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Il rapporto tra Federazioni Sportive Nazionali e Leghe

Aggiornamento: 14 nov 2020


Le Federazioni Sportive Nazionali - Le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) - assieme alle Discipline Sportive Associate (DSA) - sono degli organismi giuridici riconosciuti ed autorizzati a rappresentare nel territorio italiano le singole discipline sportive. E’ bene tener presente sin da subito che, per ogni singola disciplina sportiva, vi potrà essere solamente una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta. Il riconoscimento, da parte del CONI, di tali organismi è subordinato al possesso di determinati requisiti. Quest’ultimi sono: • Svolgimento di un’attività sportiva nel territorio nazionale e sul piano internazionale; • Affiliazione ad una Federazione Sportiva Internazionale (FSI) riconosciuta dal CIO, con conseguente svolgimento dell’attività nel rispetto della Carta Olimpica e delle norme della FSI; • Presenza di un ordinamento interno a base democratica e rispettoso del principio di uguaglianza e pari opportunità; • Composizione degli organi interni alla FSN e delle procedure elettorali conformi a quanto stabilito dall’art. 16, comma 2, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. Decreto Melandri).


Per quanto concerne le funzioni delle FSN, esse sono istituzionalmente deputate all’organizzazione, allo sviluppo ed alla promozione, nel territorio italiano, della disciplina sportiva di loro competenza. Dal punto di vista organizzativo, nonostante esse siano sottoposte alla vigilanza del CONI, godono di un’ampia autonomia, che si articola in un’autonomia normativa, gestionale e tecnica. Come detto, però, le FSN sono sottoposte alla vigilanza del CONI; in tal senso va specificato che la Giunta Nazionale del CONI ha il potere di approvare, ai fini sportivi, gli Statuti Federali, i Regolamenti Federali di Giustizia Sportiva (ed anche quelli anti-doping) delle singole FSN. Oltre alla funzione di vigilanza, la Giunta Nazionale del CONI svolge una funzione di “valutazione” sulle FSN; deve infatti valutare la conformità alla legge, allo Statuto del CONI e ai suoi principi fondamentali di tutte le normative emanate dalle FSN.

Seppur non è oggetto del seguente approfondimento, è utile descrivere come le FSN distribuiscono le loro competenze. Le FSN sono costituite da un’Assemblea Nazionale - e, vista la consistenza numerica degli affiliati alle Federazioni, anche da Assemblee Territoriali - dal Presidente Federale, dal Consiglio Federale e dal Collegio revisore dei conti. Gli organi appena citati, di regola, rimangono in carica per quattro anni. Analizziamo ora, seppur brevemente, gli organi delle FSN singolarmente: a) Il Presidente è colui che ha la rappresentanza legale della Federazione e può adottare, rendendoli esecutivi, i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale; b) Il Consiglio Federale è il nucleo centrale delle Federazioni poiché possiede ampi poteri di amministrazione e di tutta la gestione dell’attività federale; c) L’Assemblea svolge funzioni decisionali e normative e rappresenta l’espressione di volontà di tutte le componenti federali; d) Il Collegio revisore dei conti, come facilmente intuibile, svolge funzioni di controllo contabile.


Un profilo particolarmente interessante riguarda la natura giuridica delle FSN, il quesito da porsi è: qual è la natura giuridica delle Federazioni Sportive Nazionali? Vista la particolarità del tema, si sono formate nel corso del tempo due diverse teorie: la teoria della natura pubblicistica delle FSN e la teoria della natura privatistica. I sostenitori della natura pubblicistica basano la loro teoria sulla legge istitutiva del CONI (L. 16 febbraio 1942, n. 426), poiché tale intervento legislativo oltre ad elencare le prime 24 Federazioni Sportive nazionali, le definì espressamente come degli organi subordinati al CONI. Accanto a tale teoria, vi è quella di stampo privatistico che inquadra le Federazioni Sportive Nazionali come delle associazioni sottoposte si al controllo del CONI, ma di carattere privato. Quale delle due teorie fornisce quindi la risposta esatta al quesito posto in precedenza? La risposta esatta, come spesso accade, è nel mezzo delle teorie citate poc’anzi. La terza teoria - per così dire “intermedia” - qualifica le FSN come degli organismi "misti" e cioè di natura sia pubblica che privata. D’altronde la teoria sulla natura mista delle FSN trova la sua conferma nell’art. 15 del c.d. Decreto Melandri e nel conseguente art. 1, comma 23 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15: “Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI … Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato …


Le Leghe - Alcuni Regolamenti Federali prevedono la facoltà in capo ai soggetti affiliati di associarsi per la costituzione di Leghe. Le Leghe affinché vengano riconosciute devono anch’esse essere in possesso di determinati requisiti, tra cui, ad esempio, la rappresentanza di una data percentuale di soggetti affiliati di una determinata categoria, nonché la presenza di una struttura organizzativa interna che fornisca affidabilità, stabilità ed autonomia dal punto di vista finanziario. Le loro funzioni sono per lo più di carattere organizzativo, articolandosi nell’organizzazione delle competizioni, stabilendo ad esempio date e orari dei match o anche i criteri da rispettare per l’iscrizione ai campionati. Accanto a tali funzioni vanno poi aggiunte quelle di carattere economico. Basti pensare infatti alla Lega Serie A, che si occupa direttamente della vendita dei diritti audiovisivi sulle partite del campionato di Serie A. Per quanto concerne la natura giuridica delle Leghe, non sembrano esserci particolari problemi nel definirle (pacificamente) come delle associazioni privatistiche di società affiliate alla medesima FSN.


Il rapporto tra FSN e Leghe - Ancor prima di addentrarsi nella ricerca del rapporto che intercorre tra le Federazioni Sportive Nazionali e le Leghe è bene tener presente che può esistere una Federazione Sportiva senza Lega, ma non può esistere una Lega senza Federazione Sportiva. Da tale semplice frase si potrebbe subito dedurre come il rapporto che intercorre tra questi due organismi sia di natura sovraordinata.

In realtà, la questione risulta essere di non facile trattazione. Il legame tra Federazioni Sportive e Leghe “non può che guardarsi a Statuto della Federazione, Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, nonché ai vari atti normativi adottati dalla Federazione, che delineano un complesso ed articolato sistema normativo … (Parere n. 8/2017 del Collegio di Garanzia dello Sport CONI, sezione consultiva). In prospettiva generale, seppur le FSN attribuiscono alle Leghe delle competenze importanti di varia natura, è da osservare che il rapporto che intercorre tra i due organismi è un rapporto di sovraordinazionecon finalità di coordinamento e controllo, la funzione di controllo è connaturale alla stessa posizione sovraordinata (della FSN); pertanto, l’organo “superiore” è legittimato, per ciò solo, a vigilare sull’attività del controllato …”. Quanto appena virgolettato è stato stabilito dal Collegio di Garanzia dello Sport SS. UU. nella recente decisione n. 22/2020. Va ulteriormente aggiunto che nella prospettiva del nostro ordinamento settoriale, il rapporto di sovraordinazione tra FSN e Leghe trova il suo fondamento anche nel potere di revoca del riconoscimento a fini sportivi concesso alle FSN da parte del CONI, infatti, così come il CONI può revocare il riconoscimento alle FSN, le FSN possono revocare il riconoscimento alle Leghe. E’ inoltre “principio generalissimo dell’Ordinamento quello dell’esercizio del potere di controllo da parte del soggetto sovraordinato, con finalità di coordinamento e garanzia per gli sportivi praticanti e pur nel rispetto dell’autonomia del soggetto controllato, che legittima l’adozione di un “contrarius actus”, espressione, tra le altre, della potestà autorizzativa dell’ente controllante …” (Collegio di Garanzia dello Sport SS. UU. decisione n. 22/2020 p. 7).


Nonostante quindi l’indubbia importanza delle Leghe, essendo esse subordinate al riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali, dovranno svolgere le proprie funzioni sotto il controllo e nel rispetto delle decisioni prese dalle FSN.

Dott. Mario Piroli

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