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La risoluzione arbitrale delle controversie in ambito sportivo: il Tribunale Arbitrale dello Sport

Aggiornamento: 19 giu


Il TAS: cenni su origine, struttura e funzioni - Il Tribunale Arbitrale dello Sport (o anche Court of Arbitration for Sport) nasce nel 1983 dal Comitato Internazionale Olimpico ed iniziò ad operare l’anno successivo. Nel momento in cui fu creato vi furono non poche perplessità sulla sua indipendenza, visto il legame “genetico” con il CIO; in particolare, sorsero dubbi e perplessità nei casi in cui il CIO fosse parte di una controversia sulla quale il TAS fosse chiamato a giudicare.

I dubbi e le perplessità vennero, tuttavia, superati grazie a due sentenze del Tribunale Federale Svizzero, che rimarcarono la reale indipendenza del TAS rispetto al CIO. La prima sentenza fu quella del 15 marzo 1993 (Federazione Equestre Internazionale e TAS) e la seconda del 27 maggio 2003 (Lazutina e Danilova, Comitato Internazionale Olimpico, Federazione Internazionale di Scii e TAS). Inoltre, nel 1994, il TAS adottò nuove regole (Codice dell’arbitrato in materia di sport) volte proprio a garantire una maggiore indipendenza, rafforzando il carattere arbitrale del procedimento e del giudizio sulle controversie sottoposte.

Dal punto di vista strutturale, il TAS si articola in due camere: la camera d’arbitrato ordinaria camera arbitrale d’appello. Va inoltre citata la camera ad hoc, che riunisce in un unica camera le competenze sia della camera ordinaria che di quella d’appello con competenza, però, limitata alle controversie relative alla manifestazione sportiva presso la quale essa è dislocata (Giochi Olimpici o grandi manifestazioni sportive di portata mondiale o continentale).

Tra le funzioni del TAS, quella fondamentale è sicuramente la risoluzione delle controversie, non limitandosi, però, a controversie di carattere privatistico ma anche a controversie ad esempio collegate al doping o relative a decisioni di tribunali disciplinari di Federazioni sportive. Altra funzione svolta dal TAS è quella consultiva; tale funzione può essere “attivata” dal CIO, dalle Federazioni internazionali, dai Comitati nazionali olimpici, dalla WADA (World Anti-doping Agency), dai Comitati organizzatori dei Giochi Olimpici e dalle associazioni riconosciute dal CIO. L’oggetto del consulto può essere qualsiasi questione giuridica collegata all’attività sportiva, va però specificato che il consulto del TAS non ha carattere vincolante per chi lo richiede.

Il procedimento arbitrale ordinario - Il procedimento arbitrale ordinario, è di competenza della camera d’arbitrato ordinaria ed ha per oggetto una controversia nascente da una clausola compromissoria, oppure da un accordo successivo che esprima l’intenzione delle parti di sottoporre la questione al giudizio del TAS.

Tale procedimento viene introdotto con domanda da parte del ricorrente. La domanda deve contenere le ragioni e le pretese del ricorrente e l’indicazione dell’arbitro scelto nel caso di collegio, successivamente il tribunale verifica la convenzione arbitrale e la trasmette alla controparte, segue la risposta che deve contenere le eventuali eccezioni di incompetenza, le domande riconvenzionali e l’indicazione dell’arbitro scelto. Solo al termine di tale procedura il tribunale provvede alla formazione del collegio.


Entrambe la parti possono concorrere alla formazione del collegio arbitrale e con pari dignità ed entrambe la parti d’intesa possono designare l’arbitro unico. In difetto, la designazione è affidata alla corte arbitrale.

Per quel che riguarda lo svolgimento del procedimento, esso si articola in una prima fase scritta, che comprende uno scambio di memorie e di repliche, ed una seconda fase orale di discussione dinanzi al collegio, è pertanto garantito il diritto al contraddittorio. Importante è il tema sulla la legge applicabile, essa è scelta delle parti, nel caso in cui le parti non scelgano, la decisione si baserà sul diritto svizzero. E’ inoltre facoltà delle parti l’autorizzare gli arbitri a decidere secondo equity.

Il lodo è a maggioranza, in difetto è pronunciato dal presidente del collegio, esso è scritto e sommariamente motivato, salva diversa intesa tra le parti. Il lodo ha effetti definitivi ed immediatamente esecutivi. In linea generale, la pronuncia del lodo arbitrale avviene in tempi brevi (dai 4 ai 10 mesi). L’impugnazione del lodo arbitrale è ammessa solo per motivi di nullità (previsti all’articolo 190 della Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato) e deve essere proposta dinanzi al Tribunale Federale Svizzero, o al giudice ordinario del luogo in cui ha sede l’arbitrato.

Il procedimento arbitrale d’appello - Una decisione disciplinare emanata da un organo di una federazione sportiva, può essere impugnata dinanzi al TAS, a patto che ciò sia previsto dallo statuto di quella federazione.

Il ricorso (che deve essere presentato nei termini previsti dagli statuti federali o, in difetto, entro 21 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata) è introdotto da una dichiarazione d’appello, seguita dal deposito dei motivi di appello (la cui mancata formulazione è motivo di improcedibilità) e da una risposta della controparte, che, è normalmente la federazione sportiva che ha emanato la decisione impugnata. Lo svolgimento del procedimento si svolge in modo simile a quello ordinario, articolandosi in una fase scritta ed una fase orale. Va specificato che, terminata la fase scritta, le parti non possono più produrre nuovi documenti o formulare nuove istanze (se non in particolari casi previa autorizzazione della controparte o del presidente del collegio).

Nel giudizio d’appello, il collegio assume pieni poteri di verifica dei punti di fatto e diritto della controversia in esame, a tal fine può infatti, anche di propria iniziativa, chiedere all’organo della federazione sportiva che ha emanato la decisione impugnata copia del fascicolo ad essa relativo. In base a ciò, si può quindi affermare che nel giudizio d’appello gli arbitri assumono un ruolo di giudizio svolto direttamente sui fatti che hanno portato al provvedimento impugnato.


La legge applicabile, come per il procedimento ordinario, è quella scelta dalle parti, o in via sussidiaria il diritto del paese nel quale ha sede la federazione sportiva la cui decisione è impugnata.

Una differenza di rilievo dal giudizio ordinario la si ha sulla disciplina relativa alla pronuncia del lodo arbitrale, in particolare, è ammessa la possibilità che il collegio comunichi alle parti interessate il dispositivo della sentenza prima della pubblicazione del lodo. Il lodo arbitrale è scritto e definitivo, esso viene emanato in tempi minori rispetto al procedimento ordinario (entro 4 mesi dal ricorso).


L’impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Tribunale federale svizzero è esclusa, laddove le parti abbiano così convenuto tra loro e nessuna di esse fosse domiciliata in Svizzera.


Dott. Mario Piroli


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