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Disconoscimento della dichiarazione liberatoria dinanzi agli organi di giustizia sportiva


La Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale FIGC — con decisione n. 58/2021 — ha evidenziato come in assenza di apposite norme del Codice di Giustizia Sportiva in materia di disconoscimento della dichiarazione liberatoria, siano da applicarsi quelle del c.p.c. ed in particolare gli art. 214 e ss, secondo cui la parte contro la quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla deve negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione entro la prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. La dichiarazione liberatoria non tempestivamente disconosciuta deve pertanto considerarsi come tacitamente riconosciuta ex art. 215 c.p.c.


Nello specifico, la vicenda processuale trae origine dal reclamo di un calciatore avverso la decisione della CAE/LND (Commissione Accordi Economici). Il calciatore chiedeva “in via preliminare l’annullamento e la riforma della suddetta decisione con condanna della società al pagamento di quanto dovuto, stante il disconoscimento della firma presente sulla quietanza liberatoria, perché mai apposta dal calciatore; disconoscimento che si asserisce essere avvenuto già all’udienza innanzi alla CAE/LND e non essere stato preso in considerazione dall’organo di primo grado;

in via principale, nel merito, l’annullamento e la riforma della decisione della CAE/LND con condanna al pagamento delle somme dovute per la mancata produzione della quietanza in originale, per l’assenza in atti della prova dell’avvenuto pagamento e per l’applicazione del Protocollo d’Intesa AIC/LND alla luce del quale il calciatore non si sarebbe mai determinato a firmare una liberatoria con il tenore letterale “di non avere più nulla a pretendere per la stagione sportiva 2019/2020””.

La società sportiva si costituiva in giudizio e chiedeva la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità per tardività e/o, comunque, il rigetto, con totale conferma della decisione della CAE/LND, sostenendo il mancato tempestivo disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione liberatoria entro il termine della prima difesa utile dopo la produzione in giudizio, essendo lo stesso avvenuto solo in sede di gravame; la totale infondatezza ed incoerenza del punto 1) A rubricato delle modalità di pagamento della società al calciatore e la totale infondatezza del secondo motivo di gravame rubricato “relativamente all’applicazione del protocollo d’intesa AIC/LND”, con vittoria di spese.


Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto quanto sostenuto dalla società sportiva poichè — si legge nella decisione — “agli atti non vi è alcun riscontro che il calciatore abbia provveduto al tempestivo disconoscimento della firma nel fascicolo processuale di prime cure, né tantomeno il reclamante fornisce la prova del suddetto disconoscimento”. Per tale motivazione, il Tribunale ha dunque rigettato il reclamo del calciatore, confermando l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.


Dott. Mario Piroli


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