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L'Agente sportivo per i calciatori minorenni ed i calciatori dilettanti

Aggiornamento: 26 feb 2021



Brevi cenni sulla figura di Agente sportivo - La c. d. “deregulation” messa in atto dalla FIFA nel 2015, e la sua conseguente liberalizzazione estrema per l’accesso alla professione di Agente, terminò, almeno per quanto riguarda il nostro Stato, nel 2018. La Legge di Stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), tra i significativi interventi in materia di sport, ha previsto all’art. 1, comma 373, l’istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli Agenti sportivi, stabilendo al contempo l’obbligatorietà dell’iscrizione in tale registro per tutti i soggetti che intendano svolgere l’attività di Agente sportivo, non limitandosi al gioco del calcio, ma estendendosi a tutto lo sport professionistico in Italia.

A seguito del D. P. C. M. del 23 marzo 2018 recante la disciplina del Registro nazionale degli Agenti sportivi in attuazione dell’art. 1, comma 373, della Legge di Bilancio 2018, il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera del 10 luglio 2018 n. 1596, ha approvato il nuovo Regolamento CONI degli Agenti sportivi.

Successivamente, il Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in data 17 aprile 2019, ha emanato, con il comunicato ufficiale n. 102/A, il nuovo Regolamento FIGC degli Agenti sportivi, visto il Regolamento emanato dal CONI e visto l’art. 27 dello Statuto FIGC. Tale nuovo Regolamento, in conformità al Regolamento CONI degli Agenti sportivi e ai principi emanati dalla FIFA, disciplina l’attività di Agente sportivo specificatamente per il settore calcistico.

L’Agente sportivo - in base al Regolamento FIGC - è colui che mette in relazione due o più soggetti ai fini della conclusione, risoluzione o rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; del tesseramento dei professionisti presso la FIGC. Stando alla sopracitata definizione di Agente sportivo, solo atleti professionisti possono avvalersi del suo ausilio. Nel contesto calcistico però, meritano una particolare attenzione quei “rapporti” tra Agenti sportivi, calciatori minorenni e calciatori dilettanti

Agente sportivo e calciatore minorenne - Per comprendere il rapporto che intercorre tra l’Agente sportivo ed il calciatore di minore età, occorre soffermarsi sull’art. 5.5 del Regolamento FIGC degli Agenti sportivi, titolato “Disposizioni supplementari specifiche per i calciatori minori”. Il suddetto articolo statuisce che nel caso in cui un contratto di mandato venga stipulato tra un Agente sportivo ed un calciatore di minore età, l’incarico dovrà essere sottoscritto non solo dal minore, ma anche da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o tutela legale.

In ogni caso, un calciatore di minore età non potrà essere rappresentato da un Agente sportivo prima del compimento anagrafico del sedicesimo anno di età. In aggiunta a ciò, l’Agente sportivo che metterà in relazione trasferimenti, contratti o tesseramenti di calciatori di minore età non potrà ricevere alcun pagamento, utilità o beneficio, anzi, il contratto di mandato dovrà prevedere una specifica clausola, espressamente menzionata, la quale vieti qualsiasi tipo di remunerazione. La mancanza di tale clausola comporterà la nullità dell’accordo tra le parti e costituirà una violazione disciplinare.


Agente sportivo e calciatore dilettante - Per quel che concerne il rapporto tra Agente sportivo e calciatore dilettante, occorre soffermarsi sul successivo art. 5.6 del Regolamento, titolato “Disposizioni specifiche per il calciatore dilettante”. Tale articolo statuisce che “gli effetti del mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un Agente sportivo cessano automaticamente qualora entro gli otto (8) mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Altrettanto e nei medesimi termini si verifica nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista”. Sulla base di ciò si può quindi desumere che un calciatore dilettante non possa avvalersi dei servizi di un Agente sportivo, se non nel caso in cui il calciatore debba trasferirsi presso un club professionistico oppure debba sottoscrivere un contratto di lavoro sportivo professionistico. Andrebbe tuttavia affrontata la problematica delle scritture private stipulate tra Agenti sportivi (o presunti tali) e calciatori dilettanti, consuetudine che, nel calcio dilettantistico sembra ancora non scomparire. Nella maggior parte dei casi, tramite tale accordo l’Agente acquisisce il potere di rappresentanza del calciatore in cambio di un corrispettivo. Certamente tale accordo avrà una valenza a livello giuridico, ma, essendo vietata dalla normativa federale non troverà alcun tipo di tutela dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Dott. Mario Piroli

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