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Caso Diawara: la Roma spera nel ricorso


Con il Comunicato Ufficiale n. 32 del 22 settembre 2020, il Giudice Sportivo Nazionale, ha sanzionato l’AS Roma con la punizione della perdita della gara con l’Hellas Verona per 0-3. Tale sanzione deriva dal fatto che “la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25” comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un “over 22”, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del C.U. FIGC n. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con C.U. FIGC n. 76 del 21 giugno 2018”.

Il calciatore impiegato irregolarmente è Amadou Diawara, il quale è stato inserito nell’elenco degli “under 22” nonostante abbia compiuto 23 anni il 17 luglio scorso.


La decisione del Giudice Sportivo (e la conseguente sanzione inflitta) risulta essere un atto immediato, tipico dell’ordinamento sportivo e basato su un procedimento d’ufficio; il Giudice Sportivo, infatti, basa la sua decisione unicamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara. Il procedimento è privo del contraddittorio tra le parti e privo di ogni valutazione delle memorie difensive, poiché, in primo luogo (come già affermato), si tratta di una decisione immediata ed in secondo luogo è necessario che la decisione sia celere, in modo tale da poter garantire la regolare prosecuzione della competizione.


La Roma, in ogni caso, potrà presentare ricorso, entro i 7 giorni successivi dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo, presso la Corte Sportiva d’Appello. Nel procedimento di secondo grado, il ricorrente e la controparte avranno il diritto di essere sentiti (a patto che vi sia una richiesta), potranno depositare memorie difensive e produrre nuovi documenti da sottoporre alla valutazione della Corte. La Corte Sportiva d’Appello deciderà nel merito della fattispecie, potrà dunque riformare in tutto od in parte la decisione impugnata, con la possibilità di aggravare le sanzioni a carico del ricorrente. Va infine sottolineato che l’eventuale reclamo della Roma non sospenderà l’esecuzione della sanzione inflitta dal giudice di primo grado.


La società Roma, di contro, ha già deciso di presentare ricorso e, a quanto pare, cercherà di provare che l’errore sia stato commesso in buona fede e non con dolo, appellandosi ad una scriminante. Tale tesi difensiva si basa sul fatto che la Roma ha 4 slot liberi nella “Lista dei 25”, pertanto avrebbe potuto inserire Diawara in uno di questi senza problemi.

Nel campo del diritto sportivo, infatti, non mancano decisioni di assoluzioni proprio basate sugli elementi citati (C.U. 131 - Decisione della Corte Federale di Appello F.I.G.C., 21.6.2018) a conferma di un ordinamento federale sempre più aperto al richiamo dei principi del diritto ordinario e, soprattutto, penale.

Il caso, seppure diverso da quello in questione, riguardava un tesserato e non una società di calcio. La Corte di Giustizia, invero confermando l'orientamento della Corte di Giustizia Federale in C.U. 56/CGF dell’11.12.2007 — ha ribadito il rilievo della buona fede quale indice di giudizio della condotta precisando che può ritenersi dotata di quell'efficacia scusante conseguente alla mancanza di coscienza e volontà della condotta illecita.

La stessa Corte ha infatti ritenuto che occorre che vi sia da parte del trasgressore l'assoluta certezza della volontà di eludere la norma, principio accomunato al dolo specifico del diritto penale.

In altri termini, ciò che lascia uno spiraglio alla società Roma è che nel diritto sportivo, sembrerebbe sempre più farsi strada il concetto, traslato dal diritto penale, della responsabilità soggettiva e non oggettiva, disciplina sia dell'art. 47 c.p. (secondo cui l'errore sul fatto che costituisce l'illecito esclude la punibilità dell'agente) che di quella, estensiva, dell'art. 47, comma 3, c.p., che, in sede d'interpretazione di una condotta che possa astrattamente configurare sia un errore sul precetto sia un errore sul fatto, l'accertamento della buona fede deve rappresentare l'elemento di discrimine fra il primo errore — che comporterebbe la condanna — ed il secondo errore — che comporterebbe, invece, l'assoluzione.

Dott. Mario Piroli | Avv. Pietro Piroli


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Tag: Diawara ricorso, Diawara tavolino, Diawara roma verona, giustizia sportiva.

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