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Attività sportiva svolta in Paesi a fiscalità privilegiata e residenza fiscale

La Corte di Cassazione (III Sez. penale) con ordinanza n. 29095/2020 depositata il 21 ottobre 2020 si è espressa in merito al concetto di residenza fiscale con riferimento ad un noto calciatore professionista il quale — tra il 2014 ed il 2017 — ha svolto la propria attività sportiva nelle file dell’Al-Jazira Football Club negli Emirati Arabi Uniti.
Gli Emirati Arabi Uniti sono considerati, ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999, un Paese a fiscalità privilegiata; in tale contesto occorre evidenziare quanto stabilito dal comma 2-bis dell’art. 2 del TUIR, il quale prevede una presunzione legale di residenza in Italia del soggetto trasferitosi, salvo prove contrarie fornite dallo stesso contribuente al fine di comprovare l’effettivo spostamento in altro Paese, con la conseguente perdita di ogni collegamento con il territorio italiano. La norma ha chiaramente una portata preventiva, volta a contrastare fenomeni elusivi finalizzati a configurare un trasferimento di residenza fittizio in altri Paesi (magari a fiscalità privilegiata). Tutto ciò applicato al settore calcistico fa sorgere ulteriori problematiche ed ulteriori valutazioni, quali ad esempio la necessaria consapevolezza relativa alla dinamicità dell’attività sportiva; un calciatore professionista, infatti, può cambiare residenza molto spesso, proprio in virtù del fatto che durante la carriera sportiva ha modo di trasferirsi ed offrire la propria attività sportiva presso più Club.
Fatta tale premessa, addentratosi nel caso in specie, occorre dapprima evidenziare che la vicenda trae origine dall’accertamento dell’Agenzia delle Entrate della residenza fiscale in Italia del calciatore dal 2014 al 2017, il quale si era trasferito, nel medesimo periodo, negli Emirati Arabi Uniti per prestare la propria attività sportiva, con la conseguente omessa dichiarazione dei redditi percepiti all’estero. La contestazione dell’Amministrazione Finanziaria traeva origine dal fatto che il calciatore, nonostante non fosse fisicamente presente nel territorio italiano, avesse ancora il proprio centro di affari ed interessi in Italia; a favore di tale tesi, l’Amm. Fin. evidenziava come il calciatore fosse proprietario di autoveicoli, titolare di immobili ed utenze in Lecce e Roma, veniva evidenziato inoltre che moglie e figli del calciatore non avessero mai trasferito la loro residenza da Lecce nonché la frequenza di istituti scolastici da parte dei figli in Italia. A tal proposito, si pensi che, secondo pressi consolidata, elementi che possono denotare l’effettivo trasferimento del soggetto in altro Paese sono proprio alcuni degli elementi contestati al calciatore, quali ad esempio l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituiti scolastici locali oppure l’assenza di proprietà di immobili a disposizione nel territorio italiano.
Ciò che emerge, dunque, dall’ordinanza sopracitata — la quale ha rigettato il ricorso proposto dal calciatore ed ha confermato la condanna per omessa dichiarazione — è che lo svolgimento dell’attività sportiva, da parte di un calciatore professionista in un Paese considerato a fiscalità privilegiata, non può essere condizione idonea a determinare la sua residenza fiscale.
Dott. Mario Piroli
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