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La Cassazione sulla corretta interpretazione di manifestazione sportiva

Aggiornamento: 18 feb 2022


Ai fini della corretta interpretazione della nozione di manifestazione sportiva — e della relativa tutela penale — assume rilevanza il fatto che essa sia concretamente prevista o calendarizzata da un ente iscritto al CONI, anche se materialmente organizzata da altri; non assume, dunque, rilevanza il contesto nel quale si svolge la manifestazione ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 401/1989. Ciò in ragion del fatto che, se si desse rilevanza al contesto, la tutela penale delle manifestazioni sportive dovrebbe espandersi a tutte le manifestazioni sportive quotidianamente svolte sul territorio nazionale, per il solo fatto di essere astrattamente previste come discipline sportive riconosciute dal CONI.


Quanto sopra detto emerge dalla sentenza n. 37934/2021 della Terza Sez. Penale della Cassazione. Nello specifico la vicenda processuale trae origine dal lancio, da parte del ricorrente, di un artificio fumogeno in occasione di una cerimonia di premiazione di un torneo dilettantistico di calcio a cinque. Tale lancio aveva provocato lesioni ad un donna e, per tale ragione, al ricorrente erano stati inizialmente contestati il reato di lesioni personali aggravate dall’uso di mezzo esplodente; i reati previsti dagli artt. 6, 6-bis e 6-ter della Legge n. 401/1989; ed il reato ex art. 4 della Legge n. 110/1975.


L’art. 6-bis della legge ut sopra citata punisce, con la reclusione da uno a quattro anni, chi “… lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile …”. La stessa norma stabilisce però il necessario verificarsi di molteplici condizioni, ovverosia che tali condotte debbano essere commesse “… nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa”.


Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Venezia, aveva ritenuto la responsabilità dell’imputato per tutte le imputazioni, mentre, in appello, la Corte di Venezia aveva parzialmente riformato la sentenza, assolvendo l’appellante per i reati di cui agli art. 6, 6-bis e 6-ter della Legge n. 401/1989 perché il fatto non sussiste, dichiarando prescritto il reato di cui all’art. 4 della Legge n. 110/1975 e confermando il reato di lesioni aggravate.

Successivamente, il ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione, osservando che:

  1. L’evento sportivo in cui è avvenuto il fatto a lui imputato era stato organizzato da pubblici esercenti del luogo e non dalla FIGC o dal CONI;

  2. Le squadre che partecipavano a tale evento non erano affiliate alla FIGC od al CONI;

  3. I relativi calciatori non erano tesserati della FIGC o del CONI;

  4. Per l’integrazione delle fattispecie ex art. 6, 6-bis e 6-ter della Legge n. 401/1989 non è sufficiente che la disciplina sportiva sia riconosciuta dal CONI, nel caso in cui l’evento non sia organizzato dal CONI e/o FIGC.

I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondate le osservazioni del ricorrente, evidenziando che non è sufficiente che l’attività sportiva oggetto della manifestazione sia astrattamente prevista da una qualsiasi Federazione/Ente/Associazione (così come era stato ritenuto dalla Corte di Appello), ma è necessario che la manifestazione “si svolga nell’ambito della attività previste” dall’Ente; e per tale motivo, la manifestazione sportiva deve dunque essere concretamente prevista o calendarizzata.


La manifestazione sportiva deve svolgersi in un preciso contesto spaziale e temporale e — si legge nella sentenza — “Il requisito dello svolgimento della manifestazione sportiva comporta che si tratti di manifestazione effettivamente e concretamente tenuta siccome prevista tra le attività della Federazione/Ente/Associazione”.


Per consultare la sentenza integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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Tag: manifestazione sportiva, normativa organizzazione eventi sportivi, tutela penale manifestazioni sportive, art 6 bis legge 401/89, art. 6 bis legge 401/89 assoluzione, art. 6 bis legge 401/89 giurisprudenza, legge 401 del 1989 aggiornata 2020.

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