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Il contratto di lavoro sportivo professionistico del calciatore minorenne

Aggiornamento: 13 nov 2020


Premessa - Tutti i calciatori professionisti che svolgono una attività sportiva, sulla base di un contratto di lavoro sportivo a titolo oneroso e con carattere di continuità, sono giuridicamente inquadrati come dei lavoratori subordinati, così come stabilito dall’art. 3 della Legge n. 91/1981, tranne nei casi specificatamente indicati al comma 2 del medesimo art. 3.


Per quanto concerne il calciatore minorenne professionista, numerosi sono i dubbi su quale sia la disciplina applicabile al contratto di lavoro sportivo stipulato tra società sportiva e calciatore minorenne. Innanzitutto, al minorenne va riconosciuta una particolare forma di tutela, poiché essendo un soggetto sprovvisto ex lege della capacità di agire, ovvero sprovvisto della capacità di disporre dei propri diritti e di assumere impegni mediante valide manifestazioni di volontà. Tale tutela è certamente rinvenibile nella Legge n. 977/1967, legge che tutela i bambini e gli adolescenti nel mondo del lavoro.


Il calciatore minorenne professionista - Il calciatore minorenne professionista, viene definito dalla FIGC come “giovane di serie”: ovvero un calciatore di minore età che, tesserato per una società sportiva professionistica, abbia compiuto il 14esimo anno di età. Il calciatore che ottiene tale status ha diritto ad essere preparato ed allenato dalla società per cui è tesserato fin quando non oltrepassi l’età dei 19 anni. La società per cui è tesserato nutre il diritto, verso il calciatore, di stipulare con lui il primo contratto da professionista, nel caso in cui il giovane calciatore sia stato utilizzato per un certo numero di gare dalla prima squadra.


L’accordo e la stipulazione del contratto - Affinché si possa stipulare un contratto di lavoro sportivo tra un calciatore minorenne ed una società sportiva professionistica occorre anzitutto che vi sia un accordo tra le parti, infatti, è necessario senza ombra di dubbio che vi sia la volontà del minore a concludere l’accordo.


Vanno esclusi, ovviamente, i lavoratori “bambini”, così come definiti dall’art. 4 della Legge n. 977/1967: “il minore che non abbia compiuto i 16 anni o sia ancora soggetto all’obbligo scolastico”.


Per raggiungere l’accordo col minore, la società sportiva professionistica si troverà a dover trattare con il rappresentate del minore, ovvero l’esercente la potestà genitoriale.


Per quel che riguarda la sottoscrizione del contratto che instaura il rapporto di lavoro sportivo, l’orientamento della dottrina e della giurisprudenza ha inquadrato il contratto di lavoro sportivo del calciatore minorenne professionista come un atto di ordinaria amministrazione, poiché tale contratto non va ad incidere in maniera rilevante su fattori economici ma, più che altro va ad incidere su fattori educativi e formativi del minore.


Trattandosi quindi di un atto di ordinaria amministrazione, non è necessaria solamente la firma del calciatore minorenne, ma è necessaria anche la firma di un esercente la potestà genitoriale. Tuttavia, la necessità della firma di un esercente la potestà genitoriale non è dovuta poiché si firma un contratto di lavoro subordinato (tra l’altro, per questo, basterebbe solo la firma del lavoratore anche se minorenne); ma, è dovuta al fatto che, una volta effettuata la sottoscrizione del contratto, il minore si troverà assoggettato a tutte quelle particolari normative e regolamentazioni facenti parte di un sistema autonomo, ovvero l’ordinamento sportivo. Non si tratta quindi, semplicemente, di un comune contratto di lavoro subordinato, ma di un rapporto particolare, regolato da norme federali, con cui il calciatore si assume una serie di obblighi che sono previsti dai regolamenti sportivi e dagli accordi collettivi, con importanti differenze rispetto al mondo del lavoro dipendente ordinario.


Va infine specificato, per completezza di trattazione, che il contratto di lavoro sportivo stipulato dal calciatore minorenne deve rispettare tutti i requisiti previsti dalla Legge n. 91/1981 e dalle normative federali della FIGC, tra cui: a) forma scritta ad substantiam, a pena di nullità; b) utilizzo del contratto tipo predisposto dalla Federazione; c) deposito del contratto presso la Federazione per l’approvazione.


Dott. Mario Piroli


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