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L’introduzione del diritto di recompra anche alle cessioni temporanee di contratto del calciatore


Con il Comunicato Ufficiale 8/A dell’8 luglio 2022 è stato modificato l’art. 103 delle Norme Organizzative Interne della Figc (NOIF) introducendo il c.d. “diritto di recompra” anche alle cessioni temporanee di contratto.


In tema si rammenta che le società calcistiche possono acquisire il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori con le seguenti due modalità:

  1. stipulazione diretta”, ossia mediante stipulazione di un contratto direttamente con il calciatore;

  2. cessione del contratto”, ossia mediante stipulazione di un contratto con la società titolare del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, sia nazionale che estera, avente ad oggetto la cessione del contratto con lo stesso calciatore.

Come noto la “stipulazione diretta” si realizza nei seguenti casi:

  1. calciatore c.d. “svincolato”, alla scadenza del precedente contratto dello stesso con altra società nazionale;

  2. calciatore proveniente da società calcistica dilettantistica nazionale, in caso di sottoscrizione del primo contratto da professionista;

  3. calciatore c.d. “svincolato”, alla scadenza del precedente contratto dello stesso con altra società estera;

  4. calciatore proveniente da società calcistica estera, in caso di sottoscrizione del primo contratto da professionista.

L’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori mediante la “cessione del contratto” si realizza invece mediante le seguenti due modalità:

  1. acquisizione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori a seguito della cessione a titolo definitivo e con efficacia immediata dei relativi contratti da parte di altre società;

  2. acquisizione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori per effetto dell’avveramento di una condizione sospensiva prevista nel contesto di una cessione temporanea dei relativi contratti che determini l’obbligo per le società partecipanti all’atto di trasformare la cessione da temporanea a definitiva nella prima “finestra di calciomercato” successiva.


Si rammenta che dal punto di vista contabile, e della conseguente iscrizione nel bilancio di esercizio dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive (DPC), il momento temporale di rilevazione degli effetti economici e finanziari dei contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori è quello della data di sottoscrizione dei contratti stessi.


L’art. 103 delle NOIF prevede la possibilità per la società titolare del diritto alle prestazioni sportive di un calciatore di cedere il relativo contratto a titolo temporaneo ad un’altra società. Sempre dal punto di vista contabile, in questa fattispecie la società cedente:

  • rimanendo di fatto titolare del diritto, continua ad ammortizzare il costo del giocatore in relazione alla durata del contratto originario;

  • rileva il conseguimento del ricavo correlato alla cessione temporanea rappresentato dal corrispettivo riconosciuto alla società cedente dalla società cessionaria.


La cessione temporanea di contratto deve avere una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima che non può eccedere quella del contratto economico e che, comunque, non può essere superiore a due stagioni sportive.


In presenza di acquisizione del diritto pluriennale alle prestazioni sportive dei calciatori per effetto dell’avveramento di una condizione sospensiva prevista in una cessione temporanea del relativo contratto che determini l’obbligo per le società partecipanti all’atto di trasformare la cessione da temporanea a definitiva, il momento rilevante ai fini della rilevazione contabile del diritto pluriennale è quello in cui si avvera la condizione sospensiva prevista nell’accordo di cessione temporanea. Nel caso in cui il verificarsi dell’evento dedotto quale condizione sospensiva che determini il c.d. “obbligo di riscatto” risulti sostanzialmente certo fin dall’origine, la condizione può di fatto considerarsi come non apposta e, pertanto, il diritto pluriennale deve essere iscritto sin dal momento di conclusione dell’accordo di cessione temporanea. Le Raccomandazioni contabili della FIGC (novembre 2022) prescrivono quindi che la cessione temporanea di contratto, con previsione del c.d. “obbligo di riscatto” al ricorrere di una determinata condizione sportiva, debba essere fin da subito rilevata contabilmente come una cessione definitiva di contratto nel caso in cui la realizzabilità della predetta condizione risulti sostanzialmente certa fin dall’origine.


La disciplina relativa alla cessione temporanea di contratto, disciplinata dall’art. 103 delle NOIF, è stata ulteriormente completata con l’esplicitazione della possibilità di inserimento negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni del diritto di opzione a favore della società cedente di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive subordinatamente al rispetto di ulteriori condizioni espressamente previste. Il comma 4-bis dell’art. 103 delle NOIF introdotto con il citato Comunicato Ufficiale 8/A dell’8 luglio 2022 dispone infatti quanto segue (evidenziazione dell’Autore):

Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d’opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito a condizione che:

  1. nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

  2. la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;

  3. la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva;

  4. la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.


Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.


Correttamente il comma 4-bis dispone che le eventuali plusvalenze devono essere rilevate contabilmente nel momento in cui viene definitivamente abbandonato il diritto ad esercitare l’opzione di riacquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del giocatore/giocatrice da parte della società cedente (non esercizio dell’opzione).


In generale si rammenta che la plusvalenza derivante da un maggior valore tra il prezzo di cessione del diritto rispetto al relativo valore netto contabile deve essere iscritta nella voce A5 del Conto Economico, ossia fra gli “Altri ricavi e proventi”, utilizzando la sottovoce specifica “Plusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori”; la minusvalenza derivante da un minor valore tra il prezzo di cessione del diritto rispetto al relativo valore netto contabile deve essere iscritta nella voce B14 del Conto Economico, ossia fra gli “Oneri diversi di gestione”, utilizzando la sottovoce specifica “Minusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori”.

Nell’eventualità che il diritto oggetto di cessione si riferisca ad un calciatore a suo tempo acquisito senza riconoscere alcun corrispettivo ad altra società, ipotesi limitata – come accennato in precedenza - ai casi di sottoscrizione diretta del contratto con un calciatore c.d. “svincolato”, e senza imputazione di alcun onere accessorio, oppure con un calciatore proveniente dal proprio vivaio, la società cedente deve rilevare, oltre al credito nei confronti della società cessionaria, anche un provento pari al corrispettivo della cessione. Questo provento costituisce, analogamente alla plusvalenza relativa alla cessione del diritto alle prestazioni dei calciatori iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale, una componente positiva da iscrivere nella sottovoce specifica “Plusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori” della voce A5 “Altri ricavi e proventi” del Conto Economico.


Prof. Claudio Sottoriva


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