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Il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Dal 31 agosto 2022 è istituto presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito Registro) al fine di assolvere le funzioni di certificazioni della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
Di seguito si illustreranno brevemente alcuni dei punti di rilievo del Regolamento (scaricabile a fondo pagina) relativo alla disciplina, tenuta, conservazione e gestione del Registro.
Anzitutto il Regolamento individua, all’art. 2, una serie di definizioni tra cui quelle di affiliazione, associazione/società, attività sportiva, attività didattica, attività formativa, ecc.
La gestione del Registro, nonché la funzione ispettiva diretta alla vigilanza e al controllo, viene affidata alla Società Sport e Salute SpA; quest’ultima, secondo le indicazioni impartite dal Dipartimento per lo Sport e sulla base di un Piano Operativo approvato dallo stesso, gestisce il Registro con modalità telematiche mediante l’utilizzo di un’apposita piattaforma, permettendo così il più ampio accesso alle informazioni e ai dati che devono essere inseriti ai sensi della normativa vigente.
Il Registro è strutturato al momento — così come indicato dall’art. 4 del Regolamento — in due sezioni. La prima c.d. pubblica contiene i dati delle Associazioni e Società sportive iscritte al Registro medesimo; la seconda c.d. riservata contiene ulteriori dati relativi alle Associazioni/Società, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte dotati di username e password.
Gli artt. 5 e 6 (a cui si rimanda la lettura) del Regolamento indicano rispettivamente i requisiti per l’iscrizione e le modalità di iscrizione al Registro.
Per quanto concerne la cancellazione, l’art. 8 prevede che essa può avvenire a seguito di istanza motivata da parte dell’Associazione/Società iscritta o di un accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell’Associazione/Società, della mancata riaffiliazione, e in ogni caso di carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.
Il successivo art. 9 individua due casi che comportano la nullità dell’iscrizione al Registro, sono infatti nulle le iscrizioni al Registro delle Associazioni/Società che:
Abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA errato;
All'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e salute SpA, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 5 del presente Regolamento.
Per scaricare il Regolamento CLICCA QUI.
Dott. Mario Piroli
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