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Doping: dichiarato parzialmente incostituzionale il commercio di sostanze


Con sentenza n. 105 del 22 aprile 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 586 bis del codice penale — introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo n. 21 del 1 marzo 2018 — limitatamente alle parole “al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”, previste dal comma 7.


Le parole cui sopra virgolettate rappresentano un inserimento di una nuova disposizione nel codice penale che tuttavia, stando a quanto indicato dal criterio di delega, doveva tradursi in una mera trasposizione nel codice penale delle figure criminose già previste dalla Legge n. 376/2000; in realtà, però, la nuova disposizione di cui al comma 7 dell’art. 568 bis del codice penale, aggiunge delle parole — “al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti” — non presenti nella ut sopra citata legge. Tale scelta del legislatore delegato ha comportato una riduzione della fattispecie penale, in quanto, venendo richiesto il dolo specifico, si restringeva l’area della punibilità della condotta di commercio di sostanze dopanti.


Ma tale restringimento, mentre è conforme alla legge quanto alle condotte del 1 e 2 comma dell’art. 586 bis del codice penale., in quanto già presente nella Legge n. 376/2000, — si legge nella sentenza della Corte — “[…] si pone invece in contrasto con il criterio di delega quanto alla condotta di commercio di sostanze dopanti di cui al settimo comma della disposizione codicistica perché non presente nel comma 7 dell’art. 9 della Legge n. 376/2000”. Da ciò, hanno rilevato i giudici della Consulta, discende una significativa alterazione della struttura della fattispecie di reato che “[…] per effetto di tale innovazione, punisce la condotta di commercio delle sostanze dopanti solo se posta in essere al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti e quindi solo se sussiste, in questi termini, il dolo specifico”.


In definitiva, tale riduzione della fattispecie penale[…] si pone in contrasto con le indicazioni vincolanti della legge delega, che non attribuiva il potere di modificare le fattispecie già vigenti, e quindi viola l’art. 76 della Costituzione”.


Pertanto, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 586 bis, 7 comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d), dall’art. 2, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo n. 21 del 1 marzo 2018, recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, limitatamente alle parole “al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.


Per consultare la sentenza integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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