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L'accordo economico del calciatore dilettante: struttura e tutela

Aggiornamento: 26 ott 2020


Brevi cenni sul “lavoro” nel calcio dilettantistico - La legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) trova applicazione solo nei confronti dei calciatori professionisti, i quali possono stipulare un contratto di lavoro sportivo subordinato con la società sportiva ai sensi dell’art. 4 della suddetta legge. Si può quindi parlare di lavoro esclusivamente nel calcio professionistico, o comunque nelle discipline sportive riconosciute come professionistiche dalle proprie federazioni.

Detto ciò, per comprendere la posizione dei calciatori dilettanti occorre soffermarsi sulla disposizione dettata dall’art. 94 ter, comma 1, delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC): “Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici non professionisti, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato”. Essi, non potranno quindi stipulare alcun tipo di contratto di lavoro con le società sportiva, poiché il calciatore dilettante non esegue una prestazione sportiva nei confronti di un datore di lavoro dietro retribuzione, ma svolge la sua attività sportiva a fini ludico-ricreativi. Il calciatore dilettante potrà, tuttavia, avere diritto ad un rimborso spese e, a tal fine, dovrà stipulare con la società sportiva presso la quale è tesserato un “accordo economico”.


La struttura dell’accordo economico - I calciatori dilettanti, come accennato, per avere diritto al rimborso spese dovranno sottoscrivere un accordo economico, su un apposito modulo fornito dalla LND in triplice copia. Tale accordo ha durata annuale (situazione diversa per i calciatori partecipanti al campionato di Serie D, ma vedremo in seguito) e contiene la disciplina delle somme da corrispondere a titolo di rimborso spese forfettario, indennità di trasferta, rimborso spese misto e voci premiali. I commi 3, 4, e 5 dell’art. 94 ter NOIF indicano i tetti massimi degli importi, quest’ultimi sono: - Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato; - Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale; - Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l’ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno). Va inoltre specificato che l’art. 94 ter, comma 2, NOIF prevede in via alternativa e non concorrente che si possa erogare una somma lorda annuale (non superiore a Euro 30.658,00) da corrispondere in 10 rate mensili di uguale importo al calciatore. Dalla lettura combinata degli artt. 29, comma 3, e 94 ter, comma 2, NOIF emerge che la sottoscrizione di tali accordi economici è consentita solo ai calciatori dilettanti tesserati presso società partecipanti ai campionati nazionali della LND, deve quindi ritenersi esclusa la possibilità di sottoscrivere accordi economici ai calciatori partecipanti ai campionati regionali e provinciali.


Affinché l’accordo economico stipulato sia ritenuto valido, esso deve essere depositato presso il dipartimento o la divisione di competenza entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento, se relativo a tesseramenti sottoscritti entro tale data. Se invece, l’accordo è relativo a tesseramenti successivi dovrà essere depositato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione se il deposito è a cura della società oppure entro 45 giorni se è a cura del calciatore. Il mancato deposito dell’accordo economico entro i termini previsti ne determina l’invalidità, inoltre, la validità dell’accordo cessa in caso di trasferimento del calciatore nel corso della stagione sportiva. Oltre a ciò, sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle fissate.


Un cenno a parte lo meritano i calciatori (e calciatrici) partecipanti al campionato nazionale di Serie D; essi potranno sottoscrivere degli accordi economici di durata pluriennale, concordando l’erogazione di somme annuali lorde per un massimo di tre stagioni sportive.

La tutela dell’accordo economico - La risoluzione di controversie aventi ad oggetto gli accordi economici è affidata alla Commissione Accordi Economici (CAE) della LND. Tale organo si differenzia dagli arbitrati sportivi in ambito professionistico. Esso, infatti, è formato da membri nominati dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti (e non nominati dalle parti, come avviene negli arbitrati sportivi professionistici) che - ai sensi dell’art. 25 bis, comma 1, Regolamento LND - restano in carica per due stagioni sportive. L’accordo economico viene quindi tutelato da tale organo, il quale rappresenta una forma di tutela endoassociativa, trovando la propria fonte nell’accettazione, da parte dei calciatori nel momento del tesseramento, di sottoporsi alle norme della Federazione.

Venendo ora agli aspetti pratici, il calciatore dilettante che non si è visto corrispondere le somme previste dall’accordo economico sottoscritto, potrà - ai sensi dell’art. 94 ter, comma 10, NOIF - avanzare un'istanza di accertamento delle somme dovute innanzi alla CAE. Il procedimento innanzi alla CAE è quindi instaurato su reclamo del calciatore/calciatrice, il quale dovrà indicare la quantificazione delle somme di cui chiede l’accertamento e fornire in allegato la copia dell’accordo economico, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione. Il ricorso dovrà essere avanzato entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche a mezzo posta elettronica certificata, oltre a ciò dovrà essere allegata la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte. L’inosservanza di tali modalità comporta l’inammissibilità del ricorso. Soltanto in via eccezionale sono ammesse prove testimoniali durante il procedimento. Le decisioni pronunciate dalla CAE vengono depositate nel termine di 30 giorni dalla data fissata per la discussione, vengono comunicate alle parti e pubblicate sul sito della LND. Avverso le decisioni della CAE è possibile proporre gravame innanzi al Tribunale federale nazionale, sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione delle decisioni. Va infine precisato che tale organo è interno alla LND ed estraneo al sistema di giustizia sportiva federale, pertanto tutto il procedimento è regolato dall’art. 25 bis del Regolamento LND e non troveranno applicazione le norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.


Dott. Mario Piroli

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