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L'abbinamento sportivo nella pallacanestro

Aggiornamento: 13 nov 2020


Premessa: cos’è l’abbinamento sportivo - Alcune Federazioni sportive - tra cui ad esempio la Federazione Italiana Pallacanestro e la Federazione Italiana Pallavolo - prevedono, all’interno dei loro regolamenti, la possibilità per le società sportive affiliate di assumere accanto alla loro denominazione i caratteri distintivi di società commerciali o industrie.

Tale operazione viene definita come il c. d. abbinamento sportivo, cioè, in altri termini, l’affiancare al nome della società sportiva la denominazione di una società commerciale esterna. E’ inoltre possibile apporre nomi di località turistiche o anche di prodotti tipici regionali.


L’abbinamento sportivo nella pallacanestro - Soffermandoci sul Regolamento Organico FIP, l’art. 137 specifica che in ogni caso non è consentito l’abbinamento sportivo con ditte o prodotti che siano in contrasto con i principi morali della pratica sportiva o con ditte o industrie che abbiano promosso azione legale nei confronti della FIP o di altre Federazioni sportive nazionali. Ulteriore divieto è previsto dall’art. 139, una società affiliata non può infatti contrarre l’abbinamento principale e/o mantenerlo con un ente con la quale sia abbinata già altra società affiliata e partecipante allo stesso campionato, almeno sino a quando non venga a scadere l’abbinamento contratto da quest’ultima. Interessante è la questione relativa alla molteplicità di abbinamenti sportivi; il medesimo art. 137 indica come non sia possibile contrarre due abbinamenti sportivi per la stessa stagione sportiva, ma è tuttavia consentito ad una stessa società sportiva di contrarre due distinti e separati abbinamenti sportivi, uno relativo all’attività maschile e l’altro all’attività femminile.

Per quanto riguarda la durata dell’abbinamento, essa non può avere durata inferiore alla stagione sportiva. Alla sua naturale scadenza la società sportiva affiliata - in base a quanto previsto dall’art. 140 - ha la facoltà di: a) rinnovare l’abbinamento per una o più stagioni sportive, dandone comunicazione alla Federazione; b) riprendere la sua originaria denominazione sociale; c) contrarre abbinamento con altro ente.

Le modalità procedurali per l’ottenimento dell’abbinamento sono disciplinate dall’art. 138. Quest’ultimo prevede anzitutto che la società affiliata interessata a contrarre l’abbinamento debba presentare l’apposito modulo, almeno 48 ore prima della gara in cui intende usufruire del marchio, all’Ufficio Affiliazioni (tale disposizione vale anche per le società affiliate partecipanti ai campionati dilettantistici regionali, che tuttavia dovranno presentare la richiesta di abbinamento al Comitato Regionale). Successivamente l’Ufficio Affiliazioni esamina gli atti e mediante comunicati ufficiali può autorizzare l’abbinamento - indicando la nuova denominazione - oppure negarlo, se questo risulta essere in contrasto con la disciplina in materia prevista dal Regolamento Organico FIP. Avverso la decisioni dell’Ufficio Affiliazioni le società affiliate possono presentare istanza al Consiglio Federale entro 7 giorni dall’avvenuta comunicazione.

Dott. Mario Piroli

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Tag: fip lazio basket, abbinamento sportivo fip, federazione italiana pallacanestro, regolamento organico fip 2020, fip regolamenti.

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