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Il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulla vittoria "a tavolino"

Aggiornamento: 9 gen 2023


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. V, — con la sentenza n. 08743 del 13/10/2022 — ha ribadito la non sindacabilità, dinanzi al giudice amministrativo, delle questioni di natura meramente tecnico-sportiva, le quali rientrano pienamente nel perimetro delle attività riservate all’autonomia dell’ordinamento sportivo.


La vicenda processuale trae origine dalla mancata presentazione alla finale di un torneo di bridge di una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD). Data la non presentazione dell’ASD, la Federazione nazionale bridge provvedeva ad aggiudicare la gara a tavolino. Tale decisione viene appellata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e, successivamente, la determinazione della c.d. Cassazione dello Sport viene impugnata dinanzi al TAR Lazio, il quale declinava la giurisdizione del giudice statale.


La sentenza del giudice di prime cure è oggetto di appello dinanzi al Consiglio di Stato da parte della ricorrente. Il Consiglio di Stato — si legge nella sentenza — ha osservato come “una simile questione (la vittoria a tavolino) non può che essere ricondotta nell’ambito della previsione dell’art. 2, lett. a), del decreto-legge n. 220 del 2003, che riserva all’ordinamento sportivo la cognizione delle controversie concernenti l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale, nonché l’esatta valutazione dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Quindi sulla controversia difetta la giurisdizione del giudice statale, non essendo l’applicazione di tali regole tecniche suscettibile di sindacato giurisdizionale”. Inoltre, richiamando anche quanto statuito dal giudice amministrativo di primo grado, è opportuno considerare che la c.d. vittoria a tavolino è in termini oggettivi, una procedura in cui si fa governo – seppure non sul campo - di regole che rimangono regole “del gioco”, cioè tecniche e sportive, perché comunque relative al campo; non già di regole espressive di discrezionalità amministrativa. Pertanto l’interesse che sta di fronte ad esse è, per l’ordinamento generale, un interesse mero, e non tale da consentire di evocare l’intervento della giurisdizione amministrativa (cfr. Cons. giust. amm. sic., 8 novembre 2007, n. 1048): e la decisione se ad una squadra sia da assegnare la vittoria a tavolino, rientra nella competenza degli organi dell’ordinamento sportivo (così CdS VI 2485/2011)”.


Alla luce di ciò, i giudici di Palazzo Spada hanno rigettato l’appello, in quanto la materia del contendere della vicenda de qua — al pari della scelta della sanzione per una violazione di natura disciplinare — rientra nella competenza inderogabile degli organi di giustizia sportiva.


Per consultare la sentenza integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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