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I modelli organizzativi e di controllo alla luce della Riforma dello Sport


Entro il 31 agosto 2023 gli Organismi Sportivi dovranno prontamente fronteggiare quanto disposto dall’art. 16 del decreto legislativo n. 39/2021, in virtù dell’entrata in vigore (a fasi) della Riforma dello Sport.


In base alle disposizioni normative di cui sopra, gli Organismi Sportivi (Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva) — sentito il parere della Procura generale del CONI — dovranno redigere le Linee Guida per la predisposizione di Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 — Codice delle pari opportunità — o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.


Appare dunque chiara la prospettiva che, da ora in poi, con l’inquadramento di “lavoratore sportivo”, previsto dal decreto legislativo n. 36/2021, per ogni forma di prestazione lavorativa dietro corrispettivo, sarà, sicuramente, applicabile la forma di responsabilità amministrativa in capo alla “sportiva” a meno che la stessa abbia adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa fattispecie di quello commesso dal proprio sottoposto. In tal caso, se l’esecuzione del reato si è verificato per inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che devono essere adottati dall’ente medesimo, la “sportiva” verrà ritenuta responsabile.


Elemento dirimente è che l’art. 16, relativo al decreto legislativo n. 39/2021, prevede che tutte le “sportive” che si sono già dotate di un modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, dovranno integrarlo ed aggiornarlo con quanto disposto dal nuovo decreto di riferimento. E’ bene ricordare che il decreto legislativo n. 231/2001 ha caratterizzato una particolare forma di responsabilità amministrativa degli enti (la stessa responsabilità viene applicata indistintamente sia alle ASD che alle SSD), in dipendenza di determinati reati commessi da propri amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi mandatari qualora realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'impresa stessa. Ciò significa che l'ente può essere chiamato a rispondere di taluni reati commessi a suo profitto o vantaggio dai dirigenti o dalle persone sottoposte alla loro vigilanza.


Dunque, è facile prevedere una sorta di parallelismo tra la c.d. responsabilità oggettiva delle società sportive per i comportamenti dei propri tesserati e la c.d. responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, che più che in ambito sportivo, introduce l’ente nel processo penale.


L’intento dei c.d. MOG sportivi è quello di alleviare l’automatica riconduzione delle responsabilità in capo alla società (ad oggi considerata datrice di lavoro), per i fatti commessi esclusivamente da dipendenti o terzi mandatari.


La responsabilità dell’ente ex decreto legislativo n. 231/2001 si configura nel momento in cui un soggetto dipendente o collegato allo stesso, realizzi un fatto costituente reato nell’interesse ovvero a vantaggio dell’organizzazione per cui opera.


Inoltre, lo stesso art. 16 del decreto legislativo n. 39/2021, prevede che la mancata adozione, da parte delle “sportive”, dei modelli organizzativi su menzionati, sarà sanzionabile, dall’Organismo Sportivo di riferimento. Quest’ultimo, all’interno delle proprie Linee Guida, avrà previsto specifiche sanzioni in capo ai tesserati in caso di violazioni al Codice delle pari opportunità e/o di condanna in via definitiva per reati contro i minori (600-bis e seguenti del c.p.). Inoltre, viene previsto che per i reati suddetti, gli enti potranno costituirsi parte civile nei relativi processi.

L’adesione alle Linee Guida di cui sopra implica, dunque, che tutti i soggetti interagenti con il mondo sportivo debbano aver piena consapevolezza circa l’importanza di una corretta condotta etica garantendo un ambiente sicuro e propositivo, durante l’espletamento di un’attività sportiva.


Si può concludere asserendo che l’introduzione di tali nuove disposizioni, vuole offrire una guida precisa ed efficace al fine di contrastare ogni forma di molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione. Allo stesso tempo ha come obiettivo quello di limitare l’oggettiva attribuzione della sanzione prevedendone l’irrogazione esclusivamente ai casi in cui essa costituisca un evidente colpa da parte dell’organizzazione.


Avv. Stefania Pensa


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