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I nuovi Regolamenti CONI e FIGC degli Agenti sportivi


Continuano le evoluzioni e modificazioni relative alla disciplina sullo svolgimento della professione di Agente sportivo. Dapprima la FIGC — con il C.U. n. 156/A del 1 febbraio 2022 — ed in seguito il CONI — con delibera della Giunta Nazionale n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvazione del 10 febbraio 2022 del Dipartimento per lo Sport — hanno approvato e pubblicato i nuovi Regolamenti degli Agenti sportivi. Col presente approfondimento si illustreranno le principali modifiche e novità rispetto alla precedente normativa.


Partendo dal Regolamento CONI degli Agenti sportivi (d’ora in avanti Regolamento CONI), la prima modifica meritevole di attenzione concerne la nuova definizione dell’ “agente sportivo domiciliato” di cui all’art. 2, comma 1, lett. g, che prevede l’introduzione di tre requisiti per l’iscrizione alla relativa sezione del Registro Nazionale: “il soggetto residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia (da San Marino e dalla Città del Vaticano) ed abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato, nel cui Registro risulti regolarmente iscritto, ovvero dalla Federazione Internazionale di riferimento, avendo ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell’ultimo anno”.

All’art. 2, comma 2, le previsioni che fanno riferimento all’applicabilità delle disposizioni sugli agenti sportivi anche agli agenti sportivi stabiliti e domiciliati sono state trasferite all’art. 25, comma 8 del Regolamento CONI.

Al requisito richiesto per l’ammissione alla prova generale d’esame di abilitazione nazionale, di cui all’art. 13, comma 1, lett. d del Regolamento CONI, e cioè l’assenza di condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, viene ora specificato che dette condanne possono essere “anche non definitive.


Di rilievo anche le modifiche all’art. 23 sull’istituto della domiciliazione. Il comma 1 di tale articolo riprende integralmente la nuova definizione di agente sportivo domiciliato ut sopra riportata. Al successivo comma 2, sono state introdotte parziali modifiche:

  1. Oltre al deposito dell’accordo di collaborazione professionale tra domiciliato e domiciliatario, andranno anche depositate, in sede di domanda di iscrizione al Registro Nazionale, il certificato storico di residenza dell’agente sportivo domiciliato, il certificato di inserimento nell’elenco del Registro Federale relativo agli agenti sportivi domiciliati, la documentazione probante l’iscrizione da almeno un anno nel Registro Federale dello Stato di residenza dell’agente sportivo domiciliato, ovvero presso la Federazione Internazionale di riferimento;

  2. Viene ora disposto che è fatto obbligo al domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, di corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all’agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale;

  3. Permane l’obbligo in capo all’agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell’ambito del mandato, viene ora specificato però che quest’ultimo “è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell’agente sportivo domiciliato”;

  4. Viene eliminata la disposizione che prevedeva l’obbligo per l’agente sportivo domiciliato di superare una specifica attività formativa, anche in e-learning. Ad ogni modo, al comma 5, della norma de qua, si precisa che “La Commissione CONI Agenti Sportivi si riserva di richiedere al domiciliatario ed all’agente sportivo domiciliato ogni chiarimento e documentazione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4. La Commissione CONI agenti sportivi, altresì, si riserva la facoltà di chiedere alla Federazione Sportiva nazionale professionistica di appartenenza i contratti di mandato depositati con riferimento all’iscrizione nell’elenco domiciliati, al fine di verifica del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento”.


All’art. 26, rubricato “Entrata in vigore”, al comma 2, viene stabilito che “Le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione di cui al presente Regolamento trovano applicazione con riferimento alle domande presentate a far data dall’entrata in vigore di esso, nonché per i nominativi già iscritti nell’elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell’inserimento per l’anno 2021, non oltre il 31.12.21”.


Passando ora al Regolamento FIGC degli Agenti sportivi (di seguito Regolamento FIGC), la prima modifica la si scorge al comma 2, lett. ii, dell’art. 1, viene ora eliminato il riferimento a “società sportive affiliate alla FIGC”, che viene sostituito da “altre società sportive”.


All’art. 3, titolato “Il Registro Federale degli Agenti sportivi”, al comma 2, viene introdotta la lett. c, ossia la “sezione dei soggetti sottoposti a provvedimento di annotazione”. Nel medesimo articolo, al comma 2 lett. a ed alla lett. d viene specificata la necessità di indicazione, per le sezioni, oltre a nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza dell’iscritto, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici, anche il genere.


All’art. 4, con riferimento alla polizza assicurativa, si precisa che essa debba coprire “responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione nel territorio italiano”, e che la durata debba essere parametrata ad un intero anno ovvero ai mesi residui dell’anno solare di iscrizione per l’ipotesi che essa avvenga in corso d’anno. Viene poi introdotto, tra i requisiti per l’iscrizione al Registro Federale, il fatto di “non essere sottoposti a provvedimenti di annotazione secondo quanto stabilito dall’art. 21, comma 7 del presente Regolamento”.


In materia di rinnovo delle iscrizioni al Registro Federale, all’art. 6 del Regolamento FIGC viene introdotto il comma 1, il quale stabilisce che “Entro il termine perentorio del 1° dicembre di ciascun anno, gli agenti sportivi che intendano continuare l’esercizio dell’attività per l’anno solare successivo, presentano alla Commissione Federale Agenti Sportivi un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale, da formalizzarsi su apposito modulo federale. Decorso il richiamato termine perentorio, l’interessato potrà presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale, ai sensi del precedente art. 5”. Viene poi modificato il comma 5 della medesima norma, sancendo che con l’istanza di rinnovo l’agente sportivo non può più limitarsi a confermare la veridicità e la permanenza di tutte le dichiarazioni rese all’atto della prima iscrizione, bensì “è tenuto a rendere nuovamente le dichiarazioni già rese all’atto della prima iscrizione al Registro Federale”.


Rilevanti le modifiche circa l’istituto della cancellazione, di cui all’art. 7; viene ora specificato l’iter procedurale relativo alla cancellazione del Registro Federale in alcuni dei casi già previsti dal medesimo Regolamento FIGC (ad es. il venire meno dei presupposti richiesti dalla FIGC nell’esercizio della propria autonomia o la violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale, ecc.). Viene inoltre precisato che la Commissione Federale Agenti Sportivi, prima di assumere il provvedimento di cancellazione, invia all’agente sportivo una comunicazione contenente un termine perentorio di quindici giorni entro il quale l’agente sportivo può provare la regolarità della propria posizione o fornire chiarimenti. Una volta adottato il provvedimento di cancellazione, è ammesso il ricorso dell’agente sportivo al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di cancellazione.


All’art. 9, comma 1, viene introdotta la lett. r, la quale stabilisce che la Commissione Federale agenti sportivi “pubblica nel Registro Federale i provvedimenti di annotazione nell’apposita sezione”.


All’art. 12 viene prevista la medesima modifica già esposta per il Regolamento CONI, ossia si dispone che per essere ammesso alla prova speciale dell’esame di abilitazione, il candidato non deve avere riportato condanne, “anche non definitive”, per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio.


Sull’obbligo di aggiornamento professionale, viene ora, all’art. 14, comma 1, disposto che il monte ore è di 10 e non più di 20. Viene mantenuta la possibilità di frequentare i corsi di aggiornamento possa avvenire in modalità e-learning.


Al comma 2 dell’art. 15 vengono aggiunti i termini “decoro” e “leale concorrenza”; la norma ora dispone che “Gli agenti sportivi operano nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro diligenza, trasparenza, competenza e leale concorrenza”.

All’art. 16, comma 7, viene inserita la previsione per cui sono “fatte salve le finalità di cui all’art. 1, comma 2, del presente Regolamento” (e cioè l’attività svolta ai fini “i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC; ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso altre società sportive; iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC”), ai fini del configurarsi di un’ipotesi di conflitto di interessi rappresentata dalla “situazione in cui l’agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel futuro trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale, in relazione al futuro trasferimento di un calciatore”.


All’art. 19, rubricato “Modalità di organizzazione dell’attività”, al comma 2 viene abrogata la previgente lett. a, la quale prevedeva che tra le condizione per l’organizzazione dell’attività di agente sportivo in forma societaria era richiesto che la sede della società fosse ubicata nel territorio dell’Unione Europea. Ulteriori modifiche sul medesimo articolo sono le seguenti:

  1. Alla lett. c viene specificato che “la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l’attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento ed iscritti nel Registro Federale” sezione agenti sportivi o agenti sportivi stabiliti;

  2. Alla lett. d si precisa che ai soggetti non iscritti al Registro Federale non potranno essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione, “salvo quelli necessari ai soli fini amministrativi”, fermo in ogni caso che “essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell’agente sportivo”;

  3. Alla lett. e viene introdotta una modifica secondo cui “i soci agenti sportivi non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale”;

  4. Al comma 3 viene stabilito che la visura camerale della società dovrà essere aggiornata a trenta giorni. Inoltre, soltanto per gli enti di diritto straniero, la visura camerale potrà essere sostituita da documentazione equipollente ma non più da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.PR. n. 445/2000.


Il titolo dell’art. 20 cambia da “Regime sanzionatorio” a “Disciplina” e viene integralmente sostituito da un rimando al Regolamento Disciplinare degli Agenti sportivi.

Il comma 7 dell’art. 21, con riferimento allo svolgimento dell’attività di agente sportivo, specifica ora che “Chi ha svolto attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro federale e/o nel Registro nazionale, anche a seguito di cancellazione, è soggetto alla annotazione, che consiste nella iscrizione in apposita sezione del Registro federale e del Registro nazionale per un periodo di tempo da un mese a due anni del nominativo e dei dati del soggetto che ha svolto attività di agente sportivo senza essere iscritto nel Registro federale e/o nel Registro nazionale. L’annotazione costituisce per tutto il tempo della sua durata causa di incompatibilità alla iscrizione nel Registro federale nonché nel Registro nazionale, oltre a costituire causa di inibizione per il medesimo periodo allo svolgimento di attività sportive secondo quanto previsto nei Regolamenti della FIGC …”. Viene poi fatto obbligo, al comma 21 del medesimo articolo, di comunicare al cliente gli estremi della polizza assicurativa.


All’art. 22, il nuovo comma 4, sancisce che “L’iscrizione dell’agente sportivo domiciliato, nell’elenco di cui all’art. 3, comma 1, lett. f), ha validità per l’anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario nel Registro federale e per essa trova applicazione l’istituto del rinnovo”.

Per scaricare il nuovo Regolamento CONI degli Agenti sportivi CLICCA QUI.

Per scaricare il nuovo Regolamento FIGC degli Agenti sportivi CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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