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Il Regolamento disciplinare Agenti sportivi

Aggiornamento: 19 feb 2022


Materia in continua mutazione è quella che concerne lo svolgimento della professione di Agente sportivo. Il CONI, con deliberazione della Giunta Nazionale n. 128 del 14 maggio 2020, ha provveduto ad emanare il nuovo “Regolamento disciplinare Agenti sportivi”. Di seguito si evidenzieranno le principali novità introdotte e le relative differenze rispetto alla precedente regolamentazione in materia.

Il Regolamento disciplinare degli Agenti sportivi, come facilmente intuibile, si occupa di regolare il procedimento disciplinare nei confronti degli Agenti sportivi, in attuazione del Regolamento Agenti sportivi ed in ossequio ai principi di Giustizia Sportiva del CONI (così come stabilito dall’art. 1, comma 1.).


Una prima significativa novità introdotta concerne l’impianto sanzionatorio; esso risulta modificato soprattutto sull’ambito della competenza. Con il nuovo Regolamento, infatti, viene introdotta la Commissione federale degli Agenti sportivi come organo giudicante di primo grado sulle violazioni commesse dagli Agenti sportivi. Da quanto appena affermato ne discende che la Commissione CONI Agenti sportivi non sarà più giudice di primo grado come era previsto nella precedente regolamentazione, ma assume il ruolo di giudice di secondo grado sui ricorsi proposti contro la decisione della Commissione federale. Vi sono poi da segnalare delle modifiche rispetto alla previgente normativa sulle sanzioni nei confronti degli Agenti sportivi. Tra le sanzioni, viene eliminata la deplorazione, viene innalzata la sanzione pecuniaria da 5.000 euro al nuovo range da 10.000 euro a 100.000 euro e viene inoltre innalzata la sospensione dall’esercizio dell’attività da un massimo di 24 mesi ad un massimo di 36. Interessante notare come all’art. 5 del Regolamento de quo, è stato introdotto un regime sanzionatorio per le “violazioni commesse da soggetti che non siano Agenti sportivi iscritti al Registro nazionale”, tra queste vi sono ad esempio l’ “inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti ed al personale addetto, prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi, per il periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa, che può arrivare sino alla inibizione perpetua …”. In ogni caso, per una completa lettura delle possibili sanzioni si rimanda all’art. 5 del Regolamento disciplinare Agenti sportivi.

Tutto il procedimento disciplinare è regolamentato dall’art. 2 e ss. del Regolamento in analisi. Si prevede, anzitutto, che i procedimenti dinanzi alla Commissione federale Agenti sportivi sono instaurati o con atto di deferimento del Procuratore federale o su esposto di chiunque vi abbia interesse oppure a seguito di comunicazione della Commissione CONI Agenti sportivi. Il procedimento può successivamente essere archiviato oppure si può procedere con l’istruzione. L’archiviazione è disciplinata dall’art. 3 ed è prevista nei casi in cui l’esposto risulti essere infondato oppure, se concluse le indagini, si ritiene che gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio. In entrambi i casi entro dieci giorni dall’apertura del fascicolo del procedimento la Commissione federale Agenti sportivi dovrà comunicare alla Procura Generale dello Sport il proprio intendimento di procedere con l’archiviazione. Quando non si dispone l’archiviazione, la Commissione federale Agenti sportivi provvede ad informare, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, “l’interessato di procedere all’incolpazione e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. L’audizione deve essere effettuata dal Presidente della Commissione federale agenti sportivi, ovvero da un componente della stessa Commissione all’uopo delegato. In caso di impedimento a comparire personalmente, l’interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi ... Qualora la Commissione federale Agenti sportivi ritenga di dover confermare la propria intenzione di sostenere l’accusa in giudizio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione dandone comunicazione all’incolpato, alla Procura Generale dello Sport e alla Commissione CONI Agenti sportivi. Nell’atto di incolpazione sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite; nel medesimo atto di incolpazione è formulata la richiesta di fissazione dell’udienza del procedimento disciplinare” (art. 4, commi 2 e 3).


Lo svolgimento del procedimento innanzi alla Commissione federale Agenti sportivi è svolto mediante udienza in camera di consiglio. Lo svolgimento dell’udienza - così come stabilito dal comma 2, art. 7 del Regolamento - è regolato dal Presidente della Commissione federale Agenti sportivi o in mancanza dal vice Presidente. La trattazione è orale e concentrata ed assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Il termine per la pronuncia della decisione motivata è di novanta giorni dalla comunicazione all’interessato dell’atto di incolpazione, inoltre la decisione è senza indugio comunicata all’interessato, alle altre parti o Federazioni sportive nazionali eventualmente coinvolte, alla Commissione CONI Agenti sportivi e pubblicata. Come già accennato, l’impugnazione delle decisioni della Commissione federale è prevista esclusivamente su reclamo della parte interessata innanzi alla Commissione CONI Agenti sportivi entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. E’ bene tener presente che “decorso il termine per proporre reclamo, la decisione della Commissione federale Agenti sportivi non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport”, così come stabilito dall’art. 9, comma 3 del Regolamento in oggetto.

Va infine specificato che la proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata e che non è consentita la remissione alla Commissione federale degli Agenti sportivi. Anche in questo caso la decisione è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata. E’ poi prevista dall’art. 10 l’impugnazione avverso le decisioni della Commissione CONI Agenti sportivi innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione, articolando così il giudizio in tre gradi.

Dott. Mario Piroli

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