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Discriminazione razziale e territoriale e beneficio dell'attenuante generica


La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC — con decisione n. 66/2021 — ha evidenziato la distinzione tra discriminazione razziale e territoriale con riferimento all’applicazione di sanzioni sportive.


Nella vicenda processuale, il Giudice Sportivo LND, infliggeva all’allenatore di una ASD (la ricorrente) la sanzione della squalifica fino al 17.04.2021 “per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un calciatore avversario, nonché frase irriguardosa nei confronti di un A.A.”. Dal rapporto arbitrale si evince che l'allenatore ha urlato all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria una espressione di natura discriminatoria.


Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto reclamo eccependo l’errata valutazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo e chiedendo, per l’effetto, in via principale la derubricazione della condotta ascritta da discriminatoria a meramente offensiva, e contestuale riduzione della sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara; in subordine la riduzione della squalifica in ottemperanza ai principi di equità e di proporzionalità.


Di assoluto interesse è l’atteggiamento della Corte in riferimento ai fenomeni discriminatori; secondo la suddetta è necessario distinguere, in seno ai diversi comportamenti, ciò che costituisce un effettivo “atteggiamento discriminatorio limitativo della dignità e della libertà personale e atto a offrire al destinatario ridotti diritti ed a porre in essere, nei suoi confronti, atteggiamenti ghettizzanti”, dal “mero insulto becero ed ineducato” il quale, pur essendo egualmente sanzionato – sulla base di altre disposizioni normative –, “non comporta per il destinatario dell’insulto [...] alcuna specifica limitazione (discrimine) della sua libertà e/o dignità” (cosí, Corte giust. fed., Sez. un., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2014, n. 179/CGF, punto 4). Sul punto va osservato che ai sensi dell’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. Come si può facilmente evincere, la fattispecie si presenta piuttosto ampia, ricomprendendo anche le discriminazione territoriali per nazionalità od anche per origine etnica.


Nella controversia in esame, la Corte afferma come appaia evidente che l’allenatore “abbia voluto attribuire una valenza non solo offensiva, ma anche discriminatoria” alla frase rivolta al calciatore avversario. Tuttavia, per l’ampiezza della previsione dell’art. 28, la Corte effettua una interessante distinzione; “la discriminazione razziale è sicuramente più grave di quella territorialeDiscriminazioni per razza, colore, sesso o religione: anch’esse appaiono più gravi della discriminazione meramente territoriali”. Per tali motivi, la Corte, ha ritenuto che “la condotta perpetrata dall’allenatore …, ancorché qualificata come discriminatoria, possa beneficiare, nel caso di specie e anche in considerazioni del contesto in cui è avvenuto il fatto, dell’attenuante generica o “innominata” di cui all’art. 13, comma 2 C.G.S, proprio per la diversa valenza della discriminazione medesima … ciò che offre lo spazio per l’applicazione dell’attenuante è che la frase, ancorchè offensiva e deprecabile, attinge ad una discriminazione di origine territoriale che, a giudizio di questa Corte, può ritenersi, nel caso di specie, meno grave di quella tipicamente di razza, colore, sesso o religione”.


Pertanto, l’ampiezza dell’art. 28 sopracitato ha assimilato una molteplicità di fattispecie diverse tra loro che possono dar luogo a comminazioni di sanzioni uguali per fattispecie di gravità diversa.


Dott. Mario Piroli


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Tag: giustizia sportiva, giudice sportivo territoriale, giustizia sportiva razzismo, giustizia sportiva discriminazione, lega nazionale dilettanti.

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