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L’impugnazione dei lodi emanati dal Tribunale Arbitrale dello Sport


Alla luce della recente squalifica per doping, imposta dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, al pilota di MotoGP Andrea Iannone, risulta interessante approfondire l’eventuale possibilità di impugnazione del lodo arbitrale emanato dal TAS.

Di seguito si procederà ad illustrare il procedimento di impugnazione dei lodi arbitrali ai sensi degli artt. 190 e 191 della Legge federale sul Diritto Internazionale Privato (LDIP).


Il TAS ex art. R28 del Code TAS ha sede presso la città di Losanna, in Svizzera. Nonostante tale disposizione, contenuta nell’appena citato articolo, appaia di assoluta marginalità, essa risulta essere, invece, di fondamentale rilevanza nell’attribuzione della competenza in merito all’impugnazione dei lodi arbitrali emanati dal TAS, dal momento che il luogo ove ha sede l’arbitro unico od il collegio è funzionale all’individuazione del luogo ove le parti intendono ricondurre la nazionalità dell’arbitrato. Fatta questa premessa, è possibile, senza dubbio, affermare che la competenza a decidere in merito all’impugnazione dei lodi arbitrali emanati dal TAS spetta ai tribunali svizzeri.


Il ricorso avverso il lodo arbitrale emanato dal TAS è specificatamente disciplinato dagli artt. 190 e 191 LDIP, i quali prevedono che l’impugnazione debba essere proposta avanti al Tribunale Federale Svizzero; quest’ultimo sarà competente, in primo luogo, a decidere sull’eventuale ammissibilità dei ricorsi ed in secondo luogo ad appurare la natura giuridica dell’atto oggetto dell’impugnativa.

E’ possibile impugnare esclusivamente lodi arbitrali definitivi e che abbiano avuto esito da un arbitrato internazionale, di un arbitrato cioè in cui almeno una delle parti del procedimento, non abbia avuto il proprio domicilio (e residenza) in Svizzera.

Di contro, non è possibile l’impugnazione di lodi arbitrali parziali e di lodi emanati all’esito di un arbitrato interno. Non è inoltre possibile l’impugnazione di lodi arbitrali emanati su questioni incidentali e di ordinanze finalizzate alla regolarizzazione del procedimento arbitrale.

Per quanto concerne le tempistiche, il ricorso deve essere presentato entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione del lodo arbitrale (con motivazione). La proposizione del ricorso non produce in maniera automatica la sospensione dell’efficacia del lodo arbitrale, ma è possibile che il ricorrente chieda un’ordinanza inibitoria sospensiva del lodo allorquando quest’ultimo rechi al ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile. In ogni caso, il ricorso può basarsi solamente su motivi disciplinati dal legislatore svizzero e, per tale motivo, può essere definito come un ricorso di legittimità “a critica vincolata”.


Orbene, addentrandosi ora nei motivi di impugnazione per annullamento del lodo arbitrale, è necessario anzitutto specificare come essi siano catalogabili come “errores in procedendo” ed “errores in iudicando”. Tali motivi sono previsti dall’art. 190 LDIP, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e), e sono: a) irregolare designazione dell’arbitro unico, ovvero irregolare composizione del collegio arbitrale; b) dichiarazione di competenza o incompetenza, a torto, da parte dell’arbitro unico o del collegio arbitrale;

c) mancata pronunzia, da parte dell’arbitro unico o del collegio arbitrale, su uno dei capi della domanda, ovvero pronunzia ultra petita od extra petita;

d) violazione del principio processuale volto a garantire alle parti un processo equo ed un pieno contraddittorio; e) lodo arbitrale incompatibile con l’ordine pubblico procedurale per violazione dei principi fondamentali e generalmente riconosciuti.

Concludendo, le possibilità di “vittoria” dinanzi al Tribunale Federale Svizzero risultano essere di bassissima percentuale; ad oggi, l’unico caso di impugnazione vittoriosa (stando almeno alle informazioni reperite online) davanti al Tribunale Federale Svizzero di un lodo arbitrale del TAS è stata quella relativa al caso del tennista Guillermo Canas del 22.03.2007. Il Tribunale Federale Svizzero, infatti, ha annullato il lodo arbitrale per un vizio di motivazione, con conseguente violazione della lettera d) dell’art. 190 LDIP, in quanto il collegio arbitrale, nell’esporre le ragioni alla base della propria pronuncia, non aveva preso alcuna posizione su di un argomento menzionato a propria difesa dall’atleta. Il Tribunale Federale ha quindi annullato la decisione, consentendo però al TAS di sottoporre di nuovo la questione ad un altro collegio arbitrale, il quale si è nuovamente pronunciato sul caso giungendo alle medesime conclusioni del primo lodo e sanzionando l’atleta.


Dott. Mario Piroli

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Tag: tas Losanna, sigla del tribunale arbitrale dello sport, procedimenti tribunale arbitrale dello sport, arbitrato sportivo, contenzioso sportivo internazionale, ordinamento sportivo internazionale, il sistema extragiudiziale di risoluzione delle controversie sportive.

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