nazionale, organizzata dal CONI, per potersi iscrivere al relativo Registro Nazionale degli Agenti sportivi; in secondo luogo, ogni Federazione Sportiva Nazionale professionistica è tenuta ad organizzare una prova speciale volta ad accertare la normativa federale di ciascuno sport nel quale l’agente dovrà operare.

In questo contesto normativo, i ricorrenti hanno impugnato il bando CONI pubblicato il 2 gennaio 2019 per l'ammissione alla prova generale, nonché i DPCM attuativi della legge istitutiva dell’esame nazionale, sollevando altresì questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 373 sopra citato, nella parte in cui “fa salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”: di fatto, questi chiedevano al Giudice Amministrativo di dichiarare illegittima la norma in quanto non sono stati esonerati dalle prove coloro che hanno svolto l’attività di agente dopo il 31 marzo 2015 e fino al 31 dicembre 2017, al pari di coloro che hanno mantenuto l’abilitazione ottenuta prima del 2015 (quando era previsto l’esame FIFA) e che, dunque, non devono sottoporsi ad alcun esame abilitativo.


I giudici del T.A.R. Lazio hanno chiarito, in primo luogo, l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 373, della Legge n. 205/2017, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost. e la violazione dell’art. 97 Cost., in quanto:

  1. Da un lato, “Coloro che sono stati esonerati dalla necessità di una prova abilitativa avevano a suo tempo svolto una simile prova, conseguendo pertanto il titolo di agente sportivo …” e, dunque “… la legge 205/2017 non poteva sottoporre al medesimo trattamento le due diverse categorie di soggetti, in quanto coloro che avevano ottenuto l’iscrizione al Registro ante 31 marzo 2015 avevano superato una prova abilitante ed erano stati iscritti al Registro degli Agenti Sportivi”;

  2. dall’altro, l’intervento normativo statale è stato ritenuto “ragionevole, volendo introdurre, per tutti coloro che non sono mai stati sottoposti ad una verifica di idoneità, prove d’esame in materie che attengono alla attività di agente sportivo …” e “La maggiore difficoltà delle prove di idoneità non costituisce uno sbarramento insuperabile”.

In secondo luogo, la sentenza ha specificato che i DPCM attuativi della legge sopra citata hanno sufficientemente tutelato la posizione dei procuratori attivi nel periodo 2015-2017, legittimati ad operare fino al 31 dicembre 2019, (dopo la proroga del DPCM del 27 giugno 2019), nelle more del nuovo bando di ammissione all'esame di abilitazione presso il C.O.N.I.: in tal senso, “il tempo concesso per la preparazione ad un esame, che non appare incongruo rispetto ad una professione complessa e delicata, anche sotto il profilo degli interessi economici coinvolti, esclude che si sia inteso arbitrariamente escludere dal mercato i procuratori sportivi che già vi operavano”.


Per consultare la sentenza integrale CLICCA QUI.


Avv. Riccardo Finili


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