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Determinazione del dies a quo per l’arbitrato dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport


Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI — in funzione di arbitrato irrituale — con il lodo n. 4 del 2022 è intervenuto sulla delicata questione circa la determinazione del dies a quo per l’introduzione del procedimento arbitrale ex art. 3.2. del Regolamento Arbitrale dinanzi al Collegio.


La sopracitata norma così disciplina: “La procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di Garanzia contenente i seguenti elementi …”. Il fulcro della questione rotea attorno, come si è già accennato, alla corretta individuazione del dies a quo per l’introduzione del procedimento; a tal proposito — con il lodo in parola — il Collegio ha evidenziato che le letture della norma possono essere 2.


La prima lettura — si legge nel lodo — “… può intendersi nel senso che il termine di decadenza per introdurre il procedimento arbitrale decorre dal momento della violazione (successivamente) contestata”.


La seconda lettura, invece, può leggersi nel senso che il termine decorre dal momento della violazione in quanto contestata e dunque dal momento in cui viene effettivamente formulata la contestazione della stessa.


Entrambe le interpretazioni — sottolinea il Collegio — appaiono conformi alla lettera della disposizione, “… posto che in tutti e due i casi si dà all’aggettivo “contestata”, in funzione di attributo di “violazione”, un significato utile e in linea con i comuni usi che dello stesso si danno nella lingua italiana. Nella prima lettura, “contestata” serve a qualificare una violazione intesa in astratto, onde poi descriverla in base al fatto che è stata successivamente contestata. Nell’altra lettura,“contestata” assume invece la funzione di qualificare una violazione intendendola in concreto, e cioè se ed in quanto effettivamente contestata”.


Tuttavia, nonostante il Collegio ritenga entrambe le disposizioni valide, si ritene che debba scegliersi l’interpretazione che più valorizzi lo spirito della norma. Pertanto, occorre preferire la seconda interpretazione fornita, principalmente per 2 ragioni:

  1. In primis, in quanto essa consente di assicurare all’istituzione arbitrale una confacente operatività e, conseguentemente, assicura che possano essere garantite in modo adeguato le concrete ragioni di giustizia che sono sottese alla stessa previsione dell’istituto dell’arbitrato in subiecta materia;

  2. In secundis, si deve considerare che le vertenze relative ai procedimenti arbitrali sono pur sempre controversie che hanno per oggetto diritti disponibili, sicché è del tutto logico che siano le stesse parti, titolari di tali diritti, a stabilire se, e fino a quando, un ritardo nell’inadempimento della controparte possa essere tollerato senza per ciò far decorrere il breve e contenuto termine decadenziale dei venti giorni.

Per consultare il lodo integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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