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La punibilità dell’infra-quattordicenne nell’ordinamento sportivo


Le SS.UU. della Corte Federale d’Appello della FIGC — con decisione n. 93/2023-2024 — occupandosi del delicato rapporto tra la partecipazione dei minori infra-quattordicenni all’attività sportiva e l’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari, hanno statuito il principio di diritto secondo il quale “[…] nell’ordinamento sportivo federale anche il minore di anni quattordici che partecipi ad attività agonistica ufficiale è soggetto a sanzioni disciplinari, non soltanto per l’esigenza essenziale di garantire la regolare e corretta esplicazione delle competizioni ma anche a fini educativi nonché di tutela dell’integrità fisica dell’interessato e degli altri atleti”.


Invero, la Corte, nell’accogliere il reclamo proposto dalla Procura, ha evidenziato che il sistema normativo federale, ex art. art. 137, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, subordina chiaramente la punibilità del minore al compimento del dodicesimo anno di età e, pertanto, non può trovare applicazione il criterio desumibile dall’art. 97 del Codice Penale, il quale dichiara non imputabile chi, al momento del fatto, non aveva compiuto i quattordici anni di età.


La non punibilità assoluta del minore infra-quattordicenne, tra l’altro, — si legge nella decisione — “[…] si scontra con il rilievo che, già nell’ordinamento generale, vigono criteri diversi per quanto concerne la sanzionabilità (livello disciplinare) dei comportamenti tenuti dai minori anche infra-quattordicenni in violazione, ad esempio, delle regole riguardanti il corretto comportamento degli studenti in ambito scolastico. In tal senso, estremamente chiarificatore appare il richiamo alle disposizioni del DPR 24/6/1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) il quale, all’art. 4, prevede l’irrogazione di sanzioni disciplinari di gravità crescente (dall’allontanamento temporaneo dalla attività scolastica fino all’esclusione dagli scrutini) a carico degli studenti anche della scuola media, e a prescindere quindi dalla loro età, ove gli stessi si siano resi colpevoli di grave violazione dei principi che presiedono al corretto svolgimento dei rapporti interpersonali nell’ambito della comunità scolastica”.


A ciò si aggiunga che, anche in ambito penalistico, la non imputabilità del minore infra-quattordicenne non comporta indifferenza dell’ordinamento rispetto al comportamento materiale posto in essere dal medesimo e non preclude infatti all’autorità giudiziaria di applicare al minore stesso — proprio all’atto del proscioglimento — le misure di sicurezza ritenute opportune in relazione alla gravità del caso ai sensi dell’art. 36 del DPR 23/9/1988 n. 488).


In tale prospettiva, la non punibilità dei tesserati infra-quattordicenni non trova alcuna giustificazione nell’ambito del peculiare sistema di interessi specifici tutelati dall’ordinamento settoriale attraverso la pratica sportiva. In primo luogo, infatti, a livello individuale giovanile, la pratica sportiva ha quale obiettivo, da un lato, la crescita dei giovani atleti e la loro educazione al rispetto delle regole e degli avversari, secondo quei principi di lealtà, probità e correttezza che costituiscono uno dei cardini fondamentali dell’intero sistema federale; dall’altro la salvaguardia dell’integrità fisica degli atleti stessi, specie se giovanissimi, da attuarsi attraverso continua sorveglianza e tutela medico-sportiva di quanti svolgono attività agonistica. A livello collettivo, poi, l’ordinamento federale è preordinato ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive, nonché la piena osservanza delle regole e delle norme federali e di regolarità delle competizioni agonistiche.


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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Tag: calcio giovanile, punibilità ordinamento sportivo, giovanissimi figc, punibilità infraquattordicenne, imputabilità 12 anni.

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