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Agenti sportivi: svolgimento dell’attività e trattamento fiscale dei compensi


Lo svolgimento dell’attività di Agente sportivo - L’Agente sportivo - ai sensi del secondo comma dell’art. 1 Regolamento CONI degli Agenti sportivi - è colui che mette in relazione due o più soggetti ai fini: “a) della conclusione, risoluzione o rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; b) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportivi professionistica; c) del tesseramento presso una Federazione sportiva nazionale professionistica”. Tutti coloro che intendono intraprendere la professione di Agente sportivo, devono essere in possesso del titolo abilitativo, ovvero del titolo avente carattere permanente conseguito con il superamento dell’esame di abilitazione presso il CONI. Oltre al possesso del titolo, è necessaria l’iscrizione presso il Registro Nazionale degli Agenti sportivi e, per svolgere la propria attività presso una Federazione sportiva nazionale professionistica, è inoltre necessaria l’iscrizione presso il Registro Federale degli Agenti sportivi, previo superamento dell’esame di abilitazione “speciale”. Nello svolgimento dell’attività, gli Agenti sportivi devono operare nel pieno rispetto delle leggi, delle norme, dei regolamenti e delle decisioni del CONI, nonché nella piena accettazione delle decisioni degli organi di giustizia sportiva nazionali ed internazionali. Quanto appena affermato, trova la sua origine nella “Domanda di iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti sportivi”; tramite tale atto, infatti, l’Agente sportivo dichiara espressamente di “sottoporsi volontariamente alla giurisdizione del C.O.N.I., della F.I.G.C., della F.I.F.A. e della U.E.F.A. nonché al potere disciplinare dei medesimi … autorizzare sin d’ora il C.O.N.I., la F.I.G.C., la F.I.F.A. e la U.E.F.A. a pubblicare eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti e di darne altresì comunicazione alla F.I.F.A. per le finalità regolamentari …”. L’attività di Agente sportivo può essere svolta sia da persone fisiche sia da persone giuridiche; l’Agente può quindi organizzare la propria attività anche in via imprenditoriale, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali. E’ bene tener presente che l’organizzazione dell’attività di Agente sportivo in forma societaria è subordinata a requisiti ben precisi, indicati nel comma secondo dell’art. 19 del Regolamento, tra questi vi sono ad esempio: “… b) i soci Agenti sportivi devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale; c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad Agenti sportivi abilitati … ; d) l’attività di altri soggetti non in possesso del titolo abilitativo deve essere limitata alle sole funzioni amministrative; …

Il rapporto che si instaura tra l’Agente sportivo ed il suo assistito è disciplinato dal contratto di mandato. L’art. 21, comma 1, del sopracitato Regolamento, indica come nello svolgimento della sua attività, l’Agente sportivo debba aver obbligatoriamente aver ricevuto un incarico scritto e debba evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi. Il contratto di mandato, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta e contenere una serie di requisiti minimi, tra cui: — generalità delle parti contraenti; — oggetto del contratto; — data di stipula e durata (quest’ultima non può essere superiore a due anni, va inoltre specificato che il contratto di mandato non è rinnovabile tacitamente); — il quantum del corrispettivo dovuto all’Agente sportivo, nonché le modalità e condizioni di pagamento, che dovrà avvenire esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato.

Tuttavia, dopo la conclusione del contratto con una società, l’atleta può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società fruitrice a pagare direttamente l’Agente sportivo per suo conto; — sottoscrizione delle parti del contratto; — consenso scritto delle parti nel caso in cui l’Agente sportivo agisca nell’interesse di più parti; — modalità di recesso; — data di scadenza. Le parti contraenti sono inoltre libere di inserire qualsiasi clausola ritengano appropriata, purché siano nel rispetto della legge. Va ulteriormente precisato che il contratto di mandato può contenere una clausola di esclusiva e, quindi, essere conferito in via esclusiva, oppure può essere conferito da più parti (c.d. mandato plurimo) nel caso in cui l’Agente sportivo agisca nell’interesse di ambedue le parti. Affinché il contratto stipulato produca i suoi effetti, deve essere depositato presso la Federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito opera l’Agente sportivo, e ciò deve avvenire entro 20 giorni dalla data di stipula. Alla luce del recente Decreto del Ministro per le politiche giovanili e dello sport del 24 febbraio 2020, è bene far notare come vi sia stata una sostanziale modifica per quanto concerne lo svolgimento dell’attività di Agenti sportivi non iscritti al Registro Nazionale; infatti, prima di tale intervento, nel caso in cui un atleta avesse stipulato un contratto di lavoro sportivo professionistico con una società sportiva, facendosi assistere da un Agente sportivo non iscritto al Registro, il contratto di lavoro stipulato sarebbe stato nullo. Ora, l’art. 7 del Decreto citato poc’anzi, specifica come “l’intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro Nazionale degli Agenti sportivi è causa di nullità dell’incarico di cui all’art. 1”, non è più, quindi, causa di nullità del contratto di lavoro sportivo, del trasferimento o del tesseramento presso una Federazione, ma è causa di nullità del contratto di mandato.

A cura di Mario Piroli


Il trattamento fiscale dei compensi percepiti dall’Agente sportivo - Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei compensi percepiti dall’Agente sportivo, occorre distinguere se l’attività è stata svolta nell’ambito di un servizio di mediazione prestato contemporaneamente a favore sia della società che del calciatore oppure in via esclusiva e nel solo interesse del calciatore.

Nel primo caso, quindi, l’Agente percepisce il compenso da entrambe le figure, calciatore e società, e tale attività deve considerarsi necessariamente come commerciale stante anche quanto previsto dall’articolo 2195 del Codice Civile.

L’attività risulta essere di natura commerciale poiché chiaramente riconducibile all’attività di mediazione classica, con la conseguenza che si applicano le disposizioni di cui agli articoli 55 e seguenti del TUIR e l’articolo 25-bis del DPR 600/73 per le ritenute alla fonte.

Di contro, qualora l’Agente sportivo lavori nell’esclusivo interesse del calciatore, il reddito percepito dovrebbe essere qualificato come reddito di lavoro autonomo, con applicazione di ritenute alla fonte secondo l’articolo 25 del DPR 600/73.

Nel caso, infatti, non sussisterebbero i requisiti della mediazione vera e propria ma più che altro della diversa ipotesi contrattuale del mandato, in cui l’attività svolta dal mandatario (Agente) è unicamente negli interessi dal mandante (calciatore) con cui si assume l’obbligo di adempiere una data prestazione. La mediazione, peraltro, si distingue dal mandato, poiché essa dà diritto alla provvigione, solo qualora l’affare sia stato concluso.

Altra distinzione, sempre nell’ambito del contratto del mandato, è la nazionalità del procuratore o, rectius, se lo stesso abbia residenza o meno in Italia.

L’articolo 23 del TUIR, infatti, stabilisce che sono da considerare, prodotti in Italia, tutti i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitata nel territorio italiano. Alla luce di quanto affermato, occorre operare quindi la distinzione tra soggetti residenti e soggetti non residenti:

  • in caso di soggetti residenti e di attività commerciale, si applica la normale tassazione ex art. 25 bis DPR 600/73 che prevede sulle provvigioni maturate nell’ambito dei rapporti di agenzia una ritenuta a titolo di acconto IRPEF nella misura del 23%; tale ritenuta va applicata – in generale – sul 50% dell’ammontare delle provvigioni corrisposte. Mentre se il percipiente, qualora si avvalga nell’esercizio dell’attività in via “continuativa” dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta va applicata sul 20% (anziché sul 50%) dell’ammontare delle stesse provvigioni.

  • in caso di soggetti non residenti, invece, non si applica alcuna ritenuta in virtù dei principi internazionali di tassazione del reddito d’imposta nel solo paese di residenza del percipiente.

Per i redditi derivanti da attività libero professionali (redditi di lavoro autonomo), invece, il sostituto d’imposta/committente opera una ritenuta a titolo di acconto IRPEF del 20% sui compensi corrisposti ad Agenti residenti per attività esercitate nel territorio italiano, anche in forma abituale od occasionale e non esclusiva.

Nel caso di agenti non residenti, sempre ai sensi del citato articolo 25 DPR 600/73, la ritenuta di acconto deve essere pari al 30% sui compensi corrisposti.

A cura dell’Avv. Pietro Piroli

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