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L’ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio di reclamo


La I Sez. della Corte Federale d’Appello della FIGC — con decisione n. 55/2023-2024 — si è pronunciata circa l’ammissibilità della produzione in appello, ex art. 101, comma 3, del CGS, di nuovi documenti, sui quali il reclamante fonda i motivi di reclamo nel merito sollevati avverso la decisione del giudice di prime cure.


L’art. 101, comma 3, del CGS enuncia quanto segue: “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso”. La Corte — volendo omettere la vicenda processuale da cui si è originata la controversia —, ha evidenziato che l’ut supra citata norma “[…] non può, tuttavia, condurre ad affermare che nel giudizio di reclamo sia sempre ammissibile la produzione di nuovi documenti. Risulterebbe altrimenti disattesa la corrente ricostruzione del giudizio di reclamo come una tendenziale revisio prioris instantiae e non come un novum judicium (cfr. CFA, SS.UU., n. 55/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020)”.


A sostegno di quanto sopra sostenuto, la Corte prende in considerazione anche il primo e secondo periodo del comma 3 dell’art. 101 in parola, i quali, affermano rispettivamente che: “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”; “Le domande nuove sono inammissibili”, sostenendo che si tratta di due affermazioni tipiche “[…] di un giudizio di secondo grado che abbia la natura di revisio prioris instantiae (e non di novum judicium). La preclusione dei nova nel giudizio di reclamo, coerente con tale natura, deve riguardare non soltanto l’attività assertiva (in termini di domande ed eccezioni, queste ultime proponibili per la prima volta nel giudizio di reclamo se rilevabili anche d’ufficio), ma anche l’attività asseverativa, vale a dire i mezzi di prova deducibili, compresa la prova documentale. Contrasterebbe con la natura indicata la piena ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio di reclamo”.


Al lume di quanto appena esposto, il terzo periodo del comma 3 della norma de qua, che ammette la produzione di nuovi documenti, non deve essere letto come un’eccezione al divieto dei nova nel giudizio di reclamo, ma deve essere interpretato restrittivamente, alla luce della natura del giudizio di reclamo quale revisio prioris instantiae resa evidente dal primo e dal secondo periodo dello stesso comma 3 dell’art. 101 del CGS. Inoltre, i “nuovi documenti” a cui fa riferimento la norma in parola, devono essere documenti nuovi rispetto a quelli prodotti nel giudizio di primo grado o, più in generale, rispetto all’attività asseverativa compiuta dal reclamante nel giudizio di primo grado. Invero, si può affermare che la “novità” dei documenti presuppone un giudizio di comparazione con l’attività compiuta dal reclamante nel precedente grado. Da qui — si legge nella decisione — “[…] l’inammissibilità della produzione, per la prima volta in appello, di documenti che la parte avrebbe potuto produrre nel giudizio di primo grado; e tanto più dei documenti che la parte avrebbe potuto produrre se non avesse deciso, volontariamente, di restare contumace in tale giudizio. Se si opinasse diversamente, si consentirebbe all’incolpato di non partecipare al giudizio di primo grado nella consapevolezza di poter attendere l’esito della lite ed esperire, senza incorrere in alcuna preclusione rispetto alla prova documentale, le proprie difese ed eccezioni soltanto nel giudizio di reclamo, quali motivi di impugnazione della decisione di primo grado fondati su documenti prodotti per la prima volta nel giudizio di reclamo”.


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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