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Il mobbing nel rapporto di lavoro sportivo
Aggiornamento: 13 nov 2020

Cosa si intende per mobbing? - Con il termine mobbing, si intende qualificare il comportamento aggressivo e ostile posto in essere, da una o più persone, nei confronti di un lavoratore, col fine specifico di allontanarlo dal contesto lavorativo. L’autore della condotta lesiva è detta mobber, mentre la vittima è denominata mobbizzato.
Va specificato che non ogni azione o condotta, seppur vessatoria, costituisce la fattispecie di mobbing. Infatti, affinché, si possa configurare il mobbing è necessario che le azioni e le condotte vessatorie poste in essere si protraggano nel tempo e che vi sia l’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo di lavoro. Non è quindi sufficiente una singola condotta, ma ne occorre una pluralità, protratta per un periodo di tempo.
Con riguardo alla fonte di provenienza del comportamento lesivo, si distingue tra mobbing verticale e mobbing orizzontale. Il primo è quello posto in essere da soggetti di rango superiore rispetto alla vittima (ad esempio il c.d. bossing, ovvero il comportamento lesivo nei confronti del dipendente, da parte dei vertici aziendali), il secondo, invece, avviene tra colleghi di lavoro pariordinati.
Il mobbing nello sport - Se la normativa statale non fornisce indicazioni, sul piano giuridico, per il riconoscimento del mobbing, in ambito sportivo si possono cogliere vari indizi positivi nella normativa federale. Vanno richiamati, a tal proposito, gli articoli 7 e 10 degli Accordi Collettivi stipulati tra FIGC, Associazione Italiana Calciatori e le Leghe di Serie A e B, ma anche l’articolo 91 delle NOIF (Norme Organizzative Interne della Federazione). Quest’ultimo, dispone che “Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto col tesseramento”.
L’articolo 7 degli Accordi Collettivi stabilisce che “La società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui art. 11 (quest’ultimo prevede l’esclusione dagli allenamenti, ma sulla base di una sanzione disciplinare a carico del giocatore)”.
E’ inoltre importante richiamare il contenuto dell’articolo 10 degli Accordi Collettivi, il quale dispone che il calciatore deve rispettare le istruzioni impartite dalla società, il dovere di fedeltà nei confronti della stessa società e a deve fornire esempio di disciplina e correttezza civile. Ma non solo, infatti, il calciatore “non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della Società”.
Si può ora affermare che gli articoli sopra citati siano un valido fondamento normativo per il riconoscimento di condotte mobbizzanti nei rapporti tra società e atleti, infatti, la loro violazione può rappresentare, oltre ad un inadempimento contrattuale, la fattispecie di mobbing. La condotta lesiva deve comunque, come già spiegato in precedenza, protrarsi nel tempo ed avere l’obiettivo di una emarginazione del soggetto mobbizzato.
Il caso Zanin - Nel contesto sportivo uno dei primi casi, in materia di mobbing, è stato quello di Diego Zanin contro la società calcistica per la quale era tesserato, l’AS Montichiari.
Il ricorrente sosteneva che la società AS Montichiari avesse attuato una serie di condotte persecutorie, col fine specifico di ridurre il suo ingaggio, a seguito della retrocessione della squadra dal campionato di Serie C1 a quello di C2. In particolare, Zanin descriveva che le condotte persecutorie si concretizzavano in umiliazioni, esclusioni dal campo di gioco e dagli allenamenti, emarginazione dal resto della squadra ed addirittura un episodio di aggressione fisica dal quale il calciatore aveva riportato lesioni.
Dopo la denuncia, la Commissione Disciplinare chiamata a decidere sulla vicenda, con deliberazione del 21 maggio 2004, riconobbe l’illeicità dei comportamenti e delle condotte poste in essere dalla società, accogliendo così la domanda del calciatore.
Il caso in questione, dunque, rappresenta un caso di mobbing verticale, con profili di bossing, in cui la società (datrice di lavoro) ha messo in atto condotte e comportamenti mobbizzanti, protratti nel tempo, nei confronti di un suo dipendente (il calciatore).
Dott. Mario Piroli
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