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Il nuovo Regolamento FIGC degli Agenti sportivi


Il Consiglio Federale della FIGC — svoltosi il 3 dicembre 2020 — ha approvato il nuovo Regolamento FIGC degli Agenti sportivi nonché il relativo Regolamento disciplinare in conformità con le disposizioni dettate dal CONI.

Di seguito si procederà ad un’analisi commentata dei due regolamenti, evidenziandone le novità e modifiche introdotte rispetto ai precedenti.

L’art. 1 del Regolamento FIGC degli Agenti sportivi (d’ora in avanti Regolamento) si occupa della disciplina dell’oggetto e dell’ambito di applicazione del Regolamento medesimo; di particolare interesse è la nuova qualifica dell’Agente sportivo, il quale, stando al secondo comma, è colui che mette in relazione due o più soggetti ai fini:

a) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC; b) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC; c) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC”.


Il successivo art. 2 del Regolamento va a fornire delle definizioni per una molteplicità di termini indicati nel Regolamento. Sul punto è interessante notare come nel precedente Regolamento non fosse presente alcun articolo dedicato alle definizioni. Tra le definizioni, ne viene data ad esempio una per professione regolamentata, individuata come “quella il cui esercizio richiede il conseguimento di un diploma specifico, il superamento di esami particolati e/o l’iscrizione ad albi o registri professionali”; viene inoltre definito l’Agente sportivo stabilito come “il soggetto abilitato ad operare in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dal’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia” nonché l’Agente sportivo domiciliato, individuato come “il soggetto abilitato a operare in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, che non abbia superato prove equipollenti a quelle previste in Italia”. Sono altresì definiti i vari tipi di titoli abilitativi, i quali si articolano in: — titolo abilitativo nazionale: il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia con il superamento dell’esame di abilitazione;

— titolo abilitativo unionale equipollente: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un Agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell’Unione Europea e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese; — titolo abilitativo di vecchio ordinamento: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un Agente sportivo secondo le disposizione della FIFA prima del 31 marzo 2015; — titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un Agente sportivo in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilitata a operare all’estero.

Per tutte le definizioni si rimanda ad una completa lettura dell’art. 2.


L’art. 3, titolato “Il Registro federale degli Agenti sportivi”, descrive l’articolazione del Registro, il quale si divide in 8 sezioni ed elenchi, rispetto alle sole due sezioni previste del precedente Regolamento. Sono presenti le sezioni degli Agenti sportivi e degli Agenti sportivi stabiliti e una molteplicità di elenchi: elenco degli Agenti sportivi sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata;

elenco degli Agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione; elenco delle società di cui almeno un socio sia Agente sportivo, con l’indicazione di tutti i soci, anche se non Agenti sportivi, le quali organizzano l’attività in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento; elenco degli Agenti sportivi domiciliati; elenco degli Agenti sportivi che necessitano di misure compensative; elenco degli Agenti sportivi presso i quali svolge la misura compensativa del tirocinio.

Il successivo comma 2 del medesimo art. indica i dati che ciascuna sezione ed elenco del Registro deve indicare, quali ad esempio i dati anagrafici dell’Agente sportivo nonché la data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale o del certificato di avvenuto rinnovo dell’iscrizione al Registro federale. Da segnalare come rispetto al precedente Regolamento non sia necessario indicare il dato relativo al numero del tesserino identificativo rilasciato dal CONI. Va inoltre evidenziato come il comma 4 stabilisca che il Registro federale è consultabile sul sito istituzionale della FIGC.


Per quanto concerne i requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro federale, essi sono indicati dall’art. 4 del Regolamento, il quale — al contrario dell’art. 2.2 del precedente Regolamento che rimandava ai requisiti del Regolamento degli Agenti sportivi CONI — provvede a fornire una completa elencazione dei suddetti requisiti. I requisiti sono così individuati: a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero di uno Stato non membro dell’Unione europea con regolare permesso di soggiorno; b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell’esdebitazione; c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente; d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio; e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all’art. 586 bis del codice penale; f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell’ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA; g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo; h) non avere riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse; i) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale; j) non aver riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l’inibizione in ambito sportivo, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno; k) non avere riportato nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la sanzione della preclusione o equivalente; l) non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell’ambito della FIGC o di altra Federazione associata alla FIFA; m) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell’ambito dell’ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;

n) essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento); o) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art. 16 del presente Regolamento; p) aver stipulato una polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea; q) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 5, comma 3 del presente Regolamento”. Vi è infine da specificare come tali requisiti trovino applicazione anche in riferimento agli Agenti sportivi stabiliti.

Le modalità di iscrizione al Registro federale sono disciplinate dall’art. 5 del Regolamento. Di particolare interesse è il comma 7 dell’art. appena citato, il quale prevede che “l’Agente sportivo si impegna … altresì, a sottoscrivere il Codice di condotta professionale”. A parere dello scrivente, tale Codice è un riferimento al Codice etico previsto dalla Riforma dello Sport tutt’ora in atto, il quale andrà a fornire certamente maggiore trasparenza nello svolgimento dell’attività di Agente sportivo. Va in aggiunta segnalato il comma 11, il quale prevede che l’iscrizione al “Registro federale ha validità limitata all’anno solare (1 gennaio — 31 dicembre), a partire dalla data di iscrizione da parte della Commissione Federale Agenti sportivi (CFAS)”. Il successivo art. 6, rubricato “Rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro federale”, specificatamente al comma 5, prevede una differenza rispetto all’art. 2.6 del precedente Regolamento, viene infatti ora specificato che “con l’istanza di rinnovo, l’Agente sportivo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conferma la veridicità e la permanenza di tutte le dichiarazioni rese all’atto della prima iscrizione al Registro federale”. Restano invariati i tempi per il rilascio dell’apposito certificato di avvenuto rinnovo dell’iscrizione (20 giorni). L’art. 7 indica quali sono le cause di cancellazione dal Registro federale:

a) mancato rinnovo dell’iscrizione al Registro federale di cui all’art. 6 del presente Regolamento; b) venir meno dei presupposti eventualmente richiesti dalla FIGC nell’esercizio della propria autonomia; c) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 4 o di una delle condizioni di cui all’art. 19, comma 2 del presente Regolamento; d) violazione dell’obbligo di aggiornamento di cui all’art. 14 del presente Regolamento; e) sopravvenienza di una causa di incompatibilità di cui all’art. 16 del presente Regolamento”.

Il comma 2 dell’art. sopracitato va ad introdurre delle modifiche in merito alla cancellazione volontaria; l’art. 2.7 del precedente Regolamento si limitava a stabilire come “la cancellazione volontaria ha effetto a far data dalla decisione della CFAS che sarà comunicata all’interessato”, ora è previsto che l’Agente sportivo, al fine di richiedere la cancellazione volontaria dal Registro federale, deve presentare istanza alla CFAS e fornire prova che gli eventuali mandati in corso siano già scaduti o cessati. In ogni caso, venute meno le cause di cancellazione, l’Agente sportivo può presentare una nuova domanda di iscrizione al Registro federale. Quanto detto (artt. 5, 6 e 7) trova applicazione anche nei confronti degli Agenti sportivi domiciliati.

Gli artt. 8 e 9 del Regolamento indicano rispettivamente l’istituzione, la composizione ed il funzionamento della CFAS e le relative funzioni e poteri. In merito all’art. 8 non vi sono particolari novità da segnalare. Di contro, in merito alle funzioni ed ai poteri va evidenziato come col presente Regolamento si sia voluto dare maggiore chiarezza in riferimento anche ad i compiti svolti dalla CFAS, pertanto sono presenti dei compiti aggiuntivi rispetto al precedente Regolamento, quali ad esempio la definizione dei programmi dei corsi di aggiornamento nonché l’accreditamento delle attività di aggiornamento promosse ed organizzate da enti ed istituti. Per una completa lettura di tutte le funzioni della CFAS si rimanda all’art. 9 del Regolamento.

E’ ben noto che qualsiasi soggetto voglia esercitare l’attività di Agente sportivo debba essere in possesso di apposito titolo abilitativo; quest’ultimo è disciplinato dall’art. 10 del Regolamento in analisi. Il titolo abilitativo (come già detto in precedenza) ha carattere permanente e autorizza, previa iscrizione al Registro federale e nazionale, a esercitare legittimamente la professione. Ovviamente, al fine di iscriversi ai due Registri è necessario il superamento degli esami di abilitazioni, i quali — stando a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 10 — sono diretti a “verificare le conoscenze, le abilità e le competenze richieste per l’esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo e per l’adeguata tutela degli interessi del soggetto assistito”. Va inoltre specificato che il titolo abilitativo ha carattere personale e non cedibile. Di interesse è l’introduzione del comma 6, il quale indica come “decorsi tre anni dall’iscrizione, gli Agenti sportivi stabiliti che siano in regola con gli obblighi di aggiornamento e ai quali siano stati conferiti in Italia almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi possono domandare l’iscrizione al Registro federale nella sezione agenti sportivi, senza essere sottoposti all’esame di abilitazione”.


Interessanti le novità introdotte in merito alla prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale (art. 11). La prima novità concerne la validità del giudizio di idoneità alla prova generale di abilitazione nazionale, la quale, così come indicato dal comma 2, ha validità biennale. Viene inoltre specificato, nel comma 3, come la prova speciale possa essere scritta e/o orale (nel precedente Regolamento veniva utilizzato unicamente il termine “scritta”). Infine, sono stati modificati i mesi in cui vi sono le prove speciali, nel precedente Regolamento i mesi erano maggio e novembre, ora sono indicati, dal comma 4, i mesi di giugno e dicembre. In merito ai requisiti di ammissione alla prova speciale dell’esame di abilitazione nazionale, essi sono indicati dall’art. 12 e sono essenzialmente i medesimi previsti dall’art. 4 per l’iscrizione al Registro federale, pertanto si rimanda all’art. 12 per una lettura di essi. Nessuna novità da segnalare con riferimento alla commissione esaminatrice (art. 13). Sugli obblighi di aggiornamento, invece, l’art. 14 introduce alcune modifiche rispetto al suo predecessore: viene anzitutto indicato come i corsi di aggiornamento possano essere frequentati anche in modalità e-learning e che “i corsi di aggiornamento possono essere promossi ed organizzati con le medesime modalità di cui al comma 1 da altri enti ed istituti che abbiano richiesto ed ottenuto dalla Commissione Federale Agenti sportivi l’accreditamento della relativa attività formativa”. Infine, viene fatto obbligo alla CFAS di comunicare annualmente alla Commissione CONI degli Agenti sportivi i nominativi di coloro che non hanno adempiuto all’obbligo di aggiornamento.

Proseguendo con l’analisi del Regolamento, l’art. 15 prevede i doveri degli Agenti sportivi. Il comma 1 evidenzia come gli Agenti sportivi svolgono “la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell’ordinamento statale e dell’ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA, nonché del Codice di condotta professionale adottato dalla FIGC su proposta della Commissione Federale Agenti Sportivi”. Tale disposizione non era presente nel precedente Regolamento, bensì nella Domanda di iscrizione al Registro federale; l’inserimento della suddetta disposizione nel Regolamento, a parere dello scrivente, è volta a chiarire definitivamente come gli Agenti sportivi, nonostante non siano dei tesserati, sono soggetti al rispetto delle decisioni degli organi di giustizia sportiva nazionale ed internazionale. Rilevanti sono inoltre i commi 4 e 5, i quali prevedono rispettivamente che gli Agenti sportivi debbano frequentare i corsi di aggiornamento per il minimo di ore all’anno stabilite e che gli Agenti sportivi sono sottoposti al potere disciplinare della CFAS. Importante ribadire come nello svolgimento della loro attività gli Agenti debbano operare nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza, trasparenza e competenza (tale disposizione è certamente traslata dal Regolamento CONI degli Agenti sportivi).


L’art. 16, titolato “Incompatibilità e conflitto d’interessi”, definisce quali sono le cause di incompatibilità ed i casi di conflitto di interessi in cui l’Agente sportivo può incorrere nello svolgimento della sua attività. In buona sostanza, il presente articolo è un richiamo all’art. 18 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi, pertanto si rimanda al suddetto articolo. Va però segnalata la disposizione presente nel comma 6, la quale indica come si configuri una ipotesi di conflitto d’interessi nel caso in cui l’Agente sportivo “sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel futuro trasferimento di un calciatore e/o di un interesse a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale, in relazione al futuro trasferimento di un calciatore”.


Giungendo ora all’art. 17, con esso vengono regolati i diritti e gli obblighi in capo al calciatore. Non vi sono particolari modifiche da segnalare rispetto a quanto era già regolato; tuttavia, occorre sottolineare il comma 3 che prevede che il calciatore debba fornire all’Agente sportivo le direttive per il buon adempimento dell’incarico ed il comma 7, poiché quest’ultimo, ci dice come l’inosservanza dei doveri previsti dall’art. in esame costituisca una violazione disciplinare da parte del calciatore, con la conseguente trasmissione degli atti alla Procura federale, ma non rende inefficace il mandato stipulato con l’Agente sportivo, così come era previsto dall’art. 6.1 del precedente Regolamento.

Il successivo art. 18 determina i diritti e gli obblighi della società sportiva. Rispetto al precedente Regolamento è necessario mettere in evidenza come sia fatto obbligo anche alle società sportive (e non solo più ai calciatori) di verificare che l’Agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico. Occorre altresì evidenziare le ulteriori differenze, che sono così riassumibili: — Ove la società sportiva intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore deve rivolgersi esclusivamente all’agente sportivo incaricato dal calciatore, se nominato e risultante dagli atti depositati presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, ovvero direttamente con il calciatore stesso se sprovvisto di assistenza (comma 3); E’ fatto divieto alla società sportiva di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato (comma 8).

Va infine osservato come anche per le società sportive, l’inosservanza dei doveri previsti dall’art. 18 costituisca una violazione disciplinare, ma non rende inefficace il mandato.


L’organizzazione dell’attività è disciplinata dell’art. 19. Non sono presenti particolari novità da segnalare in riferimento all’esercizio ed all’attività posta in essere dagli Agenti sportivi. Ciononostante, è molto interessante evidenziare il comma 4, poiché citandolo testualmente, indica come “i soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un rapporto di lavoro di natura subordinata o autonoma, salvo coloro che sono autorizzati ex lege a fornire assistenza professionale a calciatori e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore calcistico”. Il riferimento alla figura dell’avvocato, a parere dello scrivente, appare evidente; tuttavia permangono numerosi interrogativi rispetto allo svolgimento dell’attività di Agente sportivo da parte dell’avvocato (Deve l’avvocato sostenere l’esame di abilitazione?).


In merito al regime sanzionatorio (art. 20), esso ricalca le disposizioni dell’art. 20 del Regolamento CONI degli Agenti sportivi, poiché sono essenzialmente le medesime.

Passando ora all’art. 21, esso va a disciplinare il contratto di mandato degli Agenti sportivi. Essendo un articolo dal contenuto decisamente corposo, di seguito si evidenzieranno i punti essenziali:

— il contratto di mandato deve essere stipulato in forma scritta ed utilizzando, a pena di inefficacia, esclusivamente i modelli tipo annualmente predisposti dalla FIGC; — è possibile inserire nel mandato qualsiasi tipo di clausola, nel rispetto delle norme dell’ordinamento statale e sportivo; — il mandato deve essere redatto in lingua italiana oppure in un lingua riconosciuta dalla FIFA. Nel caso in cui esso venga redatto in lingue diverse, deve essere depositata un traduzione giurata in lingua italiana; — può essere presente nel contratto una clausola di esclusiva; — nel caso in cui l’Agente sportivo agisce nell’interesse di più parti, esso deve sottoscrivere un mandato con ognuna di esse, indicando inoltre in ciascuno dei mandati l’esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell’avvio di qualunque negoziazione; — il contratto di mandato non può avere una durata superiore ai 2 anni; — fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall’art. 348 del codice penale, il mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale è nullo.

Inoltre, il mandato deve essere depositato, dall’Agente sportivo, (assieme alla copia del versamento dei diritti di segreteria) presso la CFAS entro venti giorni dalla data di stipula, a pena di inefficacia. Di ulteriore interesse nell’articolo in oggetto sono: a) comma 8: “Il corrispettivo dovuto all’agente sportivo deve essere determinato tra le parti in una somma forfettaria, ovvero in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. Detto corrispettivo deve essere pagato esclusivamente dal soggetto che ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del contratto, il calciatore può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società sportiva destinataria della prestazione professionistica a pagare direttamente l’agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel mandato”; b) comma 9: “Il diritto al corrispettivo dovuto all’agente sportivo, che ha ricevuto un mandato da un calciatore, si prescrive al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato”; c) comma 10: “Nel caso in cui il contratto di prestazione sportiva che l’agente sportivo ha negoziato per il calciatore abbia una durata più lunga di quella del mandato, l’agente sportivo, salvo diverso accordo tra le parti, ha diritto al corrispettivo maturato e maturando anche dopo la scadenza del mandato stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva. Qualora il calciatore, successivamente alla scadenza del mandato, concluda un nuovo contratto di prestazione sportiva, anche con altra società sportiva, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità al precedente contratto, l’agente sportivo conserverà il diritto alla percezione del corrispettivo pattuito e l’eventuale successivo agente sportivo, che ha negoziato tale nuovo contratto, avrà diritto soltanto al corrispettivo pattuito sull’eccedenza contrattuale”; d) comma 11: “Nel caso in cui la società sportiva e l’agente sportivo concordino il pagamento di un corrispettivo per ciascuna annualità del contratto di prestazione sportiva sottoscritto dal calciatore, gli effetti economici del mandato cessano automaticamente qualora il calciatore – per qualsiasi motivo – non sia più tesserato con la medesima società sportiva”. Per quanto concerne il rapporto tra i calciatori di minore età e gli Agenti sportivi, il comma 12, ci indica come un Agente sportivo non possa assistere un calciatore di minore età prima del compimento anagrafico del suo 16° anno. In aggiunta, il contratto di mandato deve essere sottoscritto anche da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall’esercente la tutela o la curatela legale. Resta invariata la disposizione relativa al divieto di pagamento a favore dell’Agente sportivo, in relazione a trasferimento, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori di minore età. Rispetto al precedente Regolamento, tuttavia, è ora specificato che “qualsiasi accordo contrario è nullo ed è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 20, comma 3, del presente Regolamento”. Sul punto è necessario fare menzione della Riforma dello Sport, la quale, nel decreto relativo alla riforma degli Agenti sportivi, ha predisposto la possibilità di un pagamento in favore all’Agente sportivo esclusivamente da parte delle società sportive, in relazione ai trasferimenti degli atleti di minore età, tale possibilità non è stata tuttavia accolta positivamente dalla FIGC. Passando ora al rapporto tra gli Agenti sportivi ed i calciatori non professionisti, quest’ultimi possono sottoscrivere ex art. 21, comma 13, un contratto di mandato, ma esso cessa “automaticamente qualora entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Parimenti accade nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista e non lo riacquisisca nel medesimo termine”. Viene prevista una ulteriore disposizione relativa ai calciatori non professionisti, che nel precedente Regolamento non era presente, il riferimento è al comma 14, il quale afferma che: “in caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 13, nessun corrispettivo è dovuto all’Agente sportivo relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione”. Vi sono poi ulteriori novità, come l’inserimento dei commi 17 (obbligo di utilizzo dei moduli predisposti dalla FIGC) e 21 (obbligo di riservatezza).

L’art. 22 introduce l’istituto della domiciliazione con riferimento agli Agenti sportivi stabiliti e domiciliati. In particolare, ci si sofferma sul comma 3, il quale indica come il ricorso all’istituto della domiciliazione, determina: a) l’obbligo delle parti di depositare l’accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi; b) l’obbligo del domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale; c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dal domiciliante; d) l’obbligo per il domiciliante di superare la specifica attività formativa, anche in e-learning, stabilita dalla Commissione CONI Agenti Sportivi, al fine di assicurare nell’esercizio della professione il principio di competenza a vantaggio dell’interesse pubblico alla corretta prestazione professionale”.


In conclusione, gli artt. 23, 24 e 25 indicano le norme transitorie, finali e l’entrata in vigore del Regolamento. Risulta particolarmente rilevante il contenuto dell’art. 23, il quale indica come i mandati “sottoscritti dagli agenti sportivi, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale prima dell'entrata in vigore del vigente Regolamento CONI Agenti Sportivi, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito purché depositati presso la Commissione Federale Agenti Sportivi alla data di entrata in vigore del Regolamento CONI Agenti Sportivi. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito”.


Per quanto riguarda l’annesso Regolamento disciplinare degli Agenti sportivi, si rimanda alla lettura del seguente articolo: il Regolamento disciplinare degli Agenti sportivi.

I nuovi Regolamenti sono disponibili: 1. Regolamento FIGC Agenti sportivi (clicca qui). 2. Regolamento disciplinare Agenti sportivi (clicca qui).

Dott. Mario Piroli

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