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Caso Diawara: Corte d’Appello FIGC respinge il ricorso della Roma


La Sezione I della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC — con decisione n. 13 del 10 novembre 2020 — ha respinto il reclamo proposto dalla AS Roma, avverso la sanzione della perdita per 3-0 della gara con l’Hellas Verona disputatasi in data 19 settembre 2020.

La vicenda trae origine dall’irregolare impiego del calciatore Amadou Diawara, il quale fu inserito nell’elenco degli “under 22” nonostante abbia compiuto 23 anni il 17 luglio scorso.


La ricorrente AS Roma, a sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione, ha dedotto alcuni motivi così riassumibili:

1 — Richiamo all’istituto dell’errore ed al principio di buona fede; 2 — Richiamo alla decisione del Consiglio di Stato n. 5514/13; 3 — Disapplicazione del punto 9) del C.U. FIGC n. 83/A del 20.11.2014.


In merito al primo motivo — si legge nella decisione della Corte — “Non può, peraltro, giovare alla Società reclamante il richiamo all’istituto dell’errore né al principio di buona fede, atteso che il C.U. n. 83/A, che regola la materia che ci occupa, è in vigore dal 2014 e che l’alert generato dal sistema informatico della Lega di Serie A, al momento dell’inserimento in distinta del calciatore DIAWARA avrebbe dovuto indurre la Società reclamante alla massima cautela che avrebbe dovuto spingersi alla non utilizzazione del calciatore”. Sul secondo motivo, la Corte ha evidenziato come il richiamo alla decisione del Consiglio di Stato n. 5514/13 non sia pertinente, alla luce del fatto che la suddetta decisione risulti essere precedente sia alla riforma della Giustizia Sportiva, da parte del CONI del 2014, sia a quella del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC del 2019. In relazione, infine, alla richiesta di disapplicazione del punto 9) del C.U. FIGC n. 83/A, il quale prevede espressamente, che “L’utilizzo in una gara di campionato di un calciatore non inserito nell’elenco dei 25 calciatori ..... comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva (ora art. 10, comma 6, lett. a) del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), non avendo tale calciatore titolo alla partecipazione alla gara”, la Corte d’Appello ha sottolineato come risulti essere infondata tale richiesta, poiché una eventuale disapplicazione o differente interpretazione “… sarebbe, chiaramente, contra legem”. D’altronde, la Corte, ha ribadito quanto già confermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione I, con decisione n. 6/2017, ovvero che “La sanzione della perdita della gara, in caso di partecipazione di un atleta non inserito nella lista dei 25, prevista espressamente al punto 9) del C.U. n. 83/A del 20.11.2014 deve essere considerata … usuale, nonché espressamente prevista dall’ordinamento sportivo, senza la possibilità di graduazione della pena prevista; l’inserimento nella lista dei giocatori, che deve rispettare le proporzioni di partecipazione (25 nomi), costituisce elemento essenziale per fare conoscere alle altre consorelle partecipanti i giocatori contro i quali si misureranno, nel rispetto dei principi di lealtà sportiva e, soprattutto, delle regole alle quali tutti devono uniformarsi … Trattasi, pertanto, di evento grave, il cui trattamento sanzionatorio non può essere gradato né dal Giudice Sportivo né da questa Corte”.


Dott. Mario Piroli

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Tag: giustizia sportiva, figc, roma, caso Diawara, sconfitta tavolino, corte sportiva d'appello.

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