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I diritti di immagine nel calcio

Aggiornamento: 13 nov 2020


Premessa: Cosa sono i diritti di immagine? - L’immagine costituisce uno dei segni distintivi essenziali della persona; il diritto all’immagine, rientra nel più ampio diritto all’identità personale e cioè a quell’interesse, meritevole di tutela per il nostro ordinamento giuridico, a non veder travisata l’immagine della nostra persona. Il diritto all’immagine, quindi, è un diritto assoluto garante della non divulgazione o esposizione della propria immagine senza il proprio consenso, salvo i casi specificatamente previsti dalla legge.


Quando si parla di diritti di immagine ci si riferisce alla tutela dell’immagine così come spiegata in precedenza; tale espressione, tuttavia, viene in genere collegata allo sfruttamento economico dell’immagine di persone famose, come i calciatori.

I diritti di immagine per i calciatori - Per comprendere il contesto dei diritti di immagine dei calciatori occorre soffermarsi su quanto afferma il comma 1 dell’art. 97 della Legge sul diritto d’autore: secondo quest’ultimo, non occorre il consenso della persona ritratta quando la divulgazione dell’immagine è giustificata dalla “notorietà” della persona, nella categoria delle persone note rientrano senza ombra di dubbio anche i calciatori.

Affinché però l’immagine di soggetti noti possa essere liberamente divulgata, non è sufficiente solamente l’esito positivo dell’accertamento relativo alla reale “notorietà” della persona ritratta o dalle circostanze oggettive, così come indicate dall’art. 97, ma occorre anche che la divulgazione dell’immagine avvenga per esigenze di pubblica informazione.

In base a ciò, quindi, l’essere delle persone note (o famose) non implica automaticamente il fatto che l’utilizzo della propria immagine da parte di terzi sia sempre lecita, in particolare, la liceità di tale divulgazione viene a mancare quando vi sono degli scopi di lucro oppure quando va a ledere l’onore e la reputazione della persona ritratta.


Lo sfruttamento economico dei diritti di immagine - Il diritto di immagine delle persone famose, anche grazie allo sviluppo tecnologico, col tempo ha assunto sempre più rilevanza, soprattutto dal punto di vista economico. Ad oggi, praticamente tutti i personaggi famosi conseguono guadagni tramite le monetizzazione della loro immagine, stipulando dei contratti con chi vuole sfruttarla.


Per quanto riguarda il mondo del calcio, una volta introdotti i contratti di lavoro sportivo subordinato (con la Legge n. 91 del 1981), è divenuta pratica comune l’inserimento di clausole all’interno dei contratti specificatamente dedicate allo sfruttamento dell’immagine del calciatore. I club hanno quindi la possibilità di trattare liberamente con il calciatore sullo sfruttamento della propria immagine, le scelte in materia, tuttavia, dipendono e variano da club a club. Ad esempio basti pensare all’SSC Napoli, la quale fa uso delle licenze dette “blanket”, ovvero quelle licenze in base alla quale il calciatore cede completamente al club i diritti di sfruttamento della propria immagine, sia a livello personale che sportivo.


Nel caso in cui non siano inserite a livello contrattuale clausole riguardanti la ripartizione dei diritti di immagine fra il club ed il calciatore occorre anzitutto citare ciò che stabilisce la Convenzione fra Leghe professionistiche e AIC del 23 Luglio 1981, ovvero che: “è riconosciuta ai calciatori la facoltà di utilizzare in qualsiasi forma lecita e decorosa la propria immagine anche a scopo diretto o indiretto di lucro, purché non associata a nomi, colori, maglie, simboli o contrassegni della società di appartenenza o di altre società di Lega Nazionale o di Lega Nazionale Serie C, e purché non in occasione di attività calcistica ufficiale”.


Il calciatore può, quindi, sfruttare liberamente la propria immagine anche a scopo di lucro, ma non può associare la propria immagine ai nomi, colori, maglie simboli o contrassegni del club per cui presta la propria attività lavorativa.


Dall’altro lato, il club può sfruttare l’immagine dei propri calciatori in relazione al concetto di “squadra”, intendendosi come tale l’immagine di un gruppo (di almeno 4 calciatori) appartenenti al medesimo club. Vi è da specificare com il calciatore non può opporsi a tale utilizzo della propria immagine.


Inoltre, in base all’art. 26 dello Statuto AIC, è previsto che l’iscrizione all’AIC comporta l’automatica concessione a quest’ultima dei diritti all’uso esclusivo del ritratto, del nome e dello pseudonimo degli associati in relazione all’attività professionale svolta dai medesimi ed alla realizzazione, commercializzazione e promozione di prodotti oggetto di raccolte o collezioni o comunque di prodotti che, per le loro caratteristiche, rendano necessaria l’utilizzazione dell’immagine, nome o pseudonimo di più calciatori e/o squadre”.

Sono quindi automaticamente ceduti i “prodotti collettivi” all’AIC, anche senza il consenso del calciatore, con tali prodotti ci si riferisce a quelli che coinvolgono un gran numero di calciatori e squadre (ad esempio l’album delle figurine). L’AIC, inoltre, potrà esercitare tali diritti liberamente ed i proventi economici derivanti dal loro sfruttamento saranno destinati “a scopi assistenziali o di mutuo soccorso nei riguardi di tutti gli iscritti, nonché alla realizzazione degli scopi sociali”.


Dott. Mario Piroli


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