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Il vincolo sportivo per il calciatore dilettante

Aggiornamento: 13 nov 2020



Premessa - Il vincolo sportivo è un particolare tipo di rapporto che lega il calciatore alla società sportiva in favore della quale è tesserato; mediante l’atto del tesseramento, infatti, l’atleta acquisisce lo status di calciatore ed ha la possibilità di esercitare in forma organizzata, all’interno della Federazione, l’attività sportiva del gioco del calcio.

L’atto del tesseramento risulta necessario ed obbligatorio per poter svolgere una attività sportiva agonistica, ma le condizioni che sono correlate al seguito del tesseramento del calciatore appaiono vessatorie nei confronti di quest’ultimo. Di fatto, il calciatore dilettante, deve stipulare un vincolo che lo lega indissolubilmente alla società sportiva, ed in specie ai dirigenti della società sportiva che avranno un inevitabile potere decisionale sul proseguimento della carriera del calciatore, negandogli così la libertà agonistica.

In Italia, il diritto fondamentale del calciatore dilettante di svolgere liberamente l’attività agonistica in forma non professionistica è gravemente afflitto dal vincolo sportivo, che nonostante le numerose critiche continua ad essere tutt’ora in vigore nel dilettantismo.

Il vincolo sportivo per il calciatore dilettante - Se per il calciatore professionista, il vincolo sportivo è stato abolito dalla Legge n. 91/1981, successivamente modificata dalla

Legge n. 586/1996, che all' art. 16 dispone espressamente l'abolizione del vincolo sportivo, istituto definito come una "limitazione della libertà contrattuale dell'atleta professionista”, per il calciatore dilettante tale rapporto risulta ancora oggi in essere.

Innanzitutto, è doveroso precisare che nel periodo compreso tra il quattordicesimo ed il sedicesimo anno di età, il calciatore dilettante può tesserarsi anche solo annualmente con la società sportiva, essendo la costituzione di un vincolo pluriennale, in tale periodo, facoltativa. Nel caso in cui ciò non accadesse ed il calciatore finisse quindi per tesserarsi in maniera pluriennale, ai sensi dell’art. 32 delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC), la durata del vincolo potrà protrarsi fino al termine della stagione in cui il calciatore compirà il venticinquesimo anno di età. Il calciatore, qualificato come “giovane dilettante”, acquisirà nel momento del compimento dei 18 anni, automaticamente lo status di “non professionista”.


Tale istituto risulta essere in concreto una grandissima limitazione della libertà agonistica del calciatore dilettante, dal momento in cui il calciatore fino all’età di 25 anni si troverà negate le possibilità di trasferirsi in un’altra società sportiva senza l’accordo di quella con cui è tesserato, fatto salvo di alcune particolare circostanze, che, a parere di chi scrive risultano di complessa realizzazione.


Le circostanze di svincolo del “giovane dilettante” e del “non professionista” - I particolari casi in cui il calciatore dilettante può sciogliere il vincolo sono disciplinati dall’art. 106 delle NOIF, che dispone: a) svincolo per rinuncia - art. 107 NOIF: avviene nel caso in cui la società formalizzi mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. L’inclusione in tale lista è consentita a inizio stagione o in un periodo suppletivo con le modalità ed i termini disposti dal Consiglio Federale, inoltre, l’inclusione in tale lista è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale; b) svincolo per accordo - art. 108 NOIF: si ha nel caso in cui calciatore dilettante e la società sportiva abbiano raggiunto un accordo congiunto da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla sua stipulazione; c) svincolo per inattività del calciatore - art. 109 NOIF: lo si ha nel caso in cui il calciatore dilettante non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva corrente, con conseguente diritto allo svincolo per inattività. Tuttavia, vi è da specificare come la società possa proporre opposizione a tale richiesta del calciatore; d) svincolo per inattività della società - art. 110 NOIF: se la società non prende parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri, o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, il calciatore dilettante ad essa tesserato è svincolato d’autorità; e) svincolo per cambiamento di residenza - art. 111 NOIF; se il calciatore dilettante trasferisce la propria residenza, stabilendola in comune di un’altra regione e di provincia non limitrofa a quella dove è avvenuto il tesseramento, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall’effettivo cambio di residenza oppure 90 giorni, se si tratta di un minore ed il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare; c) svincolo per la stipulazione di contratto da calciatore professionista - art. 113 NOIF; il calciatore dilettante che ha compiuto l’età di 19 anni e che stipula un contratto con una società sportiva professionista, ottiene automaticamente lo svincolo e la qualifica di “professionista” nel caso in cui il contratto venga stipulato e depositato entro il 31 luglio oppure vi sia il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.

Le ragioni di illegittimità del vincolo sportivo - Alla luce di quanto esposto, il vincolo sportivo, previsto dalla normativa federale della FIGC risulta essere di dubbia legittimità. In primis la durata pluriennale del vincolo sportivo si pone in violazione dell’art. 1 della Legge n. 91/1981 che dispone testualmente: “l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”; inoltre, tale istituto risulta essere in violazione della normativa civilistica in materia di associazionismo, costituita dall’art. 24, comma 2 del codice civile, che recita: “l’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato”.

Sotto un altro punto di vista, la previsione di un vincolo sportivo pluriennale si pone anche in contrasto con il diritto di associazione sancito dall’art. 18 della Costituzione, che dispone: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale…”.


Dott. Mario Piroli


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