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L'Agente Sportivo per calciatori minorenni e calciatori dilettanti


L’Agente Sportivo ai sensi della lett. d) del vigente Regolamento FIGC degli Agenti Sportivi è “il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini:

  1. della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC;

  2. del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC;

  3. del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC”.


Al fine di poter svolgere l’attività, l’Agente Sportivo, deve aver conseguito un titolo di abilitazione — che sia nazionale, unionale equipollente, di vecchio ordinamento o con riconoscimento soggetto a misure compensative — previo superamento delle prove abilitative. Deve inoltre risultare iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi — istituito presso il CONI — ed al Registro Federale; quest’ultimo istituito presso la FIGC e consultabile online sul sito istituzionale della Federazione.


La cura degli interessi di un calciatore e/o una società sportiva da parte di un Agente Sportivo può avvenire solamente dopo aver stipulato un contratto di mandato in forma scritta, utilizzando, a pena di inefficacia, esclusivamente i modelli tipo predisposti annualmente dalla FIGC.

Fatta questa — breve — ma doverosa premessa sulla figura dell’Agente Sportivo, ci si soffermerà ora ad analizzare il rapporto che intercorre (o che può intercorrere) tra l’Agente, i calciatori minorenni ed i calciatori dilettanti.


Ad un Agente Sportivo — ex art. 21, comma 12, del Regolamento FIGC degli Agenti Sportivi — può essere conferito un incarico da parte di calciatori di minore età per la cura dei propri interessi. Tuttavia, è necessario evidenziare importanti limitazioni:

  1. in ogni caso, un calciatore di minore età non può essere assistito da un Agente Sportivo prima del compimento anagrafico del suo 16° anno di età;

  2. il contratto di mandato stipulato tra l’Agente Sportivo ed il calciatore di minore età deve essere sottoscritto anche da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall’esercente la tutela legale o la curatela legale;

  3. l’Agente Sportivo, in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori di minori età non può ricevere alcun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso.

Qualsiasi accordo stipulato contrario alle appena esposte limitazioni è nullo e l’Agente Sportivo sarà soggetto alle sanzioni previste dall’art. 20, comma 3, del Regolamento FIGC degli Agenti Sportivi (censura, sanzione pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro, sospensione dall’esercizio dell’attività per un massimo di 36 mesi, radiazione dal Registro federale).


Stando a quanto precedentemente affermato apparerebbe opportuno affermare come l’ambito di competenza dell’Agente Sportivo sia limitato al settore del calcio professionistico; in realtà, è possibile che venga stipulato un contratto di mandato tra un Agente Sportivo ed un calciatore dilettante. Questa possibilità è espressamente prevista dal comma 13 dell’art. 21 del Regolamento FIGC degli Agenti Sportivi, con alcune limitazioni:

  1. il mandato sottoscritto tra un calciatore dilettante ed un Agente Sportivo cessa automaticamente qualora entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista;

  2. il mandato sottoscritto tra un calciatore dilettante ed un Agente Sportivo cessa automaticamente nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista e non lo riacquisisca entro gli otto mesi.

Sulla base di quanto detto si può dunque desumere che un calciatore dilettante possa avvalersi dei servizi di un Agente Sportivo solo nel caso in cui il calciatore debba trasferirsi in una società professionistica. Va in aggiunta considerato il successivo comma 14, il quale prevede che nel caso in cui la società di appartenenza del calciatore retroceda dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, fatto salvo di quanto previsto dal precedente comma 13 sopracitato, nessun corrispettivo è dovuto all’Agente relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione. Da ultimo, vanno considerate le scritture private stipulate tra Agenti Sportivi e calciatori dilettanti, consuetudine che nel calcio dilettantistico sembra ancora non scomparire. Si tenga presente che tali accordi, espressamente vietati dalla normativa federale, non troveranno alcuna tutela dinanzi agli organi di giustizia sportiva.


Concludendo, quanto sopra esposto è quanto detta la vigente disciplina in materia; va sul punto segnalato come la Riforma dello Sport in atto possa decisamente mutare il quadro attuale. In particolare, la nuova definizione di Agente Sportivo prevista dalla Riforma potrebbe aprire le porte, in maniera definitiva, allo svolgimento dell’attività di Agente Sportivo anche nello sport dilettantistico. Non meno rilevanti risultano essere le disposizioni in materia di tutela dei minori contenute nella Riforma, le quali potrebbero abbassare l’età anagrafica da cui il minore può essere assistito da un Agente Sportivo dai 16 anni ai 14 e modificare le disposizioni attuali in materia di compenso che spetta agli Agenti Sportivi. Per un ulteriore approfondimento su tali questioni si rimanda a “Il nuovo Agente Sportivo nella Riforma dello Sport”.


Dott. Mario Piroli

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