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Il contratto di mandato degli Agenti sportivi

Aggiornamento: 17 feb 2022


Nello svolgimento dell’attività di agente sportivo è requisito fondamentaleex art. 21, comma 1, Regolamento CONI Agenti sportivi (d’ora in avanti Regolamento) — quello di “curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica solo dopo aver ricevuto un incarico scritto”. Tale incarico si articola nella stipulazione di un contratto di mandato, il quale è così definito dallo stesso Regolamento: “il contratto stipulato in forma scritta tra un agente sportivo, da una parte, e una società e/o un atleta, dall’altra, che rispetti i requisiti minimi previsti dal Regolamento”.


Ancora prima di addentrarsi sui requisiti e sulla struttura che la normativa endofederale richiede per il contratto di mandato, è utile interrogarsi circa la natura giuridica di tale contratto. Sul punto va anzitutto sottolineato come vada respinta la tesi secondo cui il contratto di mandato sportivo sia riconducibile alla disciplina dettata dagli artt. 1742 ss. c.c. in materia di contratto di agenzia; infatti, in quest’ultimo, l’agente assume un incarico stabile di promozione degli affari del preponente assumendo un vincolo di collaborazione, mentre l’incarico conferito all’agente sportivo si limita ad un numero limitato di affari. Va inoltre respinto anche il collegamento fra agente sportivo e l’attività svolta dal mediatore, ai sensi dell’art. 1754 c.c., in quanto l’agente sportivo — di norma — agisce nell’interesse di una sola delle parti ed ha diritto a ricevere un compenso da questa solamente. Appare dunque necessario ricondurre il contratto di mandato sportivo all’alveo del mandato, disciplinato dagli artt. 1703 ss. c.c., il quale si definisce come il contratto con cui una parte (mandante) incarica un’altra parte (mandatario) ad assumere l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante. Così come affermato da autorevole dottrina — Cfr. Liotta G., Santoro L., Lezioni di diritto sportivo, Giuffrè editore, 2018, p. 116 — il principale motivo che sorregge tale inquadramento è da scorgersi nella circostanza per cui l’agente sportivo non si limita a favorire la conclusione del contratto, bensì partecipa egli stesso alla fase della negoziazione.

Detto ciò, occorre ora analizzare i requisiti minimi previsti dalla normativa endofederale affinché il contratto di mandato sportivo assuma validità. E’ necessario richiamare il già citato art. 21 del Regolamento, il quale nel suo comma 2 sancisce che “in adempimento dei dover di informazione e trasparenza, e nel rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento dell’ordinamento sportivo il contratto di mandato deve essere redatto in forma scrittae contenere dei requisiti minimi. Dunque, si può anzitutto affermare come venga richiesta, ai fini della sua validità, una forma scritta ab sustantiam. Per quanto concerne, invece, i requisiti minimi, essi sono:

  1. Le generalità complete delle parti contraenti;

  2. L’oggetto del contratto;

  3. La data di stipula del contratto e la durata; quest’ultima non può essere superiore a 2 anni pena la sua riduzione ex lege entro detto termine. Nel caso in cui non venga inserita la durata, il contratto si intenderà conferito per 2 anni;

  4. Il compenso dovuto all’agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento. Il compenso deve essere pagato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato, tuttavia, il Regolamento prevede un’eccezione: dopo la conclusione del contratto tra atleta e società sportiva professionistica, l’atleta può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società a pagare direttamente l’agente sportivo per suo conto, secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto di mandato;

  5. La sottoscrizione delle parti del contratto. Qualora il mandato abbia ad oggetto la cura degli interessi di un atleta di minore età, è inoltre necessaria la sottoscrizione di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell’esercente la tutela legale o curatela legale;

  6. Il numero delle parti nel cui interesse agisce l’agente sportivo e, nel caso di più parti, il consenso scritto di tutte. Il contratto di mandato sportivo può essere infatti conferito da più parti (c.d. mandato plurimo) e può inoltre contenere una clausola di esclusiva.

Ulteriore requisito richiesto è che il contratto di mandato deve essere redatto in lingua italiana o anche nella lingua di uno Stato UE; in tale caso deve essere depositata una traduzione giurata. Va inoltre specificato che — ex comma 5 della norma in esame — il contratto di mandato non può essere rinnovato tacitamente. Altro aspetto da evidenziare è che il contratto di mandato sportivo stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale presso la federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento è da considerarsi nullo. Tuttavia, vanno fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge (avvocati), nonché quanto previsto dall’art. 348 del c.p.

Oltre a tale disciplina endofederale, relativamente al contratto di mandato sportivo, vi è poi la disciplina dettata dalle singole federazioni sportive nazionali professionistiche, le quali hanno il potere di disciplinare i compensi degli agenti sportivi, introducendo anche dei limiti massimi ai compensi o sul reddito lordo complessivo dell’atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto; di disciplinare vicende modifiche ed estintive del contratto di mandato; di specificare diritti ed obblighi delle parti nell’esecuzione del contratto ed infine di disciplinare gli aspetti del contratto di mandato stipulato per conto di atleti di minore età. Inoltre, così come previsto dal comma 9 del Regolamento, “ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica è delegata a istituire un registro dei contratti di mandato, assicurandone la custodia e stabilendo adeguate e tempestive forme di pubblicità”.


Seppur non inerente alla struttura del contratto di mandato sportivo, un requisito richiesto affinché esso acquisisca la sua validità è l’obbligo di deposito — in capo all’agente sportivo — presso la federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito opera a pena di inefficacia entro venti giorni dalla data di stipula, utilizzando i modelli tipo predisposti dalla stessa federazione sportiva nazionale professionistica, tenendo conto dei requisiti minimi stabiliti dal presente Regolamento, pena, in caso contrario, l’inefficacia dello stesso contratto di mandato decorrente dalla sottoscrizione. Devono inoltre essere depositate eventuali modifiche del contratto di mandato, nonché eventuali comunicazioni di risoluzione o recesso entro venti giorni dal verificarsi delle stesse. In merito a tale obbligo, è utile ed interessante richiamare una recente pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC; in tale pronuncia (n. 35 del 2021) si è accertata la responsabilità di un calciatore per non aver conferito all’agente sportivo “un valido, quantomeno per la FIGC, contratto di rappresentanza (mandato) e non averne, comunque, verificato il deposito”. Alla luce di tale decisione, appare dunque opportuno affermare che l’obbligo di deposito del contratto di mandato sportivo è sì in capo all’agente sportivo, ma, è fatto obbligo all’atleta che lo ha stipulato di verificarne l’effettivo deposito.


Dott. Mario Piroli


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