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L'influenza di terze parti nei trasferimenti dei calciatori


Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna — con lodo 2020/A/7158 — si è espresso sulla corretta interpretazione dell’art. 18-bis dell’Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori. L’appena citato art., rubricato “Influenza di terzi sulle società” stabilisce che: 1. Nessuna società può stipulare contratti che permettano a qualsiasi altra parte o a terzi di interferire con i rapporti di lavoro e di trasferimento, con le scelte politiche, o con l’attività della propria squadra.

2. La Commissione Disciplinare FIFA può imporre misure disciplinari alle società che non osservino gli obblighi contenuti nel presente articolo”.


La vicenda trae origine dal trasferimento del calciatore Brahim Diaz, il quale è stato ceduto a Gennaio 2019 dal Manchester City al Real Madrid. Nell’accordo stipulato tra i 2 club era stata prevista una clausola secondo cui se il Real Madrid avesse ceduto il calciatore ad “un club della regione del Greater Manchester”, la commissione a favore del Manchester City sarebbe stata del 25% superiore rispetto a qualsiasi altra cessione verso un qualsiasi altro club.

La FIFA a seguito della conclusione del trasferimento ha avviato un’indagine, sostenendo che il Real Madrid avesse violato l’art. 18-bis dell’RSTP, concedendo di fatto al Manchester City di “influire sulla sua indipendenza e libertà. Il club spagnolo è stato così dapprima sanzionato dalla Commissione Disciplinare FIFA ed in seguito anche in appello, seppur con una sanzione ridotta rispetto al primo grado.

Il Real Madrid ha così presentato ricorso al TAS. Il collegio arbitrale ha evidenziato come l’applicazione dell’art. 18-bis dell’RSTP sia da considerarsi restrittiva. Pertanto, la sua violazione la si ha nel caso in cui:

  1. Una clausola contrattuale influenzi l’attività di un club, limitandone l’indipendenza;

  2. L’influenza sia tale da costituire una lesione all’integrità delle competizioni.

Nella controversia de quo, certamente la maggiorazione della commissione a favore del City nel caso in cui il calciatore fosse stato ceduto ad “un club della regione del Greater Manchester” ha limitato, in qualche modo, l’autonomia del Real Madrid ma — si legge nel lodo — ciò non è sufficiente a ledere l’integrità delle competizioni e, per tale motivo, il Real Madrid non ha commesso alcuna violazione.


Dott. Mario Piroli


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