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Federazioni Sportive: enti privati o organismi di diritto pubblico?


Le Federazioni Sportive, d’ordinario, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) d.lgs. 50/2016 — pur non essendo “enti pubblici non economici”, tantomeno Pubbliche Amministrazioni — rientrano nella categoria degli organismi di diritto pubblico, assoggettate alle regole di evidenza pubblica di cui al decreto su espresso.


Al fine di rispondere al quesito con cui si è titolato il presente contributo, è importante, ancora una volta, partire dalla delibera ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 367 del 27 luglio del 2022, la quale chiarisce che le Federazioni Sportive non sarebbero assoggettate al Codice degli Appalti Pubblici nell’utilizzo delle proprie risorse e nell’affidamento di incarichi di appalto o acquisto di beni e di servizi, comportandosi come un ente ordinario di diritto privato, nel caso in cui:

a) Non risultasse prevalente il finanziamento pubblico;

e

b) Non risultasse una influenza pubblica dominante esercitata (nel caso di specie) dal CONI.

La delibera ANAC, chiarisce, inoltre, che non può parlarsi di ente pubblico se le entrate privatistiche, delle quote associative delle Federazioni Sportive, risultino superiori al 50%, rispetto al totale dei ricavi. L’utilizzo di queste risorse, dunque, rientra nella piena autonomia del privato e non risponde a norme pubbliche.


In definitiva, rovesciando quanto su espresso, si può affermare che tutte le Federazioni, che risultano dipendenti da un finanziamento prevalentemente pubblico, sono soggette all’applicazione di norme di diritto amministrativo.


Ad oggi, sempre l’ANAC, con un parere n. 70 dell'11 gennaio 2023 (consultabile a fondo pagina), rispondendo ad un quesito proposto dalla Federazione Motociclistica Italiana e confermando quanto stabilito precedentemente a proposito della Federazione Italiana Sport Equestri, ribadisce che un organismo di diritto pubblico deve avere 3 requisiti: 1) Essere stato istituito per soddisfare esigenze di interesse generale e non di carattere industriale o commerciale; 2) Essere dotato di personalità giuridica; 3) La sua attività deve essere finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.


Le Federazioni Sportive, pertanto, non sono organismi di diritto pubblico se (collegandosi al precedente parere n. 367 del 27 luglio del 2022) non risulta prevalente il finanziamento pubblico e se non è dominante l’influenza pubblica (nel caso di specie esercitata dal CONI). Dunque, non sono tenute ad applicare il codice appalti per gli acquisti di beni e servizi, ma si comportano come un qualunque ente di diritto privato. Pertanto, al fine di chiarire quanto fin’ora argomentato, secondo l’Autorità, le Federazioni Sportive nazionali sono in possesso dei primi 2 requisiti: essere state istituite per soddisfare esigenze di interesse generale ed essere dotate di personalità giuridica. Per quanto riguarda il terzo, quello della dominanza pubblica, l'ANAC ribadisce che, per esser considerate enti pubblici, il finanziamento, da parte dello Stato, deve esser maggiore rispetto alle entrate privatistiche. Quindi, se queste entrate privatistiche risultano superiori al 50% rispetto al totale dei ricavi, non si può parlare di “ente pubblico”.

Per quanto riguarda invece l’influenza pubblica dominante, nel caso di specie il CONI, sempre in base a quanto asserito dall’Autorità, non ha potere di controllo di gestione tale da configurare dominanza pubblica (considerando che nomina solo due revisori dei conti).


In realtà, ad avviso della scrivente, le Federazioni Sportive, pur essendo associazioni di diritto privato, sono inserite nell’ambito dell’ordinamento sportivo che conferisce ad esse poteri autoritativi per il perseguimento di finalità pubblicistiche. Inoltre, non perseguono scopo di lucro e soggiacciono ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo del CONI (non tralasciamo anche il fatto che le FSN sono soggette all’esercizio del diritto di accesso ex art. 22 L. 241/90). La maggior parte delle Federazioni, pertanto, (con esclusione per il momento della FIGC, della FISE e della FMI) sono qualificabili, secondo l’ANAC come organismi di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 50/2016 e, quindi, rientranti, in toto, nell’ambito soggettivo di applicazione del vigente Codice degli Appalti Pubblici.


Per consultare il parere integrale CLICCA QUI.


Avv. Stefania Pensa


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