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Daspo: legittima l’applicazione all’atleta dilettante

Aggiornamento: 18 feb 2022


La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione — con sentenza n. 35481 del 27 settembre 2021 — ha sancito la legittimità del provvedimento del Questore, che vieta l’accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, non solo con riferimento agli spettatori ma anche ai partecipanti ad una competizioni sportiva, purché il soggetto destinatario del provvedimento non eserciti professionalmente l’attività sportiva.


La vicenda processuale si articolava in una condanna alla pena accessoria di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a carico di un soggetto, il quale aveva violato, partecipando ad un incontro di calcio dilettantistico, un precedente provvedimento di Daspo che gli faceva divieto di accedere nei luoghi in cui si svolgevano manifestazione sportive calcistiche della FIGC.

Il Daspo, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, prevede il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per i soggetti violenti o incapaci di controllare i propri stati emotivi e passionali legati allo sport, inibendoli dunque all’accesso ai luoghi in cui si svolgano manifestazioni sportive. Il Daspo non può, tuttavia, privare un soggetto della propria attività lavorativa; tale provvedimento non potrà trovare dunque applicazione quando l’attività sportiva è esercitata a livello professionistico.


Nella vicenda processuale in esame, come si è già detto, il destinatario del provvedimento era un calciatore dilettante, il quale non ricavava alcun tipo di retribuzione dallo svolgimento dell’attività sportiva. Proprio per tale motivazione, gli ermellini, hanno ritenuto legittima l’applicazione del Daspo su tale soggetto, sancendo un principio di diritto secondo cui il provvedimento del Questore, ex art. 6 della legge n. 401/1989, non può, in alcun modo, limitare l’attività dell’atleta professionista; di contro, può vietare l’accesso in cui si svolgono manifestazioni sportive, non solo agli spettatori, ma anche ai partecipanti, purché essi esercitino l’attività sportiva in forma dilettantistica.


Per consultare la sentenza integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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