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I compensi dell’agente sportivo sono redditi di lavoro autonomo


I redditi conseguiti dallo svolgimento della professione di agente sportivo sono riconducibili nell’ambito del lavoro autonomo e, pertanto, scontano la ritenuta d’acconto. Considerando, infatti, la recente normativa sulla figura dell’agente sportivo (il D.Lgs n. 37/2021), la quale demanda a futuri DPCM la disciplina circa i compensi percepiti dagli agenti e in assenza, dunque, di una norma ad hoc che qualifichi la natura di tali redditi, l’Agenzia delle Entrate ritiene — in via interpretativa — che i proventi conseguiti dall’agente sportivo si possano considerare redditi di lavoro autonomo percepiti da un professionista. Ciò è — in sintesi — quanto emerge dalla risoluzione n. 69/E del 21 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate.


L’Agenzia delle Entrate è giunta alla citata conclusione proprio sulla base di quanto stabilito dal citato D. Lgs n. 37/2021 il quale, oltre a definire l'agente sportivo un professionista, prevede l’iscrizione ad un albo, previo esame abilitativo, la prova scritta a pena di nullità del mandato all’agente anche nel caso in cui il contratto sia stipulato da soggetti non iscritti al registro nazionale degli agenti sportivi, ed, infine, la predeterminazione del compenso maturato in base a parametri in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, oppure sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l’assistenza dell’agente sportivo.


Alla luce di quanto sopra, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene in via interpretativa che tali emolumenti rientrino nella categoria dei redditi di lavoro autonomo da assoggettare alle ritenute alla fonte a titolo di acconto (art. 25 Dpr n. 600/1973), ovvero, nella specifica ipotesi in cui l'attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i relativi compensi saranno considerati reddito d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale. In tale ipotesi, i redditi prodotti dalla società di agenti sportivi, in quanto redditi di impresa, non saranno assoggettati quindi a ritenuta d’acconto, rilevando in tal caso, ai fini fiscali, l’elemento commerciale e non quello professionale.


Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate, a parere degli scriventi, in assenza di normativa specifica, appaiono condivisibili.


Per consultare la risoluzione integrale CLICCA QUI.


Avv. Pietro Piroli | Dott. Mario Piroli


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