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La giustizia sportiva ai tempi del COVID-19


Il Decreto Legge del 19 Maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) all’art. 218 del Capo IV, titolato “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, ha introdotto delle misure eccezionali - con durata temporale limitata - concernenti il ricorso dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le controversie aventi ad oggetto l’annullamento, la prosecuzione e la conclusione delle competizioni e dei campionati.

Lo scopo di tale intervento è senz’altro quello di velocizzare e semplificare il processo di contenzioso, proprio alla luce dell’eccezionale situazione determinatasi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. E’ bene tener presente che, il sesto comma dell’art. 218, prevede che tali nuovi disposizioni potranno essere applicate esclusivamente ai provvedimenti che siano adottati nell’arco temporale compreso tra la data dell’entrata in vigore del Decreto Legge ed i sessanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza. Il comma secondo dell’art. sopra citato prevede che “la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di Garanzia dello Sport”. In sostanza tramite tale intervento si è eliminata la competenza degli organi di giustizia sportiva di primo e secondo grado, prevedendo un unico ricorso da depositare “presso il Collegio di Garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato a pena di decadenza”.

Sarà possibile proporre ricorso innanzi il Collegio di Garanzia dello Sport per provvedimenti quali: a) Provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020; b) Provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021. Il Collegio dovrà decidere in via definitiva sul ricorso in un arco temporale di 22 giorni (decorrenti dalla pubblicazione dell’atto impugnato). Nel caso in cui il Collegio non si pronunci nei tempi previsti il ricorso sarà da considerarsi come respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta sarà priva di effetti. Le competenze del Collegio di Garanzia dello Sport sono quindi da considerarsi ampliate ed estese ad un giudizio di merito, proprio al fine di velocizzare le tempistiche per ottenere una decisione in tempi compatibili con l’inizio della successiva stagione sportiva. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport - ed anche le decisioni non rese nei termini previsti - sono impugnabili innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione di Roma. Il termine per proporre ricorso, a pena di decadenza, è di quindici giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione impugnata o dalla scadenza del termine. La causa viene discussa entro sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza alcun avviso. I ricorsi incidentali ed i motivi aggiunti sono notificati e depositati, a pena di decadenza, prima dell’apertura dell’udienza. La discussione della causa può essere rinviata esclusivamente per una volta e di non oltre sette giorni. All’esito dell’udienza il giudice provvederà ad emettere una sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo all’udienza. Se la controversia è particolarmente complessa e non è quindi possibile pubblicare la sentenza entro il giorno successivo a quello dell’udienza, verrà pubblicato il dispositivo (nel medesimo termine) e la motivazione sarà pubblicata entro i dieci giorni successivi.


Infine, in base a quanto previsto dal quinto comma del medesimo art. è possibile l’appello al Consiglio di Stato. Il ricorso sarà da proporre, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti il giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza o della motivazione.


Mario Piroli

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