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Il bonus sponsorizzazioni sportive introdotto dal Decreto Agosto

L’articolo 81 del Decreto Legge n. 104/2020 (c. d. Decreto Agosto) titolato “Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche” ha introdotto per il solo anno del 2020 — in favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali — un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati, tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020°, in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni nei confronti di leghe e società sportive.
I soggetti che possono essere sponsorizzati sono indicati in modo analitico dalla normativa in esame, precisamente nel comma 1. Quest’ultimi sono: — Leghe che organizzano campionati nazionale a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche; — Società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile; — Società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI, operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.
E’ inoltre necessario che i soggetti sopra indicati abbiano avuto ricavi compresi tra 200.000 Euro e 15 milioni di Euro nel periodo d’imposta 2019.
Sono esclusi dalla categoria dei soggetti sponsorizzabili coloro che aderiscono al regime agevolativo previsto dalla Legge n. 398/1991.
Per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario che l’investimento in campagne pubblicitarie o sponsorizzazioni sia minimo di 10.000 Euro. Occorre evidenziare come la dotazione finanziaria indicata dalla norma sia limitata a 90 milioni di Euro; in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si prevede che il beneficio sarà ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante ad ognuno di essi, nel limite del 5% del totale delle risorse annue disponibili.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato dai beneficiari esclusivamente in compensazione orizzontale, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Di conseguenza, il credito potrà compensare eventuali debiti d’imposta a livello di imposte sui redditi ed IVA.
Le modalità ed i criteri di attuazione per usufruire del beneficio sono demandate a successivo decreto.
Dott. Mario Piroli
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