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Giustificato il lieve ritardo nel versamento del contributo per la giustizia sportiva


Il Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sez. Tesseramenti si è espresso — con la decisione n. 1/2022-2023 — relativamente alla corretta applicazione della previsione di cui al comma 2 dell’art. 48 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con riferimento alla tempestività del versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva ed alla circostanza che lo stesso versamento sia stato effettuato da terzi.


La norma appena citata prescrive espressamente che “I ricorsi e i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”. Il successivo comma 3 sancisce che “Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo”.


Alla luce di tale dettato, è da ritenersi pacificamente che il mancato versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva comporti l’irricevibilità del ricorso o del reclamo. Rimane tuttavia da valutare — si legge nella decisione — “… se il versamento tardivo del contributo de quo rispetto al momento temporale che l’articolo 48 individua in termini di contestualità rispetto alla trasmissione del ricorso o del reclamo del contributo, incorra nella medesima sanzione di irricevibilità alla quale inevitabilmente soggiace il totale omesso versamento del contributo”. A tal proposito è principio consolidato del nostro ordinamento che una norma di condotta affinché sia cogente deve prevedere la relativa sanzione nel caso di inadempimento, altrimenti la norma resterebbe nell’alveo della pure previsione generale di una certa condotta.


Nella vicenda processuale in questione, nonostante il contributo sia stato versato 5 giorni dopo rispetto alla data di inoltro del ricorso, a parere del Collegio — in un’ottica ispirata al principio di favorire l’accesso agli organi di giustizia sportiva da parte di chi invochi il riconoscimento di un determinato diritto o interesse rilevante per l’ordinamento sportivo — è stato ragionevolmente soddisfatto l’adempimento previsto dall’art. 48 del Codice, “… atteso che la norma si presta ad essere letta ed interpretata nel senso di non precludere, rigorosamente ed in assoluto, la possibilità di effettuare il versamento del contributo di accesso agli organi di giustizia sportiva anche successivamente all’inoltro del ricorso o del reclamo, purché tale adempimento avvenga entro limiti temporali ragionevoli e tali da non determinare nessuna disfunzione procedimentale e nessun aggravio per il corretto svolgimento del giudizio e, prima ancora, per la regolare instaurazione del contradditorio e, comunque, non oltre la data di celebrazione della relativa udienza di trattazione del ricorso”.


Per quanto concerne, invece, la circostanza che il versamento sia stato effettuato da terzi e non direttamente dal ricorrente. Il Tribunale ha osservato come ciò non determini motivo di irricevibilità del ricorso, in quanto “non sussiste nell’ordinamento federale una regola che vieta il pagamento del contributo per il ricorso da parte di un soggetto terzo , considerato che le ipotesi di inammissibilità/irricevibilità costituiscono un elenco tassativo e che la norma specifica che disciplina il versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva prevede la mera ipotesi del mancato versamento quale condizione di irricevibilità del ricorso” (Cfr. TFN, Sez. Tesseramenti decisione n. 36/2022).


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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Tag: giustizia sportiva, ricorso giustizia sportiva, termini ricorso giustizia sportiva, art 48 giustizia sportiva, contributo accesso giustizia sportiva, codice di giustizia sportiva figc.

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