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La nuova figura del lavoratore sportivo


Dopo un iter lungo e travagliato, avviato il 26 febbraio 2021 con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dei 5 decreti legislativi di riforma del sistema sportivo, dal 1° gennaio 2023 entreranno ufficialmente in vigore i provvedimenti relativi alla Riforma dello Sport.


Tra le numerose novità contenute in tale Riforma si scorge l’introduzione di una nuova figura, ossia quella del “lavoratore sportivo”, il quale in un primo momento — a norma dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 36/2021 — venne definito come “l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29”. L’intento del legislatore, alla luce di tale definizione, da un lato è quella di disciplinare e parificare per la prima volta il movimento dello sport dilettantistico a quello professionistico; dall’altro lato è quello di riunire in un unico corpo normativo le normative in materia, rendendo più agevole la gestione anche della quotidianità associativa.


La sopra riportata definizione è stata, tuttavia, oggetto di modifica a seguito dello schema di Decreto Legislativo per il lavoro sportivo proposto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (c.d. decreto correttivo). Tale decreto — approvato il 29 settembre 2022 — tra le varie modifiche apportate al d.lgs. n. 36/2021, all’art. 13 indica le modifiche sulla figura del lavoratore sportivo. Anzitutto, richiamando la definizione supra riportata, vengono soppresse le parole “al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29. Inoltre, viene aggiunto il seguente periodoÈ lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”. Tale modifica (rectius correzione) mira ad ampliare la nozione di lavoratore sportivo, in quanto — l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara — non poteva considerarsi un elenco di figure esaustivo, includendo così anche figure quali manager, addetti agli arbitri, osservatori, data scientists, ecc. Alle figure appena indicate, pertanto, si applicheranno le nuove norme sul lavoro sportivo, mentre alle altre prestazioni, quali ad es. pulizia o manutenzione, si applicherà la disciplina generale dei rapporti di lavoro.


Lo stesso art. 13 introduce poi il comma 1-bis, il quale sancisce che “La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport”.


Per quanto concerne poi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività in favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applicherà il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, fermo restando la necessità di comunicazione preventiva all’amministrazione di competenza.


In merito alle possibili forme contrattuali, l’attività svolta dal lavoratore sportivo può costituire oggetto di:

  1. Rapporto di lavoro subordinato;

  2. Rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative o di collaborazione occasionale. A tal proposito si consideri che sono presunte come collaborazioni coordinate e continuative le prestazioni sportive che prevedono un impegno non superiore alle 18 ore settimanali, al netto della prestazione agonistica.


Dal punto di vista previdenziale e fiscale, il decreto correttivo rispetto alla formulazione originaria del d.lgs. n. 36/2021 introduce una soglia di esenzione totale per i compensi sportivi fino a 5.000 euro annui, analogamente alla disciplina attualmente vigente per importi fino a 10.000 euro. Per la parte eccedente l’importo di 5.000 euro scatta invece l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali. Sul punto, viene in aggiunta previsto che fino al 31 dicembre 2027 le aliquote contributive saranno ridotte del 50%. Relativamente all’imposizione fiscale, i compensi fino a 15.000 euro sono completamente esclusi dal calcolo imponibile e si esclude, inoltre, che gli importi erogati ai lavoratori sportivi a titolo di premio (quindi quelli raggiunti sulla base dei risultati sportivi ottenuti), pertanto verranno tassati con una ritenuta d’imposta alla fonte del 20%.


Dott. Mario Piroli


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