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Il potere d'indagine del Giudice Sportivo


La Corte Sportiva d’Appello della FIGC si è espressa — con decisione n. 102 del 2 marzo 2021 — sul potere da parte del giudice sportivo di indagare sulle posizioni irregolari dei calciatori, al di là di una completa allegazione delle prove documentali da parte della reclamante.


La vicenda processuale de qua trae origine dalla proposizione di un reclamo da parte di una Società di calcio a 5 avverso la decisione del giudice sportivo presso la Divisione calcio a 5 in relazione ad una gara di campionato.


La Società ricorrente si duole del fatto che la compagine avversaria avrebbe schierato nella gara in oggetto 2 calciatori in posizione irregolare, i quali, ad avviso della ricorrente, non avrebbero scontato le sanzioni delle squalifiche comminate loro nella stagione precedente. La Società ricorrente contesta in particolare la versione del giudice di prime cure, il quale ha rigettato il ricorso sostenendo l’errata indicazione dei numeri dei comunicati ufficiale nei quali venivano pubblicate le sanzioni delle squalifiche irrogate ai 2 calciatori; tali comunicati, non essendo stati allegati all’atto del ricorso, non avrebbero consentito al giudice sportivo di verificare la veridicità della pretesa. Di contro, la ricorrente rileva in realtà che nel reclamo iniziale soltanto i numeri dei comunicati ufficiali non fossero corretti, non le date di pubblicazione e sottolinea altresì di aver comunque allegato una circolare che comprovava quanto sostenuto.

Di particolare interesse è l’approccio della Corte nella risoluzione di tale questione; in primo luogo, il Collegio sottolinea l’errore della ricorrente, nel non aver inserito correttamente il numero dei comunicati ufficiali nel giudizio di primo grado, tuttavia, ciò non comporta un vizio in tema di onere della prova tale da dover ritenere, come fatto dal giudice di prime cure, di rigettare il ricorso … La società … aveva indicato le date dei comunicati ufficiali, nonché la circolare della Divisione calcio a 5, che avrebbero potuto, fin da subito, condurre il giudice di prime cure a effettuare un’indagine nel merito”. In secondo luogo, viene osservato come sia “comunque comprensibile la posizione del giudice sportivo, il quale dal suo canto ritiene che sulla valutazione delle posizioni irregolari vi sia un importante onere della prova a carico della reclamante”.


La Corte, nell’accogliere l’appello della Società ricorrente, cita poi un’importante pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI (n. 24/2017), la quale ha — si legge nella decisione — “… affermato chiaramente che il giudice sportivo abbia poteri assai pregnanti al fine di indagare d’ufficio su tutte le posizioni dei giocatori coinvolti durante una gara, di là dalle allegazioni … Risulta quindi assolutamente preminente il potere-dovere del Giudice Sportivo Nazionale di pronunciarsi sulla regolarità dei giocatori disputanti una gara, laddove risulti alla Sua conoscenza, per tabulas, la presenza di irregolarità inficianti il risultato ottenuto. È evidente, infatti, che, laddove si vincolasse il Giudice Sportivo Nazionale al concetto di pronuncia solo ed unicamente sulla questione reclamata in presenza di altra evidente irregolarità, si violerebbe il principio generale di tutela dell’ordinamento sportivo di natura evidentemente pubblicistica”.


Dott. Mario Piroli

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Tag: giustizia sportiva, corte d'appello sportiva figc, giudice sportivo nazionale, calcio a 5.

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