top of page
  • Immagine del redattoreSPORTSLEX.it

La professione di Agente sportivo svolta dall’avvocato

Aggiornamento: 21 gen 2022


La disciplina della professione di agente sportivo in Italia è stata — negli ultimi anni — oggetto di numerosi interventi riformatori; ad oggi, si tratta a tutti gli effetti di una professione regolamentata, così come si evince dalla lettura, in primo luogo, dell’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 37/2021, là dove si fa riferimento all’art. 117 della Costituzione e, nello specifico, alla “competenza legislativa concorrente in materia di professioni e ordinamento sportivo” ed in secondo luogo dell’art. 4, comma 1, ove si precisa che condizione per l’iscrizione al Registro degli agenti sportivi è il superamento di un esame di abilitazione. Utile, inoltre, rammentare che — almeno per quanto concerne il nostro Paese — i numerosi interventi riformatori di cui si parlava poc’anzi, iniziano nel 2018, con la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), in particolare, l’art. 1, comma 373, di tale legge ha istituito il Registro Nazionale degli agenti sportivi, cui sono obbligati ad iscriversi — previo superamento di un esame di abilitazione — tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini della costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica o di un tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica. Ratio di tali interventi è senz’altro quella di fornire, il più possibile, una disciplina chiara ed esaustiva sulla professione di agente sportivo, nonché una tutela sia in capo agli agenti stessi, ma anche a chi si avvale dei servizi di quest’ultimi. Proprio su quest’ultimo punto, diversamente dal contesto italiano, sul piano internazionale si è assistito ad un processo di liberalizzazione della figura dell’agente sportivo, iniziato nel 2015 con la c.d. “deregulation” di tale professione; si pensi che nella maggior parte delle Federazioni Sportive Nazionali, ad oggi, qualunque soggetto in possesso di requisiti di integrità può iscriversi presso il Registro Federale degli agenti, senza il bisogno di alcun titolo abilitativo e dunque senza dover sostenere alcun esame di abilitazione. D’altronde, tale “sistema” era vigente anche in Italia, almeno sino all’emanazione della Legge n. 205/2017, ed aprì di fatto le porte a soggetti privi delle competenze necessarie per svolgere tale delicata professione.


Fatta tale, doverosa, premessa, una tematica da sempre dai contorni non ben definiti è la questione del rapporto tra agenti sportivi ed avvocati nell’esercizio delle funzioni corrispondenti alla professione di agente sportivo. A differenza della precedente disciplina, la quale su tale questione risultava essere decisamente ondivaga e poca chiara, il già citato D. Lgs. n. 37/2021 tratta tale questione e dispone, nello specifico, ai commi 2 e 3, dell’art. 3, che “Le disposizioni del presente decreto … non attribuiscono all’agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247 … Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, della Società e delle Associazioni sportive”. Inoltre, l’art. 4, comma 9, sancisce che “L’iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l’iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti”. Ai fini della comprensione di tali disposizioni è, tuttavia, utile, nonché necessario, ricostruire quanto affermato da vari pareri che si sono susseguiti negli anni del Consiglio Nazionale Forense sulla compatibilità tra la professione di avvocato e quella di agente sportivo. Nel parere del 17 luglio 2015 (senza n.), il C.N.F. espresse la “piena compatibilità tra esercizio della professione forense ed esercizio dell’attività di procuratore sportivo”, aggiungendo inoltre che vi è la possibilità per l’avvocato di svolgere “ogni attività conforme all’ordinamento forense nell’interesse di atleti e società sportive”, senza richiedere l’iscrizione nel registro degli agenti di calciatori. Più precisamente, secondo l’orientamento espresso dal C.N.F., la facoltà di esercizio dell’attività di agente senza iscrizione presso il registro federale trova fondamento nell’art. 2, comma 6, della Legge n. 247/2012, nella parte in cui si afferma che “Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relativi a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati”; in aggiunta — si legge nel parere — “In assenza di una riserva, legislativamente prevista, dell’attività di procuratore sportivo ad altra professione regolamentata, si ritiene che l’art. 2, comma 6, della legge professionale forense autorizzi senz’altro l’avvocato all’esercizio di detta attività a titolo di avvocato, senza alcun ostacolo all’esercizio libero dell’attività in esame da parte dell’avvocato, senza quindi iscrizione nel registro, atteso che l’iscrizione all’albo forense legittimi ex se l’avvocato in ogni settore non riservato dalla legge ad altra professione”. Tale facoltà è però venuta meno nel momento in cui, con la Legge n. 205/2017, si è ricompresa l’attività di agente sportivo nelle professioni regolamentate, giacché, così come espresso dall’orientamento del C.N.F., si è in presenza di una riserva di legge dell’attività di agente sportivo. Tuttavia, la stessa Legge n. 205/2017 ha espressamente fatte salve “le competenze professionali riconosciute per legge nei casi in cui si debba sancire la nullità del contratto o del tesseramento di un atleta per effetto dell’“intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al Registro Nazionale degli agenti sportivi”. Con ulteriore parere n. 20 del 2019, il C.N.F. ritenne che non vi è incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo professionale forense e l’iscrizione al Registro Nazionale agenti sportivi, a condizione che l’attività di agente non “rivesta il carattere della continuità e della professionalità. Effettuando, dunque, una lettura a contrariis di quanto espresso in tale parere può dedursi che l’attività di agente sportivo svolta dall’avvocato sia consentita soltanto se occasionale. Più recentemente, col parere n. 3 del 25 giugno 2020 — oltre a ribadire quanto già espresso dai due sopracitati pareri — il C.N.F. ha evidenziato che l’avvocato iscritto nel Registro Nazionale degli agenti sportivi debba rimanere assoggettato alle norme dell’ordinamento forense anche deontologiche e, in via residuale, alle conferenti norme dell’ordinamento sportivo per la singola operazione in cui sia coinvolto, in ragione del fatto che — si legge nel parere — “l’avvocato-procuratore sportivo resta anzitutto un avvocato che solo occasionalmente svolge l’attività di agente sportivo”. Nelle ipotesi in cui vi sia una conflittualità tra le norme dell’ordinamento forense e dell’ordinamento sportivo, a parere del C.N.F., l’avvocato resterebbe comunque assoggettato alle norme dell’ordinamento forense.


Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, si può dunque, sommariamente, affermare che:

  1. L’avvocato può essere contemporaneamente iscritto sia al relativo Albo professionale sia al Registro Nazionale agenti sportivi, a condizione che l’attività di avvocato-agente sportivo sia svolta in via occasionale;

  2. L’avvocato non iscritto al Registro Nazionale agenti sportivi può comunque svolgere attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, della Società e delle Associazioni sportive. In altri termini, richiamando la FAQ (Frequently Asked Question) sugli agenti sportivi n. 21, leggibile sul sito istituzionale del CONI, l’avvocato può ad esempio “assistere e tutelare il proprio cliente nella redazione ed elaborazione del contratto da un punto di vista prettamente tecnico-giuridico”;

  3. L’avvocato, nello svolgimento dell’attività di agente sportivo ed a prescindere dall’iscrizione al Registro Nazionale agenti sportivi, è comunque assoggettato al rispetto delle norme dell’ordinamento forense.


Ulteriori due questioni meritevoli di trattazione sono rappresentate da due ipotesi di conflittualità tra la disciplina dello svolgimento dell’attività di agente sportivo e la normativa deontologica forense, in cui l’avvocato-agente sportivo può incorrere. In primis, vi è la facoltà dell’agente sportivo di assistere nella medesima operazione contrattuale tanto l’atleta quanto la società; infatti, ex art. 21, comma 4, del Regolamento CONI agenti sportivi, il contratto di mandato con cui l’agente sportivo opera può essere conferito anche da più parti (c.d. mandato plurimo). Tale disposizione, si porrebbe in contrasto con la disposizione di cui all’art. 24 del Codice Deontologico Forense, la quale stabilisce che “L’Avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale … Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico”. Alla luce di tale quadro normativo, l’avvocato-agente sportivo dovrebbe sempre astenersi dal patrocinare ed assistere entrambe le parti nella medesima operazione contrattuale e ciò per il solo fatto che, in termini astratti e formali, le parti rappresentate sono tra loro controparti. Tuttavia occorre considerare che nel caso in cui l’interesse sia comune ad entrambe le parti, e si pensi al caso del tesseramento di un atleta, non si creerebbe il conflitto di interessi e dunque l’avvocato-agente sportivo ben potrebbe operare nell’interesse di entrambe le parti senza incorrere in alcuna sanzione deontologica, con la necessaria condizione di ottenere preventivamente il consenso scritto di tutte le parti interessate. Altra ipotesi di conflittualità attiene alle modalità di determinazione del compenso spettante all’avvocato-agente sportivo. Infatti, ai sensi dell’art. 21, comma 8, del Regolamento FIGC agenti sportivi “Il corrispettivo dovuto all’agente sportivo deve essere determinato tra le parti in una somma forfettaria, ovvero in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto. Detto corrispettivo deve essere pagato esclusivamente dal soggetto che ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del contratto, il calciatore può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società sportiva destinataria della prestazione professionistica a pagare direttamente l’agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel mandato”. A prescindere dal caso, in ragione della determinazione del compenso in misura percentuale, sembrerebbe che l’avvocato-agente sportivo non possa indicare nel contratto di mandato detta percentuale poiché incorrerebbe nella violazione dell’art. 25, comma 2 e dell’art. 13, comma 4, della legge n. 247/2012 con i quali si è fatto divieto all’avvocato di pattuire come compenso una quota del bene oggetto della prestazione o della res litigiosa; sono, infatti, “vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”. Tale conflittualità tra norme sportive e deontologiche risulta però essere solo formale. A ben vedere, la norma deontologica suddetta va intesa nel senso che “sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello patrimoniale, il destinatario della prestazione” (Cfr. C.N.F., sentenza n. 260 del 31/12/2015). L’avvocato-agente sportivo potrà dunque indicare, nel contratto di mandato, il proprio compenso, in percentuale, senza incorrere nel divieto del patto quota lite. Di contro sarà da considerarsi nullo, poiché in violazione del divieto del patto di quota lite, ogni accordo sul compenso parametrato all’attività svolta dall’avvocato in quanto tale, dal quale risulti, in via diretta o anche traversa, che il professionista abbia raggiunto un accordo con il cliente per farsi cedere una quota del credito o della res litigiosa e la cui percentuale sia strettamente connessa alla prestazione del professionista resa, in sede negoziale, dall’avvocato- agente sportivo in favore del suo assistito (Cfr. BERGAMINI D., L’avvocato procuratore sportivo tra le norme dell'ordinamento deontologico forense e le norme dell'ordinamento sportivo, in Rivista di Diritto Sportivo CONI).


Dott. Mario Piroli


© RIPRODUZIONE RISERVATA – in base alla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, si autorizza l’uso dei contenuti a condizione di citare l’autore come fonte.


Tag: avvocato agente sportivo, avvocato agente sportivo 2021, avvocato agente sportivo 2022, avvocato procuratore sportivo, avvocato agente sportivo ex lege, avvocato e agente sportivo, procuratore sportivo e avvocato, parere cnf procuratore sportivo, avvocati agenti sportivi, riforma dello sport agenti sportivi, avvocato sportivo requisiti, riforma agenti sportivo, albo procuratori sportivi avvocati, regolamento coni agenti sportivi, come diventare avvocato sportivo.

3.624 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page