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L'inserzione di frames di immagini tv nel reclamo dinanzi alla giustizia sportiva

Aggiornamento: 30 nov 2022


La II Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale F.I.G.C. – con decisione n. n.26/CSA/2022-2023 del 24 ottobre 2022 – ha evidenziato in via preliminare “che il reclamo risulta predisposto mediante l’inserzione, tra i motivi di ricorso evidenziati nel testo scritto, di "frames" di immagini televisive relative alla gara di cui è giudizio”.


La vicenda trae origine da un reclamo proposto da un calciatore per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che gli aveva inflitto la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”.


La Corte ha ritenuto la tecnica dell’inserzione (e non allegazione) di frames “alla stregua di un vero e proprio espediente volto, in qualche modo, a costringere […] a prendere necessariamente visione (pur non considerandole nella formazione del giudizio) delle immagini televisive ed ha richiamato gli articoli 58 comma 1 e 61 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., dal cui combinato disposto discende l’impossibilità per gli Organi di Giustizia Sportiva di utilizzare filmati audiovisivi “all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate.


Alla luce di ciò, la Corte si è riservata pro futurodi valutare, ove tale modalità di predisposizione dei reclami dovesse consolidarsi, se tale circostanza possa determinare una dichiarazione di inammissibilità dello stesso reclamo”.


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.


Avv. Celeste Facchin


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Tag: giustizia sportiva, figc, reclami giustizia sportiva, reclamo per giocatore squalificato, codice giustizia sportiva, corte sportiva d'appello, corte d'appello figc.



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