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La FIGC non è un organismo di diritto pubblico

Aggiornamento: 18 feb 2022


Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 5348 ha stabilito che la Federazione Italiana Giuoco Calcio non è riconducibile al novero degli organismi di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 1, p.to 4 della Direttiva UE n. 24/2014 e non è pertanto soggetta alle regole dell’evidenza pubblica previste dalle predette norme.

Le motivazioni fornite dai giudici di Palazzo Spada dietro tale decisione sono così riassumibili:

  1. I poteri di direzione e controllo del CONI nei confronti della FIGC non sono tali da imporre a quest’ultima regole di gestione dettagliate e pervasive; infatti, il CONI esercita un controllo attivo sulla gestione di tale Federazione ma non può in alcun modo influire sulle decisioni di quest’ultima in materia di appalti pubblici. Lo stesso CONI ha, nelle proprie difese, evidenziato come non sia possibile intervenire in maniera diretta ed attiva nell’attività di gestione delle Federazioni, non potendo dunque influire sulle decisioni in materia di appalti pubblici;

  2. Il potere attribuito al CONI di approvare gli statuti delle Federazioni non comporta una limitazione dell’autonomia di gestione interna delle stesse, in ragion del fatto che l’approvazione dello statuto è circoscritta ad un riscontro di conformità con la legge e con lo statuto del CONI;

  3. L’attribuzione al CONI del potere di approvare i bilanci consuntivi e quelli di previsione annuali delle Federazioni è una forma di controllo indiretto e limitato al rispetto dei vincoli di destinazione apposti alla contribuzione pubblica (ovvero la promozione dello sport giovanile, la preparazione olimpica e lo svolgimento di attività professionistiche). Medesime valutazioni vanno effettuate circa il potere di controllo del CONI sull’esercizio delle attività pubblicistiche svolte dalle Federazioni.


Alla luce delle suddette motivazioni, non emergono — secondo il Collegio — elementi da cui desumere che l’esercizio dei poteri di direzione e controllo del CONI nei confronti della FIGC facciano inquadrare quest’ultima come un organismo di diritto pubblico. Deve pertanto accogliersi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo eccepito dalla FIGC, in favore del giudice civile.

Il testo integrale della sentenza è consultabile cliccando QUI.


Dott. Mario Piroli


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