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Il nuovo contratto di lavoro nel calcio dilettantistico


La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) hanno sottoscritto — in data 28 settembre 2023 — l’accordo collettivo nazionale (di cui è disponibile il download a fondo pagina) per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) di lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo, ai sensi dell’art. 28 del dlgs. n. 36/2021 e successive modifiche.


Di seguito, si analizzeranno i principali punti sanciti dall’accordo collettivo in questione — il quale ha validità per l’intera stagione sportiva 2023/2024 —, in relazione al contratto di lavoro nel calcio dilettantistico.


Anzitutto, per quanto concerne gli elementi essenziali del contratto, questo deve essere redatto — a pena di nullità — in forma scritta ed in triplice copia, mediante compilazione del relativo modulo di contratto tipo generato dalla LND ed eventualmente dal modulo “altre scritture”, messi a disposizione dalla FIGC (tali modelli sono scaricabili a fondo pagina). La cessione del contratto è consentita, previo ottenimento del consenso del lavoratore, nelle modalità e nelle forme di cui alla normativa federale; è altresì consentito alle parti stipulare particolari clausole volte a disciplinare gli effetti del contratto in caso di promozione della società in campionato professionistico. Non è consentito apporre nel contratto:

  1. Patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale dell’atleta per il periodo successivo alla risoluzione del contratto;

  2. Patti di prelazione.

Si precisa che qualsivoglia pattuizione extracontrattuale non risultante dai contratti redatti nelle forme previste dall’accordo collettivo in parola non trovano alcuna tutela nell’ordinamento federale.


Il contratto deve, inoltre, contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie concernenti l’attuazione del contratto o comunque il rapporto tra società e atleta sarà deferita ad un collegio arbitrale.


Ciò chiarito, i contratti di lavoro sportivo dei calciatori/calciatrici dilettanti devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento. Nel caso di sottoscrizione di atti modificativi o novativi, gli stessi andranno depositati entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla relativa sottoscrizione. Nell’ipotesi in cui la società non adempia al deposito, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei termini soprariportati.


Giungendo agli aspetti pecuniari, il compenso dovuto al calciatore/calciatrice deve intendersi come il corrispettivo per l’attività svolta convenuto tra l’atleta e la società e deve, ovviamente, essere indicato al lordo all’interno del contratto. Nell’ipotesi di contratti con durata pluriennale il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva. Le parti possono convenire:

  1. Un compenso in parte fissa;

  2. Un compenso in parte variabile (es. premi individuali o collettivi).

Il pagamento del compenso varia a seconda che si tratti di campionati dilettantistici nazionali o regionale e provinciali. In caso di campionati dilettantistici nazionali, dovrà essere corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo; per contro, in caso di campionati dilettantistici regionali e provinciali, il compenso potrà essere corrisposto nei termini contrattuali indicati dalle parti. I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste dal contratto, nell’ipotesi di mancata pattuizione, dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportive nella quale sono maturati.


Qualora una delle parti abbia commesso gravi violazione agli obblighi contrattuali cui è tenuta, sarà possibile richiedere la risoluzione del contratto al competente collegio arbitrale. La risoluzione viene disposta con eventuale lodo irrituale, il quale fa originare un contestuale scioglimento del rapporto di tesseramento. A titolo esemplificativo, costituiscono gravi violazioni del contratto di lavoro in ambito dilettantistico:

  1. La morosità da parte della società nel pagamento del compenso e/o dei premi;

  2. La violazione dell’obbligo, in capo alla società, di fornire mezzi adeguati all’atleta per partecipare agli allenamenti e ai ritiri precampionato;

  3. La violazione dell’obbligo di svolgimento dell’attività da parte dell’atleta.

L’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro per grave inadempimento, come accertato dal collegio arbitrale, determinerà, inoltre, il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.


Per scaricare il nuovo contratto collettivo nazionale ed i suoi allegati CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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