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Il nuovo Agente sportivo nella Riforma dello Sport
Aggiornamento: 30 dic 2020

La Riforma dello Sport, articolata in 6 decreti, prevede una nuova disciplina per lo svolgimento della professione di Agente sportivo. Tale figura professionale — già oggetto di riforma con la legge di bilancio del 2018— continua tuttora ad essere caratterizzata da continue modificazioni.
Di seguito si evidenzieranno i punti fondamentali del decreto legislativo — il quale andrà ad abrogare il comma 373 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 — dettante le norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di Agente sportivo.
— Agente sportivo (art. 3)
Anzitutto, viene introdotta una nuova definizione di Agente sportivo, individuato come colui che “in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dal’IPC, siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una federazione sportiva nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione”. Interessante notare come tra i possibili assistiti degli Agenti sportivi siano inserite anche le associazioni sportive (enti costituibili solo nello sport dilettantistico), tale disposizione, dunque, potrebbe aprire le porte allo svolgimento dell’attività di Agente sportivo anche a favore dello sport dilettantistico. In aggiunta, viene specificato come all’Agente sportivo non siano attribuite le competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge n. 247/2012. In ogni caso (e qui sembra non terminare l’eterna diatriba per gli avvocati che svolgono la professione di Agente sportivo) “sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive”.
— Accesso alla professione e Registro nazionale degli Agenti sportivi (art. 4)
Per quanto riguarda l’accesso alla professione i cambiamenti non sono molti; l’Agente sportivo per svolgere la professione dovrà essere in possesso del titolo abilitativo, il quale viene conseguito previo superamento dell’esame di abilitazione ed ha carattere permanente, personale ed è incedibile. Oltre a ciò è necessario che l’Agente si iscriva presso il Registro nazionale degli Agenti sportivi, istituito presso il CONI. E’ poi prevista una particolare sezione del Registro, per gli Agenti sportivi stabiliti. Di particolare interesse sono i commi 8 e 9 dell’art. in esame; detti commi prevedono rispettivamente che è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro e che “l’iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l’iscrizione al Registro nazionale degli Agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti” (gli avvocati devono quindi sostenere l’esame di abilitazione?).
— Contratto di mandato sportivo (art. 5)
Per quanto concerne il contratto di mandato sportivo, esso deve, a pena di nullità, essere redatto in forma scritta e deve contenere obbligatoriamente alcuni elementi, quali: le generalità complete delle parti contraenti, l’oggetto del mandato, la data di stipulazione, il compenso dovuto all’Agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, la sottoscrizione delle parti del contratto. Il contratto non può avere una durata superiore di 2 anni e non può essere rinnovato tacitamente. Nel caso in cui venga previsto un termine superiore ai 2 anni o non venga previsto un termine, la durata del contratto sarà da intendersi automaticamente pari a 2 anni. In aggiunta, il contratto può essere stipulato dall’Agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti e può contenere una clausola di esclusiva in favore dell’Agente, in assenza di tale clausola il contratto si intende a titolo non esclusivo. Restano invariate le disposizioni relative alla nullità del contratto di mandato stipulato da soggetti non iscritti al Registro nazionale, ma viene sottolineato come sia nullo anche il contratto stipulato da un soggetto che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d’interessi previste dall’art. 6 del decreto de quo. Permane l’obbligo di deposito presso le federazioni sportive nazionali nel cui ambito l’Agente opera, con una novità: viene istituito un Registro dei contratti di mandato sportivi presso ciascuna federazione sportiva nazionale.
— Incompatibilità e conflitto d’interessi (art. 6)
Non vi sono novità da segnalare in materia di incompatibilità e conflitto d’interessi, pertanto si rimanda all’art. 18 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi. Merita menzione solamente l’aggiunta del comma 7, il quale prevede che “ulteriori cause di incompatibilità o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto d’interessi possono essere stabilite dal Codice etico di cui all’art. 12, comma 2”.
— Obblighi nell’esercizio dell’attività (art. 7)
L’Agente sportivo deve svolgere la sua attività nel rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza nonché nel rispetto di ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Va sul punto segnalata un’importante novità: viene introdotto un Codice etico degli Agenti sportivi (previsto dall’art. 12 del decreto). Tale Codice dovrà essere anch’esso rispettato nell’esercizio dell’attività di Agente sportivo.
— Compenso (art. 8) In materia di compenso, il decreto sembra ripercorrere la linea dettata dalle federazioni sportive nazionali (in particolare la FIGC) stabilendo che esso debba essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabile e che è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimenti di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l’assistenza dell’Agente sportivo. Oltre a ciò, il pagamento del compenso deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l’Agente sportivo; tuttavia, il lavoratore sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, può autorizzare la società o associazione sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all’Agente. I commi 4 e 5 prevedono rispettivamente che entro il 31 dicembre di ogni anno le società e le associazioni sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP ed alla FSN competente, le modalità e l’ammontare del trattamento economico erogato a ciascun Agente sportivo per ogni attività posta in essere nei 12 mesi precedenti nonché l’istituto bancario presso il quale è stato effettuato l’accredito e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto; il comma 5 prevede invece la definizione dei parametri per la determinazione dei compensi degli Agenti sportivi, i quali, ogni 5 anni, verranno aggiornati. In merito all’ultimo comma citato appare evidente la volontà di inserire un tetto sulle “commissioni” percepite dagli Agenti.
— Società di Agenti sportivi (art. 9)
In materia di organizzazione dell’attività di Agente sportivo in forma societaria, va segnalato in particolare il comma 2 del decreto in oggetto, il quale prevede che “la possibilità di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della società di Agenti sportivi, è subordinata all’iscrizione della società medesime nell’apposita sezione “Società di Agenti sportivi” del Registro nazionale degli Agenti sportivi”. Le altre disposizioni restano invariate, pertanto si rimanda all’art. 19 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi.
— Tutela dei minori (art. 10) Importantissime le novità in materia di tutela dei minori. Anzitutto, viene stabilito che il lavoratore sportivo può essere assistito da un Agente sportivo a partire dal compimento del 14esimo anno di età (e non più dal 16esimo, come era ad esempio previsto dal Regolamento FIGC degli Agenti sportivi). Viene successivamente disposto che il contratto di mandato sportivo deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall’esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Non meno importante la nuova disposizione in materia di compenso, la quale resta invariata solo parzialmente, poiché è fatto sì l’obbligo in capo all’Agente sportivo di non poter ricevere nessun pagamento, utilità o beneficio da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ma viene altresì prevista la possibilità di ricevere una remunerazione da parte della società o associazione sportiva contraente.
— Regime disciplinare e sanzioni (art. 11)
Ferme restando le fattispecie di responsabilità, in sede civile e penale, è stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell’Agente sportivo, delle norme previste dal decreto in esame. Oltre a ciò, il comma 2, prevede l’istituzione presso il CONI della Commissione per gli Agenti sportivi, il quale svolge funzioni di controllo ed infligge sanzioni disciplinare nei confronti degli Agenti sportivi.
— Fonte di normazione secondaria (art. 12)
Come già accennato, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame verrà emanato il Codice etico degli Agenti sportivi, volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell’attività degli Agenti sportivi nonché a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d’interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le società o associazioni sportive e gli Agenti, anche nel caso in cui l’attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria. Importante sottolineare come la violazione delle disposizioni del Codice etico è fonte di responsabilità, anche disciplinare, per l’Agente sportivo. Entro 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame sarà inoltre emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel decreto in oggetto.
— Norme transitorie (art. 14) Tutti i titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015 (Agente FIFA), nonché quelli rilasciati ex art. 1, comma 373, della legge n. 205/2017 mantengono la loro validità.
Dott. Mario Piroli
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