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Associazioni Sportive Dilettantistiche: benefici fiscali solo se costituite con atto scritto

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche, in ragione della loro natura giuridica, possono usufruire di particolari agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 398 del 1991. In particolare, le ASD possono usufruire di uno speciale regime di determinazione delle imposte ai fini IRES ed IVA e di un regime contabile semplificato. Due sono i requisiti oggettivi necessari per poter avvalersi delle agevolazioni contenute nella sopracitata legge:
1 — Il riconoscimento da parte del CONI (o da enti di promozione sportiva); 2 — L’esercizio dell’opzione con la conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Va inoltre segnalato il requisito dimensionale secondo cui l’ente nel corso del periodo d’imposta precedente deve aver conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 mila Euro.
In materia di attività commerciali, è necessario distinguere tra le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali dell’ente e quelle non connesse.
Le attività connesse sono le attività funzionali alle manifestazioni sportive, quali ad esempio la vendita di materiale sportivo e di gadgets pubblicitari, la somministrazione di alimenti e bevande agli associati, cene sociali, ecc.. Esse, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 148 del TUIR non sono da considerarsi attività commerciali e pertanto “… non concorrono a formare il reddito complessivo”.
Di converso, le attività non connesse sono “… le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto …”. Tali attività, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 148 del TUIR, concorreranno alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa o come redditi diversi.
Sul tema è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10980 del 9 giugno 2020. Quanto emerge dall’ordinanza è che l'esenzione d’imposta prevista dall'articolo 148 del TUIR a beneficio delle ASD, dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento dell’attività senza scopo di lucro. L’onere probatorio, che incombe sempre sull’associazione, non può ritenersi soddisfatto unicamente dall’affiliazione al CONI, questo poiché è necessario che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, le quali devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto, la cui redazione è obbligatoria.
Tale orientamento della Corte risulta essere in linea con le disposizioni contenute nell’articolo 90 della Legge n. 289 del 2002, il quale, dispone quanto segue: “Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
c) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini' di lucro e la previsione che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa' di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di' scioglimento delle societa' e delle associazioni”.
La Corte ha inoltre chiarito che per poter beneficiare del regime fiscale agevolativo, lo statuto e l’atto costitutivo delle ASD devono sia essere redatti per iscritto e sia contenere le clausole statutarie ex articolo 148 comma 8 del TUIR. Secondo la Corte, infatti, “per fruire del regime agevolativo di cui al comma 3 dell’art. 111 d.p.r. 917/1986, all’epoca vigente (ora 148 tuir) e di cui all’art. 2 legge 398 del 1991, gli statuti e gli atti costitutivi delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere integrati con le clausole statutarie di cui al comma 4 quinquies del medesimo d.p.r.”.
Dalla medesima ordinanza, di ulteriore interesse, emerge che “l’attività di gestione di un bar-ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come “non commerciale”, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto … e di quella sui redditi … solo se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell’ente e sia svolta esclusivamente in favore degli associati”.
Dott. Mario Piroli
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