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Il DASPO non può essere emesso per fatti posti in essere al di fuori di eventi sportivi


Il TAR Toscana, Sez. II, — con sentenza n. 550/2023, pubblicata il 3 giugno 2023 — ha statuito che il provvedimento di DASPO (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) non può essere emesso per fatti che non siano posti in essere in occasione di manifestazioni sportive, ovvero a causa delle stesse. Ai fini dell’emanazione di tale provvedimento, non è, infatti, sufficiente che una data condotta violenta abbia una qualsiasi relazione e o collegamento occasionale con un evento sportivo, bensì un immediato univoco nesso eziologico con il medesimo.


La vicenda processuale trae origine da un provvedimento di DASPO, emanato dalla Questura di Grosseto, a carico del Sig. …, il quale — secondo quanto rilevato dall’amministrazione — “… dopo un’accesa discussione, colpiva con tre testate al volto il custode e magazziniere” di una società sportiva calcistica presso il relativo centro sportivo, nel quale era in corso un allenamento della squadra Giovanissimi della predetta società sportiva, regolarmente iscritta al campionato di calcio della FIGC.

Il ricorrente impugna il provvedimento dinanzi al TAR Toscana, evidenziando la carenza del presupposto per la sua emissione, cioè che la condotta contestata sia stata compiuta in occasione o a causa di manifestazioni sportive; in particolare, il ricorrente sostiene che la condotta ad egli attribuita sia del tutto svincolata dallo svolgimento di partite di calcio, in quanto l’alterco originatosi era dovuto a ragioni private.


A parere del collegio giudicante, la censura del ricorrente è fondata. L’art. 6 della Legge n. 401 prevede, infatti, che il DASPO possa essere applicato soltanto a coloro che siano stati denunciati per fatti di violenza su persone o cose posti in essere “in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Nel caso in esame — si legge nella sentenza — “non ricorre alcuna delle due previsioni contenute nella norma (ut supra citato art. 6) … gli episodi di violenza contestati non possono dirsi avvenuti con un qualche tipo di collegamento con gli allenamenti, che avevano luogo in altra parte del centro sportivo e risultano quindi estranei ai fatti di violenza stessa. Né può dirsi che i fatti di violenza contestati siano stati posti in essere a causa delle manifestazioni sportive”. Pertanto, non essendo i suddetti fatti riconducibili alle “manifestazioni sportive”, il provvedimento deve essere annullato.


Per consultare la sentenza integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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