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Il principio del vincolo dei motivi è corollario della pregiudiziale sportiva


Il TAR Lazio — con sentenza n. 15820 del 25 novembre 2022 — nel ribadire il necessario rispetto della c.d. pregiudiziale sportiva, la quale, si legge nella sentenza, “… va osservata per tutte le materie, rispetto alle quali sorgono posizioni soggettive rilevanti per l’ordinamento generale”, ha ricordato che corollario della pregiudiziale sportiva è il principio del vincolo dei motivi. Pertanto, in base a tale principio, possono essere presentati innanzi al giudice amministrativo soltanto i motivi di censura già proposti dinanzi alla giustizia sportiva, con la logica conseguenza che sarà dunque preclusa la proposizione di nuovi motivi.

La vicenda processuale trae origine da alcune modifiche introdotte dalla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) al Regolamento Federale circa l’esercizio dell’attività di istruttore di equitazione. Ad avviso di parte ricorrente — un’associazione che svolge corsi di formazione in ambito equestre ed ippico finalizzati all’ottenimento dei diplomi di istruttore federale e di stable manager — le modifiche in questione limiterebbero il riconoscimento dei diplomi da essa rilasciati, “… scoraggiando i suoi potenziali clienti e segnatamente gli aspiranti istruttori di nazionalità italiana ad avvalersi dei servizi offerti dalla ricorrente stessa per il conseguimento della qualifica”. Ciò in quanto, a parere della ricorrente, se da un lato, i cittadini stranieri in possesso di titolo rilasciato da federazione straniera e i tesserati di nazionalità italiana che hanno acquisito qualifiche tecniche a fronte di corsi frequentati all’estero, presso federazioni straniere che facciano parte di un determinato circuito federale, possono richiedere l’equiparazione al corrispondente livello italiano, semplicemente inviando copia del passaporto internazionale dell’istruttore rilasciato dalla federazione di appartenenza, se in possesso di autorizzazione a montare valida per l’anno in corso; dall’altro, i cittadini italiani, che hanno ottenuto la qualifica tecnica rilasciata dall’ente in collaborazione con la ricorrente, sarebbero tenuti a perseguire un iter più articolato, in quanto dovrebbero soddisfare ulteriori requisiti, ossia a) sostenere un colloquio relativo ai regolamenti delle discipline olimpiche ed alle regolamentazioni federali; b) essere in possesso minimo di autorizzazione a montare di 1° grado; c) essere in possesso di attestato di Primo soccorso tipo; d) sostenere una prova di conduzione di una ripresa con allievi in campo; e) avere sostenuto gli esami all’estero nella lingua del Paese ospitante la commissione di esame; f) autocertificare di avere sostenuto l’esame in lingua inglese.

Alla luce di quanto ut supra esposto, la ricorrente ha articolato 2 motivi di ricorso:

  1. Violazione dell’art. 2 del Dlgs. n. 242/1999, dello Statuto del CONI e del Sistema Nazionale di Qualifiche del CONI per eccesso di potere, illogicità e disparità di trattamento;

  2. Violazione dell’art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, recante il divieto di abuso di posizione dominante.


Con la sentenza in commento, il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo entrambi i motivi inammissibili e, comunque, infondati. Il giudice amministrativo ha, infatti, rilevato come parte ricorrente non abbia esperito tutti i rimedi interni previsti dalla giustizia sportiva, censurando il provvedimento impugnato direttamente dinanzi al giudice amministrativo di primo grado, in violazione della c.d. pregiudiziale sportiva. In aggiunta, il collegio ha ricordato che corollario della c.d. pregiudiziale sportiva è il principio del vincolo dei motivi, secondo cui, dopo aver esperito tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, dinanzi al giudice amministrativo possono essere presentati esclusivamente motivi di censura già proposti dinanzi alla giustizia sportiva, risultando, inoltre, preclusa la proposizione di nuovi motivi.


Per quanto concerne il merito della censure, entrambi i motivi di ricorso sono stati ritenuti infondati. Circa il primo motivo, il TAR Lazio ha sostenuto che le modifiche introdotte dalla FISE al Regolamento Federale siano “conformi ai canoni di ragionevolezza e logicità, essendo finalizzate a garantire il corretto esercizio delle attività di istruttore di equitazione in Italia”; relativamente al secondo motivo, invece, il giudice amministrativo ha ritenuto che parte ricorrente avrebbe tentato — si legge nella sentenza — “… surrettiziamente, ed inammissibilmente, di introdurre nel presente giudizio una sorta di valutazione, per così dire, in prevenzione rispetto a una questione di esclusiva competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”.


Per consultare la sentenza integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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